Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Capo I ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, resi, rispettivamente, in data 7 febbraio 2006 e 8 febbraio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;

Sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali, per i beni e le attivita' culturali, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Struttura e funzioni

(articoli 1, 3 e 9, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 11, legge 24 febbraio 1992, n. 225; articolo 14, comma 3, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», e' una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», per mezzo della quale il Ministero dell'interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonche' lo svolgimento delle altre attivita' assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.

2. Il Corpo nazionale e' componente fondamentale del servizio di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubbica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore dell'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola al Governo

dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che

essa non puo' avvenire se non con determinazione di

prinicipi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato

e per oggetti definiti.

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione

conferisce al Presidente della Repubblica il potere di

promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di

legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge

29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita'

della regolazione, riassetto normativo e codificazione):

Art. 11 (Riassetto delle disposizioni relative al

Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il Governo e'

delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti

legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti

concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai

sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui

all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come

sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto

dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione e riassetto della normativa che

disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico,

prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e

incendi boschivi, nonche' l'ordinamento del personale per

gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva

nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica,

logica e sistematica, con particolare riferimento:

1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso

pubblico;

2) al riassetto della normativa in materia di

prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto

anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti

socio-ambientali;

3) alla revisione delle disposizioni sui poteri

autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di

vigilanza antincendi;

b) armonizzazione delle disposizioni sulla

prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico

per le attivita' produttive;

c) coordinamento e adeguamento della normativa alle

disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.

2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni

emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o piu'

regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive

modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.

.

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, del

decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186

(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di

taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni

per la rideterminazione di deleghe legislative e altre

disposizioni connesse):

7. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 2, comma 1, alinea, 4, comma 1,

alinea, e 5, comma 1, alinea, le parole: "un anno" sono

sostituite dalle seguenti: "due anni";

b) all'art. 3, comma 1, alinea, le parole: "un anno"

sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

c) agli articoli 7, comma 1, alinea, 8, comma 1,

alinea, e 9, comma 1, alinea, le parole: "sei mesi" sono

sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

d) all'art. 11, comma 1, alinea, le parole: "entro

diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro

trenta mesi".

- Si riporta il testo degli articoli 107 e 108, del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni

ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge

15 marzo 1997, n. 59):

Art. 107 (Funzioni mantenute allo Stato). - 1. Ai

sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge

15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti

relativi:

a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle

attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e

periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni,

delle comunita' montane, degli enti pubblici nazionali e

territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione

pubblica e privata presente sul territorio nazionale in

materia di protezione civile;

b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le

regioni interessate, dello stato di emergenza al

verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,

lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) alla emanazione, d'intesa con le regioni

interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di

emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori

danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle

normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi

calamitosi e nelle quali e' intervenuta la dichiarazione di

stato di emergenza di cui alla lettera b);

d) alla determinazione dei criteri di massima di cui

all'art. 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per

le attivita' industriali, civili e commerciali;

f) alle funzione operative riguardanti:

1) gli indirizzi per la predisposizione e

l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in

relazione alle varie ipotesi di rischio;

2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e

gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso

di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1,

lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e la loro

attuazione;

3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo

spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei

degli incendi boschivi;

4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni

relative ai piani nazionali di emergenza;

g) la promozione di studi sulla previsione e la

prevenzione dei rischi naturali ed antropici;

h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale

calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa

l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle

regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di

cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al

numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate

attraverso intese nella Conferenza unificata.

.

Art. 108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti

locali). 1. Tutte le funzioni amministrative non

espressamente indicate nelle disposizioni dell'art. 107

sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra

queste, in particolare:

a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

1) alla predisposizione dei programmi di previsione

e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi

nazionali;

2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di

crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di

eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge

24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi...

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