Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed in particolare l'articolo 4;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 30 novembre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione

Le disposizioni del presente decreto disciplinano gli aspetti organizzativi e procedimentali della attivita' di gestione amministrativa e contabile delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di seguito denominati: ´uffici all'esteroª.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del

Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio

1967, n. 18, reca: ´Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteriª.

- La legge 28 novembre 2005, n. 246, reca:

´Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005ª.

- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della

Conferenza permanente per i rapporii tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la

Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali), cosi' recita:

´Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza

Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -

UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei

Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal

Ministro dell'interno.ª.

Art. 2.

Funzioni amministrative e contabili presso gli uffici all'estero

1. L'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

´1. Presso gli uffici all'estero:

  1. ...

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