DECRETO RETTORALE 14 luglio 2008 - Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi Roma Tre;

Visto il Regolamento generale dell'Universita' degli studi Roma Tre ed in particolare gli Allegati regolamenti elettorali per le Elezioni delle rappresentanze studentesche;

Preso atto del lavoro di un tavolo aperto tra i rappresentanti studenti negli Organi centrali, il Direttore amministrativo e gli uffici competenti, in ordine alle tematiche relative ai servizi amministrativi in favore degli studenti, alle elezioni studenti previste nel mese di maggio 2008 e al progetto di uniformare le durate e le decorrenze dei mandati elettorali;

Acquisite le delibere degli Organi collegiali, rispettivamente Senato accademico del 27 marzo 2008 e Consiglio di amministrazione del 28 marzo 2008, relative all'approvazione di una serie di proposte di modifiche regolamentari in ordine alle tematiche relative alle elezioni studenti e al progetto di uniformare le durate e le decorrenze dei mandati elettorali, e di due modifiche in particolare agli articoli 11 e 12 dello Statuto;

Effettuata la trasmissione dei suddetti emendamenti statutari al Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, giusta nota del Direttore amministrativo, prot. n. 12268 in data 1° aprile 2008;

In assenza di rilievi sui suddetti emendamenti da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, stante il decorso dei termini normativi previsti;

Sentito il Direttore amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni dello Statuto di Ateneo, in materia di elezioni delle rappresentanze studentesche, sono cosi' modificate:

Statuto, art. 11, comma 9:

Il Senato accademico e' rinnovato ogni quattro anni, ad esclusione della rappresentanza degli studenti che e' rinnovata ogni due anni

;

Statuto, art. 12, comma 3:

Il Consiglio di amministrazione e' rinnovato ogni quattro anni, ad esclusione della rappresentanza degli studenti che e' rinnovata ogni due anni

.

Art. 2.

Lo Statuto di Ateneo e' emanato nel testo allegato al presente decreto, del quale e' parte integrante e sostanziale, risultante dagli emendamenti al testo previgente come sopra approvati.

Art. 3.

Il presente decreto verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la prescritta pubblicazione.

Roma, 14 luglio 2008

Il rettore: Fabiani

Allegato

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi costitutivi

  1. L'Universita' degli studi Roma Tre (di seguito denominata Universita) e' una istituzione pubblica autonoma, i cui fini sono la promozione e produzione della conoscenza e lo sviluppo della cultura.

  2. Sono funzioni primarie dell'Universita':

    1. l'istruzione e la formazione intellettuale degli studenti che ad essa si iscrivono;

    2. la predisposizione di adeguate strutture scientifiche ed edilizie per la ricerca e per la didattica;

    3. la organizzazione di servizi volti a promuovere lo studio e la ricerca.

  3. L'Universita' e' inoltre sede di ogni specie di formazione di livello superiore, ivi compresi la formazione permanente e ricorrente, l'aggiornamento culturale e professionale.

  4. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Universita' stabilisce rapporti con enti locali, territoriali, con istituzioni culturali e con strutture produttive pubbliche e private. L'Universita' sviluppa inoltre rapporti con altre istituzioni d'ambito comunitario ed internazionale, operanti nel campo della didattica e della ricerca.

  5. Sono membri della comunita' universitaria i professori ed i ricercatori (di seguito indicati come docenti), il personale amministrativo, ausiliario, bibliotecario, tecnico (di seguito indicato come personale tecnico-amministrativo e bibliotecario) e gli studenti. Ad essi spetta la gestione dell'Universita' sia direttamente, sia attraverso l'elezione democratica di rappresentanti negli organi di governo.

    L'Universita' offre a tutti i suoi membri, in relazione ai rispettivi ruoli, eguali opportunita'.

    Art. 2.

    Autonomia universitaria

  6. L'Universita' realizza la propria autonomia attraverso propri statuti e regolamenti. Essa attua l'autogoverno nel rispetto delle competenze e dei fini istituzionali degli organi e delle strutture che in essa sono costituiti, nonche' della normativa vigente sullo stato giuridico del personale.

  7. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale, contabile. Ogni membro della comunita' universitaria assume responsabilita' verso gli altri, secondo le proprie funzioni, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni.

  8. L'Universita' ha piena capacita' di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con l'obbligo di devolvere ai medesimi fini eventuali profitti derivanti dalle proprie attivita'.

    Art. 3.

