Richiesta Dei Documenti Condominiali Ed Obbligo Di Non Interferenza Con I Compiti Dell'Amministratore

AutoreAldo Carrato
Pagine552-555
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giur
5/2017 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
di questa Corte secondo cui la vigilanza ed il controllo, eser-
citati dai partecipanti essenzialmente, ma non soltanto, in
sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio
da parte dell’assemblea, non devono mai risolversi in un in-
tralcio all’amministrazione, e quindi non possono porsi in
contrasto con il principio della correttezza, ex art. 1175 c.c.
(Cass. sez. II, 21 settembre 2011, n. 19210; Cass. sez. II, 29
novembre 2001, n. 15159; Cass. sez. II, 19 settembre 2014, n.
19799). In tal senso, l’interpretazione che la Corte di Mes-
sina ha adottato dell’art. 16 del Regolamento appare logica-
mente coerente con l’esigenza di obbligare l’amministratore
a predisporre un’organizzazione che consenta ai condomini
il diritto di accedere alla documentazione contabile in vista
della consapevole partecipazione all’assemblea condomi-
niale, senza però che l’esercizio di tale facoltà paralizzi il
normale svolgersi dell’attività di gestione condominiale.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e fal-
sa applicazione dell’art. 346 c. p.c. e dell’art. 345 c. p.c.,
contestandosi che la questione del conf‌litto di interessi
costituisse domanda o eccezione, perciò da riproporre; e
poi aggiungendosi che le richieste istruttorie avanzate dal
Condominio appellante a pagina 12 dell’atto di appello fos-
sero inammissibili.
Anche questo motivo è infondato.
Il principio, sancito dall’art. 346 c.p.c., secondo cui le
domande ed eccezioni non accolte o rimaste assorbite in
primo grado debbono essere riproposte espressamente, a
pena di esclusione dal tema del giudizio di appello, dalla
parte pienamente vittoriosa, opera certamente allorchè,
come nel caso in esame, quest’ultima intendesse devolvere
al giudice d’appello un motivo di invalidità della delibera-
zione dell’assemblea dei condomini diverso da quello ac-
colto nel giudizio di primo grado, essendo ciascuna ragione
di annullabilità della delibera basata su una diversa “causa
petendi” (arg. da Cass. sez. II, 18 febbraio 1999, n. 1378).
È invece inammissibile la denuncia di violazione del-
l’art. 345 c.p.c., in quanto la ricorrente non indica quale
siano le richieste istruttorie avanzate dal Condominio
soltanto in appello (se non facendo rinvio per relationem
a “pag. 12 atto di appello”), né lascia intendere in che mi-
sura tali prove nuove abbiano inciso sulla decisione della
Corte d’Appello, laddove la violazione di norme processua-
li può costituire motivo idoneo di ricorso per cassazione, ai
sensi, peraltro, dell’art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando abbia
inf‌luito in modo determinante sul contenuto della pronun-
cia di merito, ovvero allorché quest’ultima - in assenza di
tale vizio - non sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata
(cfr. Cass. sez. III, 11 novembre 2015, n. 22978).
Il ricorso va perciò rigettato e la ricorrente va condan-
nata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio
di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art.
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di
cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell’obbligo di versa-
mento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unif‌icato pari a quello dovuto per l’im-
pugnazione integralmente rigettata. (Omissis)
RICHIESTA DEI DOCUMENTI
CONDOMINIALI ED OBBLIGO
DI NON INTERFERENZA
CON I COMPITI
DELL’AMMINISTRATORE
di Aldo Carrato
L’ordinanza della Corte di legittimità in rassegna è rile-
vante perché afferma in modo puntuale – con riferimento
alla disciplina novellata del condominio – che il diritto di
ogni singolo condomino di richiedere e ricevere copia dei
documenti condominiali da parte dell’amministratore non
deve interferire con le funzioni di quest’ultimo ed aggrava-
re l’assolvimento dei suoi compiti, con la conseguenza che,
di regola (e fatte salve le – eventuali – diverse disposizioni
del regolamento), la consegna dei suddetti documenti deve
avvenire presso la sede indicata dall’amministratore stesso.
La vicenda processuale giunta all’esame della S.C. è
peculiare.
La ricorrente in cassazione aveva impugnato la senten-
za della Corte di appello che - in riforma della statuizione
di primo grado - provvedeva all’accoglimento del gravame
proposto dal Condominio soccombente, rigettando la do-
manda di annullamento di un’apposita delibera assemble-
are, con specif‌ico riferimento al punto relativo al mancato
rispetto della disposizione regolamentare che imponeva
all’amministratore condominiale di trasmettere copia dei
preventivi e dei rendiconti economici ad ogni condomino
al massimo nel termine di dieci giorni prima di quello f‌is-
sato per la riunione dell’assemblea.
Nella fattispecie era emerso, in punto di fatto, che la
ricorrente aveva spedito – soltanto due giorni prima di
quello in cui si sarebbe tenuta l’assemblea condominia-
le - una raccomandata con la quale sollecitava l’ammini-
stratore a spedirle copia della predetta documentazione,
la quale veniva ricevuta dall’amministratore proprio nella
data di celebrazione dell’assemblea, ragion per cui non era
stato possibile provvedere a tanto, senza trascurare la cir-
costanza che l’amministratore, nell’avviso di convocazione
dell’assemblea stessa, aveva specif‌icamente evidenziato
che ciascun condomino avrebbe potuto visionare la suddet-
ta documentazione in apposita sede, previo appuntamento

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