Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;
Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, resi, rispettivamente, in data 7 febbraio 2006 e 8 febbraio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
Sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali, per i beni e le attivita' culturali, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Struttura e funzioni
(articoli 1, 3 e 9, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 11, legge 24 febbraio 1992, n. 225; articolo 14, comma 3, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», e' una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», per mezzo della quale il Ministero dell'interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonche' lo svolgimento delle altre attivita' assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.
2. Il Corpo nazionale e' componente fondamentale del servizio di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubbica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore dell'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola al Governo
dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che
essa non puo' avvenire se non con determinazione di
prinicipi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge
29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita'
della regolazione, riassetto normativo e codificazione):
Art. 11 (Riassetto delle disposizioni relative al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti
concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai
sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione e riassetto della normativa che
disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico,
prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e
incendi boschivi, nonche' l'ordinamento del personale per
gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva
nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica,
logica e sistematica, con particolare riferimento:
1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso
pubblico;
2) al riassetto della normativa in materia di
prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto
anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti
socio-ambientali;
3) alla revisione delle disposizioni sui poteri
autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di
vigilanza antincendi;
b) armonizzazione delle disposizioni sulla
prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico
per le attivita' produttive;
c) coordinamento e adeguamento della normativa alle
disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.
2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni
emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o piu'
regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.
.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186
(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di
taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni
per la rideterminazione di deleghe legislative e altre
disposizioni connesse):
7. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 2, comma 1, alinea, 4, comma 1,
alinea, e 5, comma 1, alinea, le parole: "un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "due anni";
b) all'art. 3, comma 1, alinea, le parole: "un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
c) agli articoli 7, comma 1, alinea, 8, comma 1,
alinea, e 9, comma 1, alinea, le parole: "sei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
d) all'art. 11, comma 1, alinea, le parole: "entro
diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro
trenta mesi".
- Si riporta il testo degli articoli 107 e 108, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59):
Art. 107 (Funzioni mantenute allo Stato). - 1. Ai
sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge
15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti
relativi:
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle
attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e
periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni,
delle comunita' montane, degli enti pubblici nazionali e
territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione
pubblica e privata presente sul territorio nazionale in
materia di protezione civile;
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le
regioni interessate, dello stato di emergenza al
verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni
interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di
emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori
danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi e nelle quali e' intervenuta la dichiarazione di
stato di emergenza di cui alla lettera b);
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui
all'art. 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per
le attivita' industriali, civili e commerciali;
f) alle funzione operative riguardanti:
1) gli indirizzi per la predisposizione e
l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in
relazione alle varie ipotesi di rischio;
2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e
gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso
di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e la loro
attuazione;
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo
spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei
degli incendi boschivi;
4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni
relative ai piani nazionali di emergenza;
g) la promozione di studi sulla previsione e la
prevenzione dei rischi naturali ed antropici;
h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale
calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa
l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle
regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di
cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al
numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate
attraverso intese nella Conferenza unificata.
.
Art. 108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali). 1. Tutte le funzioni amministrative non
espressamente indicate nelle disposizioni dell'art. 107
sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra
queste, in particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione
e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi
nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di
crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di
eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge
24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi...
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