La revoca della patente ai sensi dell'art. 120 C.D.S. non può più essere disposta in via automatica

AutoreAldo Carrato
CaricaConsigliere di Cassazione e assistente di studio a tempo parziale della Corte costituzionale
Pagine190-195
190
giur
3/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
CORTE COSTITUZIONALE
Vale a dire che, diversamente dal “ritiro” della patente
disposto dal giudice penale ai sensi dell’art. 85 del D.P.R. n.
309 del 1990, la “revoca” del titolo in via amministrativa, di
cui alla disposizione censurata, non risponde ad una funzio-
ne punitiva, retributiva o dissuasiva dalla commissione di
illeciti e trova, viceversa, la sua ratio nell’individuazione di
un perimetro di aff‌idabilità morale del soggetto, cui è rila-
sciata la patente di guida, e nella selezione di ipotesi in pre-
senza delle quali tale aff‌idabilità viene meno. Per cui quelli
che vengono, nel nostro caso, in rilievo sono, appunto, solo
effetti rif‌lessi della condanna penale, in settori ordinamen-
tali diversi da quello cui è aff‌idata la funzione repressiva
degli illeciti con le misure aff‌littive al riguardo previste.
Esclusa così, in radice, la natura sanzionatoria della
revoca in via amministrativa della patente, risulta non
pertinente l’evocazione della giurisprudenza della Corte
europea sui criteri per l’attribuibilità di natura sostan-
zialmente penale a “sanzioni” non formalmente tali. Men-
tre - nella logica (appunto non punitiva ma individuativa
delle condizioni soggettive ostative al conseguimento o al
mantenimento del permesso di guida) che ispira la novel-
la del 2009 - la revoca della patente anche per reati, in
materia di stupefacenti, commessi anteriormente alla en-
trata in vigore della disposizione impugnata, per i quali la
condanna sia però comunque intervenuta dopo tale data,
attiene al piano degli effetti riconducibili all’applicazione
ratione temporis della norma stessa.
Dal che la non fondatezza della questione sin qui esa-
minata.
7. - La seconda questione – relativa all’automatismo
della revoca della patente, da parte dell’autorità ammini-
strativa, in caso di sopravvenuta condanna del suo titola-
re, per reati in materia di stupefacenti – è, invece, fondata
per violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità
e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.
La disposizione denunciata – sul presupposto di una
indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una con-
dizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione
alla guida – ricollega, infatti, in via automatica, il mede-
simo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varietà di fat-
tispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso
che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguar-
dare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità.
Reati che, per di più, possono (come nella specie) essere
assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di def‌inizione
del giudizio. Il che dovrebbe escluderne l’attitudine a fon-
dare, nei confronti del condannato, dopo un tale intervallo
temporale, un giudizio, di assenza dei requisiti soggettivi
per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida,
riferito, in via automatica, all’attualità.
Ulteriore prof‌ilo di irragionevolezza della disposizione
in esame è, poi, ravvisabile nell’automatismo della “revoca”
amministrativa rispetto alla discrezionalità della parallela
misura del “ritiro” della patente che, ai sensi dell’art. 85
del D.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la con-
danna per i reati in questione «può disporre», motivando-
la, «per un periodo non superiore a tre anni».
È pur vero che tali due misure – come già evidenziato
– operano su piani diversi e rispondono a diverse f‌inalità.
Ma la contraddizione non sta nel fatto che la condanna
per reati in materia di stupefacenti possa rilevare come
condizione soggettiva ostativa al mantenimento del titolo
di abilitazione alla guida, agli effetti della sua revocabili-
tà da parte dell’autorità amministrativa, anche quando il
giudice penale (non ritenendo che detto titolo sia stru-
mentale al reato commesso o che possa agevolare la com-
missione di nuovi reati) decida di non disporre (ovvero
disponga per un più breve periodo) la sanzione accessoria
del ritiro della patente.
La contraddizione sta, invece, in ciò che – agli effetti
dell’adozione delle misure di loro rispettiva competenza
(che pur si ricollegano al medesimo fatto-reato e, sul pia-
no pratico, incidono in senso identicamente negativo sulla
titolarità della patente) – mentre il giudice penale ha la “fa-
coltà” di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della pa-
tente, il prefetto ha invece il “dovere” di disporne la revoca.
Per tali prof‌ili di contrasto con l’art. 3 Cost. (nei quali
restano assorbite le altre formulate censure) va, pertan-
to, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’esaminato
comma 2 dell’art. 120 cod. strada, nella parte in cui dispo-
ne che il prefetto «provvede» - invece che «può provvede-
re» - alla revoca della patente di guida, in caso di soprav-
venuta condanna del suo titolare per reati di cui agli artt.
73 e 74 del D.P.R. n. 309 del 1990. (Omissis)
LA REVOCA DELLA PATENTE
AI SENSI DELL’ART. 120 C.D.S.
NON PUÒ PIÙ ESSERE
DISPOSTA IN VIA AUTOMATICA
di Aldo Carrato (*)
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Il fulcro essenziale delle tre ordinanze di ri-
messione delle questioni sollevate in via incidentale. 3. La
qualif‌icazione giuridica e la ratio della revoca della patente
di guida come prevista dall’art. 120 del c.d.s. 1992. 4. Il pro-
f‌ilo di irragionevolezza accolto dalla Corte costituzionale. 5.
Conclusioni.
1. Premessa
Con l’importante sentenza n. 22 del 2018 il Giudice
delle leggi ha fatto cadere un rilevante limite all’eserci-
zio del potere di revoca prefettizia per come già previsto
dall’art. 120 del D.L.vo n. 285/1992 (meglio conosciuto
come nuovo codice della strada) in ordine all’accertamen-

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