    Liberta' di ricerca e di insegnamento

  9. L'Universita' garantisce ai singoli docenti liberta' di ricerca ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca; essa assicura a tutti i suoi membri il rispetto delle competenze scientifiche e le condizioni per esprimere liberamente il proprio pensiero.

  10. L'Universita' garantisce ai docenti uguali opportunita' di accesso ai finanziamenti per la ricerca e all'utilizzazione delle strutture scientifiche.

  11. L'Universita' garantisce ai singoli docenti la liberta' di insegnamento e alle singole strutture didattiche l'autonomia, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano gli ordinamenti.

  12. Nel rispetto delle liberta' di ricerca e di insegnamento e delle autonomie garantite nei commi precedenti, l'Universita' procede a verifiche periodiche delle attivita' svolte in tali ambiti, nonche' della loro congruita' con le finalita' generali della istituzione universitaria e con quelle specifiche poste in sede di programmazione di Ateneo. Le modalita' di attuazione di queste verifiche saranno definite in sede di regolamento.

    Art. 4.

    Diritto allo studio

  13. Al fine di favorire il diritto degli studenti al pieno sviluppo della loro formazione, l'Universita' organizza la propria attivita' e coordina i propri servizi per soddisfarne le esigenze.

  14. L'Universita' promuove la realizzazione del diritto allo studio sia attraverso il tutorato e l'orientamento, volti non solo all'informazione degli studenti ma anche al sostegno nell'organizzazione della carriera didattica, sia attraverso scambi culturali anche in ambito internazionale, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi e con organizzazioni internazionali.

  15. L'Universita' favorisce le attivita' autogestite nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

  16. Agli studenti e' riconosciuta la partecipazione all'organizzazione della didattica, tramite rappresentanze dirette.

    Art. 5.

    Sviluppo e programmazione

  17. L'Universita' adotta criteri organizzativi idonei a consentire il conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo piu' efficiente ed efficace.

  18. L'Universita' adotta il metodo della programmazione il cui scopo e' coordinare l'impiego delle risorse in vista del raggiungimento degli obiettivi che l'Ateneo ha posto per la propria attivita'.

  19. L'Universita' programma il suo sviluppo recependo e coordinando le informazioni e le esigenze provenienti sia dai propri organi e strutture didattiche, scientifiche e amministrative, sia dall'esterno. La programmazione stabilisce gli obiettivi da conseguire valutando l'evoluzione nella societa' della domanda di istruzione superiore e l'emergenza di nuovi campi di interesse culturale e scientifico.

    Art. 6.

    Organizzazione amministrativa

  20. L'Universita' organizza la propria amministrazione attuando il principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro ed in modo che venga osservato il principio della responsabilita' individuale nella attuazione delle decisioni, nel controllo della regolarita' degli atti, nella verifica dei risultati realizzati.

  21. Gli organi di governo concorrono a definire, ciascuno nel proprio ambito di competenza, gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti ed ai titolari di funzioni dirigenziali spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

  22. Al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e' garantito il rispetto delle competenze e la valorizzazione delle capacita' e qualita' professionali, anche mediante forme di incentivazione.

    Art. 7.

    Responsabilita' e pubblicita'

  23. La partecipazione agli organi collegiali e' per tutti un diritto-dovere. I responsabili eletti o nominati degli organi di governo e delle strutture scientifiche, didattiche, amministrative, bibliotecarie e dei servizi hanno l'impegno prioritario di curarne il corretto funzionamento assicurandone l'efficienza.

  24. L'Universita' assicura a tutti i suoi membri le condizioni per esprimere liberamente il proprio giudizio, favorendo la circolazione delle informazioni al suo interno (con esclusione di quelle aventi riferimenti personali) e la diffusione dei dati relativi alle proprie attivita' istituzionali.

  25. Con apposito regolamento sono disciplinate le funzioni del responsabile dei procedimenti amministrativi e l'accesso ai relativi documenti, in conformita' ai principi della legislazione vigente.

  26. Gli atti delle assemblee, dei consigli e degli organi di Ateneo sono pubblici e liberamente consultabili. L'Universita' assicura la pronta pubblicazione delle delibere degli organi accademici centrali e decentrati e da' tempestiva notizia sulla conduzione dei servizi.

  27. L'Universita' provvede periodicamente alla pubblicazione della bibliografia generale di Ateneo, che comprende i contributi scientifici prodotti dal personale dell'Universita' e l'indicazione dei progetti di ricerca in corso.

    Art. 8.

    Finanziamento...

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