La revocazione
Autore | Massimiliano di Pirro |
Pagine | 303-308 |
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@1 Nozione e tipologie
La revocazione è un mezzo d’impugnazione fondato sull’esistenza di particolari circostanze che, se fossero state conosciute o correttamente valutate dal giudice, avrebbero portato ad una decisione diversa. È un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in quanto può essere proposto soltanto per i motivi previsti dall’art. 395 c.p.c.
La revocazione, inoltre, che si propone davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, può essere:
- ordinaria, se impedisce il passaggio in giudicato della sentenza (artt. 395, nn. 4 e 5, c.p.c.);
- straordinaria, se può essere proposta anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza (artt. 395, nn. 1, 2, 3 e 6, c.p.c.). La revocazione straordinaria è giustificata dal fatto che i vizi per i quali è prevista possono essere conosciuti dalle parti anche a notevole distanza di tempo dalla pubblicazione della sentenza.
Il giudizio di revocazione è costituito da due momenti (Satta): una prima fase rescindente, volta all’accertamento della fondatezza del motivo di revocazione, ed una rescissoria, nella quale la nuova pronuncia si sostituisce a quella revocata.
@2 Ambito applicativo
Le sentenze suscettibili di revocazione sono:- le sentenze d’appello;
- le sentenze emesse in unico grado, ossia quelle nei cui confronti non è ammesso l’appello per la particolare struttura del giudizio o perché l’appello è escluso per legge (Mandrioli) (ad esempio, le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità);
- le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello, suscettibili soltanto di revocazione straordinaria;
- le sentenze emesse in sede di rinvio;
- le sentenze (e le ordinanze) della Cassazione, in caso di errore di fatto (art. 391bis c.p.c.), nonché le sentenze con le quali la Cassazione accolga il
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ricorso e decida il merito della causa (art. 391ter c.p.c.), soggette a revocazione straordinaria e revocazione per errore di fatto;
- il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione o per mancata costituzione dell’opponente (art. 647 c.p.c.), ovvero per estinzione del procedimento di opposizione (art. 653 c.p.c.): in tali casi, il decreto è impugnabile nelle ipotesi previste dall’art. 395, nn. 1, 2, 5 e 6, c.p.c. (Cass. n. 1492/1989);
- il lodo arbitrale, nei casi indicati dall’art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6, c.p.c.;
- i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione o di sfratto per morosità emessi in assenza o per mancata opposizione dell’intimato (Corte cost. n. 558/1989);
- le ordinanze di convalida di sfratto per morosità che siano l’effetto del dolo di una parte in danno dell’altra (art. 395, n. 1, c.p.c.) (Corte cost. 51/1995).
@3 I motivi di revocazione
La revocazione può essere proposta soltanto nei casi tassativamente indicati dall’art. 395 c.p.c., ovvero se:
- la sentenza è l’effetto del dolo di una parte in danno dell’altra (n. 1)...
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