DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 2012 - Autorizzazione al Ministero dell''istruzione, dell''universita'' e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l''anno scolastico 2012-2013, n. 1.213 dirigenti scolastici, a trattenere in servizio n. 134 dirigenti scolastici per l''anno scolastico 2012/2013, ad assumere n. 21.112 unita'' di personale docente ed educativo. (12A12567)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, in particolare la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, comma 3-bis;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» ed in particolare l'art. 1, comma 101, che prevede l'esclusione del comparto scuola dal blocco delle assunzioni, da cui deriva, in assenza di disposizioni normative diverse, l'inapplicabilita' al medesimo comparto dei limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando l'assoggettamento alla specifica disciplina di settore e alla programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», in particolare l'art. 1, comma 523, il quale nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, ed in particolare l'art. 9 che reca disposizioni in materia di contenimento della spesa di impiego pubblico;

Visto l'art 9, comma 31, del citato decreto legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, «fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente disposizioni...

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