DECRETO RETTORALE 30 luglio 2012 - Modificazioni allo statuto (12A09379)

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica», in particolare gli articoli 6 «Autonomia delle universita'» e 16 «Universita'»;

Visto il vigente statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 148 del 25 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - parte prima - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2009, e le successive modifiche ed integrazioni allo stesso;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», in particolare l'art. 2, comma 1 che prescrive che le universita' statali sono tenute a modificare i propri statuti sulla base dei principi indicati nel medesimo art. 2;

Tenuto conto che la citata legge n. 240/2010 prevede, all'art. 2, comma 5, che lo statuto contenente le modifiche sia predisposto da un apposito organo, istituito con decreto rettorale, composto da quindici componenti e presieduto dal Rettore, ed adottato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;

Visto il decreto rettorale n. 120 del 9 marzo 2011, inerente l'istituzione della commissione di cui sopra, la cui composizione e' stata successivamente modificata con il decreto rettorale n. 39 del 9 gennaio 2012;

Vista la nota del 28 luglio 2011, n. prot. 6129, con la quale, a seguito del lavoro svolto dalla citata commissione, del parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 12 luglio 2011, n. 538, e dell'adozione del testo da parte del senato delle rappresentanze nella seduta del 28 luglio 2011, n. 12, il Rettore ha trasmesso lo statuto al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il prescritto controllo di legittimita' e di merito;

Tenuto conto delle osservazioni ministeriali, trasmesse a codesto Ateneo con nota prot. n. 5099 del 25 novembre 2011;

Considerato che si e' reso pertanto necessario riunire di nuovo la commissione;

Vista la delibera n. 543 del 21 febbraio 2012 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sul testo predisposto dalla commissione;

Vista la delibera n. 16 del 26 marzo 2012, con la quale il senato delle rappresentanze ha adottato lo statuto, successivamente trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con nota del 5 aprile 2012, prot. n. 2549;

Vista la nota del 21 maggio 2012, prot. n. 2492, con la quale il Ministero ha formulato ulteriori precisazioni al fine di evitare che il processo di adeguamento statutario possa essere oggetto di impugnative giurisdizionali;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, nella seduta n. 545 del 29 maggio 2012, sul testo predisposto dalla commissione nella seduta del 28 maggio 2012;

Vista la delibera del senato delle rappresentanze, nella seduta n. 17 del 7 giugno 2012, e la successiva proposta della commissione, elaborata nella riunione del 25 giugno 2012;

Visto che il senato delle rappresentanze, nella seduta n. 18 del 9 luglio 2012, ha adottato lo statuto allegato;

Decreta:

Articolo unico

E' emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, modificato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Lo statuto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Camerino, 30 luglio 2012

Il Rettore: Corradini

Allegato

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Principi generali

  1. L'Universita' degli studi di Camerino (1) , fondata nel 1336, e' un'istituzione pubblica di alta cultura che partecipa alla costruzione dello Spazio europeo della ricerca (2) e dell'alta formazione. In conformita' ai principi della Costituzione, e' dotata di una responsabile autonomia che s'impegna ad esercitare nell'interesse della societa' e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

  2. Ha per fine primario la promozione e lo sviluppo della ricerca e della cultura, attraverso l'alta formazione e l'apprendimento permanente, con il contributo - nelle rispettive responsabilita' - di tutte le sue componenti (3) .

  3. Garantisce liberta' di ricerca e d'insegnamento e pari opportunita' nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, indipendentemente dal genere, dalla religione, dall'etnia e dalle opinioni politiche, nel rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori, del codice di condotta per il loro reclutamento e del codice etico di Ateneo.

  4. L'Ateneo pone a fondamento delle proprie attivita' di ricerca la pubblica disponibilita' dei risultati, attraverso la loro comunicazione alla comunita' scientifica ed al pubblico in generale. Nei casi di collaborazione con soggetti esterni, specifiche convenzioni regolano, ove opportuno, la brevettabilita' e lo sfruttamento economico dei risultati ottenuti.

  5. Promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura ed intrattiene rapporti con soggetti pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali, attraverso progetti, contratti, convenzioni e consulenze, stipulati direttamente o attraverso le proprie strutture, anche avvalendosi della collaborazione di personale esterno. Puo' svolgere ogni genere di attivita' editoriali, studi, indagini, prove, analisi, rilievi, progetti e certificazioni per conto di terzi.

