PROVVEDIMENTO 26 marzo 2007 - Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali (56 studi di settore in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2006)

IL DIRETTORE

dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto

Dispone:

  1. Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di ricavi o compensi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi alle attivita' comprese nei 56 studi di settore, in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2006, approvati con decreti ministeriali del 20 marzo 2007. I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilita' al regime fiscale delle attivita' marginali.

  2. I contribuenti che svolgono due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attivita' marginali prendendo in considerazione i ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attivita' prevalente.

  3. I contribuenti a cui risultano applicabili i 56 studi di settore approvati con decreti ministeriali del 20 marzo 2007 e che intendono avvalersi, a partire dal periodo d'imposta 2007, del regime agevolato di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono presentare domanda all'ufficio locale, competente in ragione del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2007.

  4. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla scelta per il regime fiscale delle attivita' marginali, di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, valevole a decorrere dal periodo d'imposta 2007, la cui comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate sia stata regolarmente effettuata entro il 31 gennaio 2007, avvalendosi dei limiti dei ricavi o compensi stabiliti con i previgenti provvedimenti.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali, stabilisce, per le attivita' comprese nei 56 studi di settore, in vigore dal periodo d'imposta 2006, approvati con decreti ministeriali del 20 marzo 2007, il limite dei ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo.

Per questi studi si e' proceduto alla determinazione di nuovi limiti di ricavi o compensi entro cui ci si puo' avvalere del regime fiscale agevolato...

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