LEGGE PROVINCIALE 4 ottobre 2012, n. 19 - Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, in materia di soggiorni socio-educativi.

(Pubblicata numero straord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 4 ottobre 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La provincia disciplina la ricezione turistica all'aperto e ne favorisce lo sviluppo, nel rispetto dei valori ambientali e naturali del territorio, ai fini della valorizzazione turistica e della fruizione del patrimonio naturale, ambientale e storico-culturale del Trentino.

  1. Questa legge e' citata usando il seguente titolo breve: 'legge provinciale sui campeggi 2012'.

    Art. 2

    Definizioni 1. Per i fini di questa legge s'intende per:

    1. 'equipaggio': persone che singolarmente o in gruppo soggiornano all'interno della struttura ricettiva all'aperto, con o senza propri mezzi mobili di soggiorno;

    2. 'piazzola': la superficie attrezzata messa a disposizione del turista e atta a ospitare l'equipaggio provvisto di tende, di propri mezzi mobili di soggiorno e di strutture accessorie, nonche' gli allestimenti mobili e le strutture fisse di appoggio;

    3. 'struttura accessoria': struttura del turista da accostare al mezzo mobile di soggiorno, i cui requisiti e le cui caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;

    4. 'allestimenti mobili': tende, caravan, roulotte, autocaravan, case mobili o ulteriori allestimenti messi temporaneamente a disposizione del turista da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva;

    5. 'struttura fissa di appoggio': struttura rigida messa a disposizione del turista da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva, destinata stabilmente ad accogliere il mezzo mobile di soggiorno, i cui requisiti e caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;

    6. 'unita' abitative': camere, junior suite, suite, nonche' appartamenti e bungalow con servizio autonomo di cucina, i cui requisiti e caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;

    7. 'mezzo mobile di soggiorno': caravan o roulotte e autocaravan di proprieta' del turista;

    8. 'servizi accessori': servizi aggiuntivi forniti nella struttura ricettiva all'aperto, volti esclusivamente a migliorare la qualita' dell'offerta turistica proposta, individuati dal regolamento di esecuzione; non sono in ogni caso considerati servizi accessori ai fini di questa legge gli esercizi commerciali e gli esercizi di somministrazione di alimenti o bevande;

    9. 'comunita'': le comunita' previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), o i comuni appartenenti al territorio individuato ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), della medesima legge.

    Art. 3

    Ricettivita' turistica all'aperto 1. Sono strutture ricettive all'aperto gli esercizi ricettivi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti, posti in aree recintate e costantemente controllate da idonei sistemi di sorveglianza.

  2. Le strutture ricettive all'aperto si dividono nelle seguenti tipologie:

    1. campeggio;

    2. campeggio-villaggio.

  3. La scelta di destinare l'area a struttura ricettiva all'aperto e' riservata al piano regolatore generale del comune. Se il piano regolatore generale del comune non individua la tipologia della struttura ricettiva all'aperto, la scelta e' rimessa al titolare o al gestore della struttura.

  4. A supporto del turismo itinerante con autocaravan, nel territorio provinciale sono inoltre realizzate aree di servizio e aree di sosta attrezzate per autocaravan.

    Art. 4

    Campeggio 1. Il campeggio e' una struttura ricettiva all'aperto allestita su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti nonche' per l'eventuale prestazione ai turisti di servizi di somministrazione di alimenti e bevande, di' attivita' commerciali e di servizi accessori.

  5. Il titolare o il gestore del campeggio deve riservare una quota almeno pari al 60 per cento della capacita' ricettiva complessiva all'allestimento di piazzole destinate esclusivamente ai turisti itineranti provvisti di tende o di mezzi mobili di soggiorno.

  6. Il titolare o il gestore del campeggio puo' destinare ai turisti unita' abitative, piazzole attrezzate con allestimenti mobili o con strutture fisse di appoggio e piazzole destinate ad accogliere strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno, nel rispetto dei requisiti e delle caratteristiche previsti dal regolamento di esecuzione, fino al limite massimo del 40 per cento della capacita' ricettiva complessiva ed entro i limiti specifici previsti da questa legge.

  7. La capacita' ricettiva riferita agli allestimenti mobili e alle strutture accessorie previsti dal comma 3 non puo' superare il 30 per cento di quella complessivamente dichiarata.

  8. Gli appartamenti e i bungalow con servizio autonomo di cucina possono avere una superficie massima di 40 metri quadrati, calcolata secondo le modalita' previste dal regolamento di esecuzione; nei casi di campeggi con livelli di classificazione pari o superiori alle tre stelle le predette unita' abitative possono raggiungere una superficie massima di 50 metri quadrati, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione.

