DELIBERAZIONE 25 gennaio 2012 - Modifiche alla delibera del 27 luglio 2010, n. 17439, recante la definizione dei termini e delle modalita'' per l''iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi ai sensi dell''articolo 43, comma 9, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.(Deliberazione n. 18081). (12A01193)

LA COMMISSIONE NAZIONALE

PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 161 recante disposizioni in materia di Albo speciale delle societa' di revisione tenuto dalla Consob;

Vista la direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e, in particolare, l'art. 45 recante disposizioni in materia di iscrizione all'albo dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante disposizioni di «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa' di revisione legale;

Visto l'art. 43, comma 1, lettera i), del suddetto decreto, in base al quale l'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione del medesimo decreto;

Visto, inoltre, l'art. 43, comma 9, del citato decreto legislativo, in base al quale, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione indicati al comma 1 del medesimo articolo, «la Consob provvede all'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'art. 34, comma 1, in un'apposita sezione dell'Albo speciale delle societa' di revisione previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalita' dalla stessa stabiliti»;

Visto, infine, l'art. 34, comma 6, del piu' volte richiamato decreto, in base al quale «le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati delle entita' di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici»;

Considerato che, fino all'istituzione di tale registro, il menzionato art. 34, comma 6, e' applicabile alle relazioni di revisione redatte da revisori ed enti di revisione di Paesi terzi non iscritti nell'apposita sezione dell'Albo speciale tenuto dalla CONSOB;

Vista la...

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