LEGGE REGIONALE 26 giugno 2012, n. 29 - Revisione dei confini Riserva naturale guidata 'Borsacchio': Modifica all'articolo 69 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 37 del 4 luglio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'art. 69 della legge regionale dell'8 febbraio 2005, n.

  1. Sostituzione della cartografia allegata 1. La rubrica e i commi dal n. 1 al n. 16 dell'art. 69 della legge regionale dell'8 febbraio 2005, n. 6 sono sostituiti dai seguenti:

    'Art. 69 (Istituzione della Riserva naturale guidata 'Borsacchio' nel Comune di Roseto degli Abruzzi - Teramo). - 1. E' istituita la riserva naturale guidata 'Borsacchio' nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo).

  2. I confini della riserva naturale regionale guidata 'Borsacchio', nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo), sono stabiliti come da cartografia allegata (Allegato 1).

  3. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Roseto degli Abruzzi provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla riserva.

  4. La gestione della riserva naturale regionale guidata e' demandata al Comune di Roseto degli Abruzzi.

  5. Il comune, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, elabora un progetto pilota di gestione finalizzato all'occupazione di disoccupati ed inoccupati avvalendosi di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, di societa' cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell'Universita', dell'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo e il Molise 'G. Caporale' di Teramo.

  6. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune definisce, mediante apposita intesa, l'organo di gestione della riserva, la relativa composizione, nonche' le forme ed i modi attraverso cui si attuera' la gestione della riserva stessa.

  7. Qualora, entro il termine di 90 giorni, il comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nel comma 3, la giunta regionale gestira' in via provvisoria la riserva attraverso l'ufficio tutela e valorizzazione delle aree protette.

  8. Il comune dovra' altresi' predispone, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del consiglio regionale, del piano di assetto naturalistico, il regolamento di esercizio, che stabilisce la modalita' di accesso alla riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con...

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