DELIBERAZIONE 20 marzo 2008 - Atto di richiamo per il riequilibrio nell''applicazione dei principi sul pluralismo dell''informazione e sulla parita'' di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008. (Deliberazione n. 73/08/CSP).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 20 marzo 2008;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante ´Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politicaª, e, in particolare, l'art. 5;

Vista la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 20 febbraio 2008, recante ´Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione di comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature;

Vista la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 28 febbraio 2008, recante ´Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione dell'emittenza pubblica per le elezioni politiche del 2008 nella fase successiva alla presentazione delle candidature, nonche' per la tornata amministrativa della primavera del 2008 e per le elezioni regionali in Sicilia, nel Friuli-Venezia Giulia e nella Valle d'Aostaª;

Vista la deliberazione in data 12 marzo 2008 dell'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in ordine alla interpretazione e alla applicazione dei due provvedimenti relativi alla campagna elettorale per le prossime elezioni politiche, approvati dalla Commissione stessa rispettivamente il 20 e il 28 febbraio 2008;

Vista la delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008, recante ´Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione di comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidatureª;

Vista la delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, recante ´Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidatureª;

Considerato che la disciplina dei programmi di comunicazione politica nei periodi elettorali e' stabilita dall'art. 4 della legge n. 28 del 2000, secondo il quale gli spazi di comunicazione politica sono ripartiti:

  1. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature nei confronti dei soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare e tra quelli in esse non rappresentati purche' presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

  2. nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, secondo il principio delle pari opportunita' tra le coalizioni e le liste in competizione, che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute;

Considerato che la disciplina dell'informazione nei periodi elettorali e' stabilita dall'art. 5 della medesima legge n. 28 del 2000, il quale garantisce parita' di trattamento, obiettivita', completezza e imparzialita' dell'informazione e richiede un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, cosi' da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993...

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