DECRETO RETTORALE 11 novembre 2008 - Modificazioni allo statuto.


PARTE I

Principi generali

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto n. 601 del 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2000, con il quale e' stato emanato lo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 83 del 13 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 1796 del 4 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 1038 del 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2002, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 74 del 22 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 febbraio 2003, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 709 del 27 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2003, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 2096 del 15 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 27 aprile 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 9481 del 29 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 16 dicembre 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 825 del 16 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 1534 dell'8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 24 aprile 2008, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;

Vista la delibera del Senato accademico del 23 settembre 2008;

Vista la nota di prot. n. 3480 del Ministero dell'universita' e della ricerca, pervenuta il 14 ottobre 2008, con la quale viene proposto un rilievo per l'art. 42-bis - Nucleo di valutazione;

Vistala delibera del Senato accademico del 20 ottobre 2008 con cui all'unanimita' viene confermata la delibera del 23 settembre 2008;

Decreta:

Lo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo e' emanato nella seguente stesura:

STATUTO DELL'UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 1.

Natura e finalita'

  1. L'Universita' degli studi di Palermo, di seguito denominata Universita', e' un'istituzione pubblica avente come finalita' inscindibile l'alta formazione e la ricerca scientifica. L'Universita' concorre a qualificate prospettive di sviluppo in interazione con le espressioni culturali, professionali e istituzionali interessate.

  2. L'Universita' ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

  3. L'Universita' afferma il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso e politico-economico.

  4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Universita' si dota di strutture didattiche, di ricerca e di servizio e si avvale di mezzi finanziari e di beni strumentali di provenienza pubblica e privata.

  5. L'accesso all'Universita' e' libero e garantito per tutti coloro che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti di legge.


    PARTE I

    Principi generali

    Art. 2.

    Titoli di studio

  6. L'Universita' rilascia i titoli di studio consentiti dalla legge.


    PARTE I

    Principi generali

    Art. 3.

    Didattica e ricerca scientifica

  7. L'Universita' promuove e sviluppa la didattica e la ricerca scientifica nel rispetto della natura, del genere umano e delle specie viventi. In armonia con i principi dello sviluppo compatibile, delle garanzie per le future generazioni, della libera e pacifica convivenza fra i popoli.

  8. L'Universita' nel rispetto della legislazione vigente e nei limiti delle disponibilita' finanziarie, promuove la cooperazione scientifica e didattica con le universita' e le strutture di ricerca dell'Unione europea e di altri Paesi. Un apposito regolamento disciplina la figura del «docente e/o scienziato ospite».

  9. L'Universita', nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, assicura ai docenti (professori, ricercatori) l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici. Nonche' la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, anche presso altri centri nazionali e internazionali.

  10. L'Universita', nel pieno rispetto della liberta' di insegnamento e di ricerca scientifica, adotta forme di programmazione, pubblicizzazione e valutazione dell'attivita' didattica e scientifica svolta nelle proprie strutture. anche al fine di assicurare efficienza, responsabilita' e verifica delle competenze.

  11. L'Universita' promuove, organizza e valorizza la ricerca, pura ed applicata, all'interno dell'Ateneo anche in collegamento con imprese ed enti terzi.


    PARTE I

    Principi generali

    Art. 4.

    Diritto allo studio

  12. L'Universita' assume ogni iniziativa per assicurare le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio e il regolamento generale di Ateneo ne promuove le norme di attuazione, in accordo con le disposizioni legislative vigenti.

  13. L'Universita' realizza la formazione, anche in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi e con organizzazioni internazionali.


    PARTE I

    Principi generali

    Art. 5.

    Attivita' di gestione e organizzazione amministrativa

  14. L'attivita' amministrativa e di gestione dell'Universita' si conforma ai seguenti principi e criteri:

    1. programmazione e controllo dei risultati della gestione;

    2. efficienza e semplicita' delle procedure;

    3. economicita' delle scelte di gestione;

    4. definizione delle responsabilita' individuali e verifiche periodiche delle competenze, dell'efficienza e delle compatibilita';

    5. pubblicita' degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni.

  15. In particolare, il controllo di gestione si fonda sulla valutazione dell'attivita' mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalita' della loro realizzazione e i risultati raggiunti. Deve essere anche reso esplicito il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati ed il rispetto dei tempi di cui al successivo comma 5.

  16. risultati del controllo di gestione formano oggetto di valutazione nelle decisioni riservate agli organi di governo dell'Ateneo, anche ai fini della ripartizione delle risorse.

  17. Sono riservati ai dirigenti e, nei casi previsti, ai responsabili di struttura i compiti di amministrazione e di gestione, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'Universita' e delle strutture didattiche e scientifiche.

  18. Con apposito regolamento di Ateneo sono disciplinate le funzioni del responsabile del procedimento, l'accesso ai documenti amministrativi e i tempi di completamento delle procedure di adozione degli atti amministrativi.


    PARTE I

    Principi generali

    Art. 6.

    Fonti di finanziamento

  19. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati e da entrate proprie.

  20. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali conseguenti a lasciti, donazioni, sfruttamento industriale di brevetti, di scoperte conseguite nell'Universita'.

  21. Per le spese di investimento, l'Universita' puo' ricorrere a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

  22. L'Universita' promuove modalita' di reperimento di fondi anche attraverso il ricorso a prestazioni a pagamento per conto di committenti esterni.


    PARTE I

    Principi generali

    Art. 7.

    Rapporti e convenzioni con enti esterni

  23. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalita' pubbliche di didattica e di ricerca, l'Universita' puo' sviluppare attivita' di servizio, stabilire rapporti con enti pubblici e privati mediante contratti e convenzioni, istituire centri interuniversitari, partecipare a consorzi, societa' di capitali, nonche' ad altre forme associative non commerciali. L'Universita' puo' svolgere tali attivita' anche mediante partecipazione finanziaria.

  24. L'Universita' puo' svolgere attivita' di formazione, ricerca, consulenza e servizio, anche di assistenza sanitaria, regolate da specifici contratti, convenzioni o consorzi con soggetti pubblici o privati.

  25. Abrogato.

  26. L'Universita' promuove e favorisce ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti e istituzioni universitarie e non, pubbliche o private, siano esse italiane o estere.

  27. Le azioni per attuare tali finalita' sono regolate da protocolli, contratti, convenzioni o consorzi.

  28. La partecipazione dell'Ateneo a societa' di capitali avviene su conforme deliberazione degli Organi di governo dell'Ateneo. Il consiglio di amministrazione, prima di deliberare sulla proposta motivata del senato accademico, dovra' acquisire il parere preventivo dei Revisori dei Conti.


    PARTE I

    Principi generali

    Art. 8.

    Diritto all'informazione

  29. L'Universita' riconosce nel diritto alla informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione del corpo docente...

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