DECRETO RETTORALE 23 settembre 2008 - Modificazioni allo statuto.

Capo I
Disposizioni generali

IL RETTORE

Visto il verbale n. 7 del Comitato ordinatore in funzione di Senato Accademico del 26 giugno 2008 che ha apportato modifiche di Statuto;

Visto il verbale n. 2 del consiglio di amministrazione del 2 luglio 2008 che ha deliberato le relative modifiche di Statuto;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 2832 del 17 settembre 2008, con la quale lo stesso Ministero ha comunicato di non avere al riguardo osservazioni da formulare;

Visto lo statuto dell'Universita' Telematica non statale «Giustino Fortunato» di Benevento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2006 e relativa modificazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 26 giugno 2007;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' Telematica non statale «Giustino Fortunato» e' appresso specificato:

Art. 1.

Istituzione e fonti normative

  1. E' istituita l'Universita' Telematica «Giustino Fortunato» con sede centrale in Benevento, ai sensi del decreto interministeriale 17 aprile 2003.

    L'Universita' Telematica «Giustino Fortunato», di seguito denominata Universita', e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e gode di autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.

  2. Essa ha personalita' giuridica, ai sensi dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

  3. La vigilanza dello Stato sull'Universita' e' esercitata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

  4. L'Universita' e' abilitata al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale ai sensi della normativa vigente.

    Capo I
    Disposizioni generali

    Art. 2.

    Fonti di finanziamento

  5. L'Universita' e' promossa e sostenuta dall'Associazione E.F.I.R.O-Onlus, cosi' come evidenziato nella relazione illustrativa degli amministratori, prevista dall'art. 6 del decreto interministeriale 17 aprile 2003, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

  6. Al mantenimento ed allo sviluppo dell'Universita' sono altresi' destinati rette, tasse, soprattasse, contributi e diritti versati dagli studenti, nonche' tutti i beni, i contributi e i fondi che sono ad essa devoluti, a qualunque titolo, da enti pubblici e privati.

    Capo I
    Disposizioni generali

    Art. 3.

    Sede

  7. L'Universita' ha sede legale ed operativa in Benevento.

  8. L'Universita', nell'ambito e per gli scopi istituzionali definiti nel presente Statuto, puo' costituire, in Italia ed all'estero, proprie sedi operative, sedi secondarie, sedi e poli decentrati.

    Capo I
    Disposizioni generali

    Art. 4.

    Principi generali

  9. L'Universita' garantisce la liberta' di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione e l'autonomia alle strutture didattiche, nei limiti previsti dalla normativa e dal presente statuto e si conforma ai principi sanciti dalla Magna Charta Universitatum del 18 settembre 1988.

  10. Si ispira alla promozione umana nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, indirizzando la propria attivita' alla costruzione della cittadinanza democratica nel rispetto delle differenze e dell'identita' di ciascuno, nel nome dei valori largamente condivisi, con particolare attenzione a quelli che sono di base alla Costituzione italiana, alla Costituzione dell'U.E., alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

  11. Promuove, nei limiti delle norme vigenti, l'internazionalizzazione del sistema universitario, facilitando la mobilita' dei docenti e degli studenti ed il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici, idonei ad essere veicolati nella societa' globale.

  12. Sostiene la costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore che, nel solco della tradizione scientifica e culturale dell'Europa, possa competere nel mondo in nome della qualita'.

  13. Promuove la sperimentazione delle piu' innovative modalita' didattiche e di ricerca e di interazione con gli studenti e garantisce, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto interministeriale 17 aprile 2003, un'adeguata attivita' di tutoraggio volta a rendere efficaci l'apprendimento e l'approfondimento attraverso la modalita' telematica.

    Capo I
    Disposizioni generali

    Art. 5.

    Insegnamento-apprendimento e ricerca nell'e-learning

  14. L'Universita' sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso attivita' di insegnamento-apprendimento e di ricerca, che si avvalgono dei vantaggi offerti dalle nuove tecnologie dell'informazione e concorre in tal modo alla crescita culturale delle persone, favorendone la partecipazione consapevole alla costruzione del sapere nella nuova societa' delle conoscenze.

  15. Cio' grazie all'ampliamento dell'offerta formativa superiore, attraverso le modalita' di erogazione dei saperi e di potenziamento della ricerca propri dell'e-learning, che apre nuovi scenari di confronto a docenti, tutor e studenti, superando barriere geografiche, sociali e culturali.

