DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2009, n. 107 - Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell''articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (09G0112)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 822;

Vista la legge 6 marzo 1987, n. 110, recante ratifica dell'Accordo tra Italia ed Austria del 4 ottobre 1985 per l'utilizzazione del porto di Trieste;

Visto il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 18 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340, ed, in particolare, l'articolo 36;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e successive modificazioni, che autorizza il Governo ad adottare un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

Attesa la necessita' di dare esecuzione al comma 989 sopracitato mediante la riformulazione, nei limiti dei relativi criteri direttivi, della vigente normativa in materia di tasse e diritti marittimi, nell'ottica di un riordino e di una razionalizzazione della disciplina tramite l'accorpamento di taluni di detti tributi e delle relative procedure di riscossione e con l'obiettivo di una semplificazione della normativa e di una riduzione del numero delle tasse e dei diritti marittimi;

Considerato che la revisione della vigente disciplina delle tasse e dei diritti marittimi contribuisce ad una migliore e piu' efficace gestione dei porti e ne accresce le potenzialita' competitive;

Ritenuto opportuno accorpare in due soli tributi la tassa e la soprattassa d'ancoraggio, da una parte, e la tassa erariale e quella cosiddetta «portuale» sulle merci imbarcate e sbarcate, dall'altra;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2009;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Tassa di ancoraggio

1. Le navi nazionali, le navi estere equiparate alle nazionali in virtu' di trattati, nonche' le navi operate da compagnie di navigazione di Stati con i quali l'Unione europea abbia stipulato accordi di navigazione e di trasporto marittimo, ancorche' non battano la bandiera di detti Stati, che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato o negli ambiti richiamati al successivo articolo 3, comma 1, sono soggette al pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza netta, nella seguente misura:

a) euro 0,09 per ogni tonnellata eccedente le prime 50, se hanno una stazza netta non superiore a 200 tonnellate;

b) euro 0,14 se hanno una stazza netta superiore a 200 e fino a 350 tonnellate, ovvero se, avendo una stazza superiore a 350 tonnellate, navigano esclusivamente tra i porti dello Stato;

c) euro 0,72 se hanno una stazza netta superiore a 350 tonnellate e provengono o sono dirette all'estero.

2. Per le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate provenienti o dirette all'estero, aventi merci in coperta ovvero nelle sovrastrutture, la stazza delle quali non sia gia' compresa nella stazza lorda, la tassa di ancoraggio di cui al comma 1 si applica altresi', in occasione dell'approdo nei porti, rade, spiagge dello Stato o negli ambiti di cui al successivo articolo 3, comma 1, ovvero in occasione del primo giorno di imbarco di tali merci, alle tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalle merci suddette secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi, nella misura di cui al comma 1, lettera c), con la sola eccezione delle esenzioni previste per le navi dagli articoli 20 e 21 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

3. La tassa di ancoraggio, nel caso di cui al comma 1, lettera a), e' valevole per un anno, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per trenta giorni. Le navi, nei casi di cui alle lettere b) e c), possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni tonnellata di stazza netta. Le predette navi possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno anche relativamente alle merci ed ai contenitori pieni trasportati in coperta ovvero nelle sovrastrutture della nave, il cui spazio non e' compreso nella stazza lorda della stessa, pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni tonnellata di stazza, calcolata secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi, corrispondente allo spazio occupabile dalla quantita' massima di merce e dal numero massimo di contenitori pieni trasportabili in coperta, o negli spazi chiusi non considerati nel calcolo della stazza, in accordo alle condizioni di caricamento prescritte nelle «Istruzioni al Comandante sulla stabilita' della nave». La tassa di ancoraggio decorre dal giorno dell'approdo.

4. Le navi portacontenitori adibite a servizi regolari di linea in attivita' di transhipment di traffico internazionale possono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Alla tassa di ancoraggio sono applicabili le ipotesi di esenzione di cui all'articolo 13 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e, ai fini del calcolo, trovano altresi' applicazione i coefficienti di correzione di cui al decreto del Ministro della marina mercantile in data 18 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1988.

6. La quota di gettito della tassa di ancoraggio relativa alle merci ed ai contenitori collocati in coperta o nelle sovrastrutture di cui, rispettivamente, al comma 2 ed al comma 4, nonche' il diritto sostitutivo della tassa di ancoraggio, la tassa di ancoraggio per i rimorchiatori e quella per le navi che effettuano la pesca oltre gli stretti di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 7 e 14 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono attribuiti a ciascuna autorita' portuale per la circoscrizione territoriale di competenza.

7. Le navi estere non ammesse ad un trattamento uguale a quello delle navi nazionali sono soggette al pagamento del doppio della tassa di cui al comma 1 e non hanno diritto all'abbonamento.

8. Al fine di consentire una puntuale identificazione dei pertinenti introiti delle autorita' portuali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alle riscossioni a titolo di abbonamento alla tassa di ancoraggio sono attribuiti, ai sensi della vigente normativa, appositi codici tributi, differenziati per modalita' di pagamento o validita' temporale delle tasse.

9. Alla tassa di ancoraggio si applicano le procedure di riscossione previste dall'articolo 1, comma 119, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nelle more dell'adozione del decreto del Capo del Dipartimento delle finanze, la tassa di ancoraggio e' riscossa secondo la procedura di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340.

10. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei porti della Sicilia che non siano sede di autorita' portuale, ferma restando l'attribuzione alla Regione siciliana del gettito della tassa di ancoraggio di cui al presente articolo e fatto salvo quanto disposto dal comma 6 per le autorita' portuali della regione stessa, nonche' dall'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Nota all'art. :

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

Puo' inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla

Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Puo' concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

.

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono...

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