PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2006 - Individuazione di specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio attivita' e di tipologie di contribuenti, per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA determina il rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

  1. Specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attivita'.

1.1 Nella dichiarazione di inizio di attivita' prevista dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in aggiunta a quelle previste dal medesimo articolo, devono essere indicate le seguenti informazioni:

  1. il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e del sito web;

  2. gli estremi catastali degli immobili destinati all'esercizio dell'attivita', indicando degli stessi il possesso o la detenzione;

  3. in caso di locazione o comodato, gli estremi di registrazione del relativo contratto;

  4. l'ammontare annuo degli acquisti e delle cessioni che si prevede di effettuare nei confronti di operatori dell'Unione europea;

  5. nel caso di societa' di persone o societa' a responsabilita' limitata con un numero di soci inferiori a 10 unita', i codici fiscali dei soci e le relative quote di partecipazione;

  6. nel caso in cui sia indicato un codice attivita' compreso tra i seguenti: 51.47.9 (Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a.); 51.56.2 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi); 51.90.0 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti); 52.44.B (Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.); 52.48.E (Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.); 74.87.8 (Altre attivita' di servizi alle imprese n.c.a.):

    la tipologia prevalente della clientela, suddivisa in imprese, enti pubblici, consumatori finali, altro;

    la presenza o l'assenza di luogo di esercizio aperto al pubblico;

    gli investimenti previsti nel primo anno di esercizio dell'attivita', suddivisi fra quelli compresi tra zero e 5.000 euro, tra 5.001 euro e 50.000 euro, tra 50.001 e 200.000 euro, oltre 200.000 euro;

  7. nel caso in cui l'attivita' sia compresa nel macrosettore Costruzioni e sia gestita in forma societaria, il valore complessivo degli investimenti in beni strumentali gia' effettuati.

    1.2 L'omissione delle informazioni di cui al punto precedente costituisce esclusivamente elemento di valutazione ai fini della programmazione dei controlli di cui all'art. 37, comma 20, del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223. 2. Tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA determina il rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria.

    2.1 I soggetti che intendono effettuare acquisti, di cui all'art. 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dei beni indicati nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati in attuazione dell'art. 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, presentano una polizza fideiussoria, rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o una fideiussione bancaria, nei termini e con le modalita' indicate nel punto successivo, utilizzando il fac-simile allegato al presente provvedimento.

    2.2 La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, della durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari annuo presunto, da indicare nella garanzia stessa, e comunque non inferiore a 50.000 euro, e' intestata al direttore del competente ufficio delle entrate, e presentata all'ufficio medesimo prima di effettuare gli acquisti di cui al punto 2.1. La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria va presentata in relazione agli acquisti effettuati entro i tre anni successivi alla data di attribuzione del numero di partita IVA. 3. Trattamento dei dati.

    3.1 I dati e le notizie che pervengono all'Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacita' contributiva, nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dei contribuenti.

    3.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessita', attraverso particolari sistemi di elaborazione, che consentono di eseguire analisi del rischio che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.

    3.3 Il trattamento dei...

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