  16. Rivolge una particolare attenzione a tutti coloro che sono interessati a investire nella propria formazione ma che per ragioni personali, economiche, sociali non possono partecipare all'attivita' didattica attraverso la propria presenza fisica in una sede universitaria.

  17. L'Universita' puo' adottare iniziative volte alla formazione continua e permanente, anche attraverso scuole di specializzazione previste per legge, corsi di perfezionamento, master di I e II livello ed attivita' propedeutiche all'insegnamento ed all'esercizio delle professioni. Essa puo' attivare iniziative editoriali, anche di tipo multimediale.

  18. L'Universita' promuove e favorisce la ricerca in ogni sua forma, fornendo il proprio apporto soprattutto a sostegno dello sviluppo delle tecnologie applicate ai processi d'insegnamento ed apprendimento in presenza e a distanza. L'Universita' puo' collaborare con universita' italiane e straniere nonche' con organismi nazionali ed internazionali per la definizione e la realizzazione di progetti di ricerca.

    Capo I
    Disposizioni generali

    Art. 6.

    Diritto allo studio

  19. L'Universita', in attuazione dei precetti costituzionali, delle vigenti norme di legge in materia e nell'ambito delle proprie competenze, promuove il diritto allo studio e organizza i propri servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo.

  20. Promuove, soprattutto attraverso l'utilizzo di strategie didattiche basate sulla tecnologia, il successo formativo con percorsi personalizzati, tendenti all'orientamento e alla valorizzazione delle potenzialita' e delle competenze.

  21. Adotta le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti disabili a partecipare alle attivita' culturali, didattiche, di ricerca e a fruire dei servizi dell'Ateneo, attraverso la predisposizione di specifiche tecnologie, secondo quanto raccomandato dall'attuale normativa in materia di accessibilita', con particolare riferimento alla legge del 9 gennaio 2004, n. 4.

  22. Accoglie i bisogni di formazione della societa' globale, ed in particolare recepisce le istanze della comunita' degli Italiani nel mondo, desiderosi di frequentare un percorso di studi universitario nel paese di origine.

  23. Destina annualmente una quota delle entrate contributive per sostenere gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

  24. Attiva servizi ed interventi per il diritto allo studio sulla base di accordi e convenzioni con enti territoriali e non territoriali, anche mediante affidamento in gestione diretta alla stessa Universita'.

    Capo II
    Organi dell'universita'

    Art. 7.

    Organi dell'Universita'

  25. Sono organi centrali dell'Universita':

    1. il consiglio di amministrazione;

    2. il presidente del consiglio di amministrazione;

    3. il rettore;

    4. il senato accademico;

    5. il direttore amministrativo;

    6. il nucleo di valutazione;

    7. il collegio dei revisori dei conti.

  26. Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:

    1. i consigli di facolta';

    2. i dipartimenti ed i centri interdipartimentali;

    3. i consigli di corsi di laurea.

  27. Le assemblee collegiali degli organi dell'Universita' possono avvenire per via telematica ovvero attraverso sistemi di tele/videoconferenza, mediante i quali sia possibile garantire l'identificazione dei partecipanti all'assemblea.

    Capo II
    Organi dell'universita'

    Art. 8.

    Composizione e funzionamento del consiglio di amministrazione

  28. Il consiglio di amministrazione e' composto da:

    1. il presidente dell'associazione E.F.I.R.O.-Onlus;

    2. il rettore;

    3. nove consiglieri designati dall'Associazione E.F.I.R.O-Onlus.

  29. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta della Associazione E.F.I.R.O-Onlus, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' fra i membri nominati dalla stessa associazione.

  30. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del rettore, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il rettore rimane in carica per l'intera durata del suo mandato.

  31. Partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, con funzione di segretario verbalizzante, il direttore amministrativo, con voto consultivo.

  32. Possono, inoltre essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a due, di organismi pubblici e/o privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Universita' di importo determinato con delibera del consiglio stesso.

  33. La mancata designazione di una o piu' rappresentanze non inficia la validita' di costituzione del Consiglio.

  34. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito quando il numero dei componenti raggiunga la maggioranza semplice.

  35. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

  36. Il consiglio di...

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