    Art. 2.

    Autonomia

  6. In coerenza con i principi dell'art. 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, UNICAM disciplina il proprio ordinamento autonomo con il presente statuto e con i regolamenti dallo stesso previsti. Restano applicabili le norme di legge che disciplinano particolari aspetti dell'ordinamento universitario non previsti dallo statuto o dai relativi regolamenti.

  7. UNICAM ha personalita' giuridica ed autonomia scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile.

  8. Per il conseguimento delle proprie finalita', UNICAM e' legittimata a porre in essere atti negoziali, anche a titolo oneroso, compresi gli atti di costituzione o di adesione a centri, anche di servizi, ad organismi associativi e consortili, anche interuniversitari; puo' costituire fondazioni e societa' di capitali o parteciparvi, sia in Italia che all'estero.

    Art. 3.

    Principio di uguaglianza

  9. UNICAM rifiuta qualsiasi forma di discriminazione, in particolare quelle fondate sul genere, la cittadinanza, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni religiose, politiche o di qualsiasi altra natura, il censo, le disabilita', l'eta' o gli orientamenti sessuali.

  10. UNICAM riconosce pari dignita' alle varie componenti della comunita' universitaria (docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo) e promuove azioni positive volte a rimuovere e ad evitare situazioni di discriminazione tra le componenti ed all'interno di esse.

    Art. 4.

    Pari opportunita'

  11. UNICAM promuove, nel lavoro e nello studio, azioni positive per le pari opportunita' tra i generi e per garantirne l'effettiva uguaglianza, anche attraverso il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ed il mobbing (CUG).

  12. Negli organi universitari deve essere garantita la rappresentanza e promossa la parita' di genere. Le modalita' di attuazione di questo principio sono specificate nei regolamenti degli organi.

    Art. 5.

    Ricerca e formazione

  13. UNICAM e' sede primaria della ricerca scientifica e dell'alta formazione; coordina e promuove tali attivita', nel rispetto del principio della liberta' d'insegnamento e di ricerca.

  14. UNICAM considera inscindibili e sinergiche le attivita' di ricerca e di formazione, che insieme contribuiscono allo sviluppo della societa' della conoscenza. In conseguenza di cio':

    a) promuove la connessione fra le attivita' di ricerca e le attivita' formative;

    b) favorisce la collaborazione interdisciplinare;

    c) pone l'apprendimento al centro delle proprie attivita' formative, considerando il suo livello frutto diretto della qualita' della ricerca che nell'Ateneo si svolge;

    d) mette in atto azioni di monitoraggio e valutazione delle attivita' di formazione e di ricerca, al fine di perseguirne il continuo miglioramento, esaltarne i punti di forza, prevenirne e superarne eventuali criticita'.

  15. Nel rispetto ed in coerenza con la propria pianificazione annuale e pluriennale, UNICAM garantisce, ai singoli docenti-ricercatori, assegnisti di ricerca e dottorandi, ed alle loro aggregazioni, autonomia nella organizzazione della ricerca, sia per i temi sia per i metodi, nonche' per le possibilita' di accesso ai finanziamenti e di utilizzazione delle strutture, degli strumenti e di quanto altro necessario per lo svolgimento delle attivita', anche in base alla valutazione dei risultati ottenuti.

  16. Per assicurare il diritto degli studenti all'apprendimento e garantire l'efficacia della didattica, i docenti-ricercatori hanno il dovere di adempiere ai compiti didattici e di partecipare agli organi collegiali. I docenti-ricercatori scelgono contenuti e metodi del proprio insegnamento, in coerenza con l'ordinamento degli studi ed in accordo con gli obiettivi formativi dei corsi di studio e con le deliberazioni e le valutazioni degli organismi preposti alla programmazione didattica e al coordinamento degli insegnamenti.

  17. Gli studenti, attraverso i loro rappresentanti negli organi accademici, partecipano alla programmazione annuale e pluriennale dell'Ateneo. Essi, inoltre, valutano autonomamente lo svolgimento ed i risultati delle attivita'...

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