  9. Nelle camere, junior suite e suite sono assicurati i seguenti servizi minimi:

    1. pulizia giornaliera delle unita' abitative;

    2. cambio settimanale della biancheria e comunque a ogni cambio cliente;

    3. bagno privato dotato dei requisiti minimi previsti dal regolamento di esecuzione.

  10. La superficie delle camere, junior suite e suite e' calcolata secondo le modalita' previste dal regolamento di esecuzione.

  11. Il titolare o il gestore del campeggio puo' mettere a disposizione del turista le piazzole, le strutture fisse di appoggio, le unita' abitative e gli allestimenti mobili per un periodo massimo di dodici mesi, mediante la stipulazione di contratti non tacitamente rinnovabili, nei rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione. In caso di mancato rinnovo del contratto le dotazioni sono liberate e le strutture accessorie e il mezzo mobile di soggiorno eventualmente presenti in piazzola sono rimossi.

  12. Il posizionamento di strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno non e' consentito nelle aree di protezione dei laghi.

    Art. 5

    Campeggio-Villaggio 1. Il campeggio-villaggio e' la struttura ricettiva all'aperto allestita su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti che dispone, nella misura minima del 15 e massima del 40 per cento della capacita' ricettiva complessiva, di unita' abitative e di piazzole attrezzate con strutture fisse di appoggio o con allestimenti mobili; le case mobili non possono superare comunque il 30 per cento della capacita' ricettiva massima dichiarata. Nel campeggio-villaggio, inoltre, sono assicurati ai turisti la prestazione del servizio di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande, di attivita' commerciali e di servizi accessori.

  13. Il titolare o il gestore del campeggio puo' mettere a disposizione del turista le piazzole, le strutture fisse di appoggio, le unita' abitative e gli allestimenti mobili per un periodo massimo di dodici mesi, mediante la stipulazione di contratti non tacitamente rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione. In caso di mancato rinnovo del contratto le dotazioni sono liberate e il mezzo mobile di' soggiorno eventualmente presente in piazzola e' rimosso.

  14. Al campeggio-villaggio si applica quanto previsto dall'art. 4, commi 2, 3, 5, 6 e 7. Non e' comunque consentito attrezzare le piazzole con strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno.

    Art. 6

    Pertinenze 1. Possono far parte del campeggio e del campeggio-villaggio anche aree e immobili destinati a pertinenze non direttamente collegati con l'ingresso principale e posti nell'immediata prossimita' degli stessi, purche' adibiti all'erogazione dei servizi accessori previsti dall'art. 2, comma 1, lettera h).

  15. Per i fini del comma 1, il regolamento di esecuzione stabilisce la distanza massima tra il campeggio e il campeggio-villaggio e le pertinenze nonche' le modalita' per la sua misurazione.

    Art. 7

    Divieto di campeggio 1. E' vietato campeggiare in tende o in mezzi mobili di soggiorno al di fuori delle strutture ricettive all'aperto e degli spazi aperti destinati a ospitare i turisti secondo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia di agriturismo, a eccezione dei seguenti casi:

    1. insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le ventiquattro ore, in zone dove non esistono espliciti divieti da parte delle competenti autorita';

    2. insediamenti destinati ad ospitalita' occasionale e gratuita concessa dal proprietario o dal possessore dell'area posta in stretta vicinanza alla sua casa di abitazione, con i limiti e nel rispetto delle condizioni previsti dal regolamento di esecuzione.

  16. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, la sosta di autocaravan sulle strade e sui parcheggi pubblici e' considerata esercizio abusivo dell'attivita' di campeggio a meno che il veicolo sia collegato al suolo esclusivamente con le ruote, non emetta deflussi, a eccezione di quelli del propulsore meccanico, e non sia occupata la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo, nel rispetto di quanto disposto dal codice della strada.

    Art. 8

    Aree di servizio e aree di sosta attrezzate per autocaravan 1. Tenuto conto dell'opportunita' di assicurare un adeguato livello di servizio per gli autocaravan in transito, la comunita' promuove, ove necessario, la realizzazione delle aree di servizio per autocaravan, denominate camper service, dove non e' consentita la sosta, dotate di erogatori di acqua potabile, sistemi di allacciamento temporaneo alla rete elettrica, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, sistemi di illuminazione, impianti igienico-sanitari atti allo scarico delle acque reflue nere e grigie. Il piano regolatore...

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