CIRCOLARE 29 luglio 2013, n. 3 - Art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012, c.d. «Spending review» - pensionamenti in caso di soprannumero. (13A07754)

Alle Amministrazioni dello Stato Alle Agenzie Agli Enti pubblici non economici nazionali Agli Enti di ricerca Agli Enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 1. Premessa. Il regime dei pensionamenti in deroga. L'art. 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in 1. n. 135 del 2012, c.d. «Spending review», nell'ambito delle misure che le pubbliche amministrazioni devono adottare in relazione alle situazioni di soprannumero, prevede: «a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertilo, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportalo la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertilo, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (....)». Di seguito a quanto chiarito nella direttiva n. 10 del 2012 del Dipartimento della funzione pubblica, in presenza di situazioni di soprannumero eventualmente risultanti all'esito delle riduzioni effettuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del predetto d.l. n. 95 del 2012, e nei limiti della necessita' del riassorbimento, la disposizione disciplina delle particolari ipotesi di pensionamento, prevedendo l'applicazione del regime di accesso e di decorrenza al trattamento pensionistico previgente rispetto alla riforma operata con l'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011. n. 201. convertito. con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La presente circolare e' stata elaborata a seguito di' confronto istruttorio con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 1"INPS al fine di dare indicazioni omogenee alle amministrazioni interessate e viene diramata a seguito di informativa sindacale. Le amministrazioni che intendano adottare criteri ulteriori ed eventualmente diversi rispetto agli indirizzi contenuti nella presente circolare dovranno comunque adottare criteri generali e oggettivi da seguire, previa informativa ed eventuale esame con le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001. L'applicazione della norma puo' comportare l'«esodo volontario», in caso di dimissioni del dipendente, o la risoluzione unilaterale del rapporto da parte dell'amministrazione, con accesso speciale al pensionamento. Il ricorso ai pensionamenti in deroga di cui al menzionato comma 11 ha comunque carattere sussidiario;

rimangono infatti vigenti le normali regole di pensionamento e. quindi, il riassorbimento della soprannumerarieta' deve essere compiuto dando priorita' ai pensionamenti secondo le regole ordinarie. 2. Destinatari dei pensionamenti in deroga. I pensionamenti di cui al citato comma 11, lett. a). riguardano le categorie di personale interessate dall'attuazione del processo di riassetto organizzativo disciplinato dall'art. 2. Per l'individuazione dei destinatari si rinvia al contenuto della direttiva n. 10 del 24 settembre 2012 del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicata sul sito del Dipartimento...

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