La revoca del sequestro preventivo condizionata al pagamento del debito tributario

AutoreDomenico Potetti
Pagine5-10
403
Rivista penale 5/2016
Dottrina
LA REVOCA DEL SEQUESTRO
PREVENTIVO CONDIZIONATA
AL PAGAMENTO DEL DEBITO
TRIBUTARIO
di Domenico Potetti
SOMMARIO
1. Il sequestro preventivo in funzione della conf‌isca tributaria
(art. 12 bis del D.L.vo n. 74 del 2000). 2. Il pagamento del
debito tributario e i suoi effetti sul sequestro preventivo. 3. Il
dissequestro f‌inalizzato all’adempimento del debito tributa-
rio. 4. L’esecuzione della revoca condizionata.
1. Il sequestro preventivo in funzione della conf‌isca tri-
butaria (art. 12 bis del D.L.vo n. 74 del 2000)
Sia sul piano teorico, sia su quello pratico, la conf‌isca
tributaria rappresenta ormai uno degli strumenti più com-
plessi (ma eff‌icaci) per la lotta contro i comportamenti
dei contribuenti infedeli.
Attualmente essa è prevista dall’art. 12 bis, primo
comma, del D.L.vo n. 74 del 2000 (introdotto dall’art. 10,
comma 1, del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158), il quale
prevede che nel caso di condanna o di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p.
per uno dei delitti previsti dal decreto stesso, è sempre
ordinata la conf‌isca (in via principale) dei beni che ne co-
stituiscono il prof‌itto o il prezzo, salvo che appartengano a
persona estranea al reato (conf‌isca diretta).
Solo in via subordinata (“quando essa non è possibi-
le”), deve essere ordinata (trattasi comunque di conf‌isca
obbligatoria) la conf‌isca di beni, di cui il reo abbia la di-
sponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o
prof‌itto.
Ma la conf‌isca tributaria ha origini più antiche, ed anzi
l’art. 12 bis, comma 1, cit., si è limitato a “ricopiare” in gran
parte (ma con meritoria maggiore precisione) il comma
143 dell’art. 1 della L. n. 244 del 2007 (abrogato, infatti,
dall’art. 14, comma 1, lettera b), del D.L.vo n. 158 del 2015).
Com’è noto, il comma 143 cit. prevedeva che nei casi di
cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 del
D.L.vo n. 74 del 2000 si osservavano, in quanto applicabili,
le disposizioni di cui all’art. 322 ter c.p.
È comunque degno di nota che la conf‌isca viene ora
riferita a tutti i “delitti previsti dal presente decreto”
(mentre il comma 143 cit. enunciava un elenco limitato;
ne rimaneva fuori, in particolare, l’art. 10).
Una volta concepita la conf‌isca tributaria, va da se che
il sequestro preventivo ne diventa automaticamente uno
strumento prezioso, quantomeno a tutela dell’interesse
dello Stato ad evitare ogni rischio di dispersione dei beni
sui quali rivalersi.
Trattasi di quella particolare forma di sequestro pre-
ventivo (diversa da quella realmente preventiva di cui al
comma primo) prevista dal secondo comma dell’art. 321
c.p.p., secondo il quale il giudice “può” altresì disporre il
sequestro delle cose di cui è consentita la conf‌isca.
L’importanza di questa forma di sequestro preventivo
non è sfuggita alla giurisprudenza, la quale (1) (sul pre-
supposto che la conf‌isca per equivalente prevista allora
dall’art. 322 ter c.p., cui faceva rinvio l’art. 1, comma 143, L.
n. 244 del 2007, ha carattere obbligatorio) ha stabilito che
la revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispe-
cie di reato per le quali è prevista la conf‌isca obbligatoria
è possibile soltanto nell’ipotesi nella quale vengano a man-
care gli elementi costitutivi del fumus commissi delicti e
non per il venire meno delle esigenze cautelari, atteso che
in tali ipotesi la pericolosità della res non è suscettibile di
valutazioni discrezionali, ma è presunta dalla legge (2).
Nello stesso senso (in caso analogo) si è ritenuto che
per il sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria
la conf‌isca, eventualmente anche per equivalente, e quin-
di dei beni che costituiscono prezzo o prof‌itto del reato,
non occorre la prova della sussistenza degli indizi di col-
pevolezza, né la loro gravità, né il periculum richiesto per
il sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma primo,
c.p.p., essendo suff‌iciente accertarne la possibilità di con-
f‌isca una volta che sia astrattamente possibile sussumere
il fatto in una determinata ipotesi di reato (3).
Dunque, il sequestro preventivo rappresenta uno stru-
mento classico e assai rilevante in funzione della conf‌isca
tributaria, tale che può essere disposto dal giudice, e poi
mantenuto, senza che la Difesa dell’indagato / imputato abbia
a disposizione signif‌icativi motivi di revoca o impugnazione.
2. Il pagamento del debito tributario e i suoi effetti sul
sequestro preventivo
Se è pur vero che il sequestro preventivo in funzione
della conf‌isca tributaria rappresenta una colonna portan-
te ai f‌ini della repressione delle condotte del contribuente

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