DECRETO RETTORALE 6 giugno 2012 - Modificazioni allo statuto. (12A06696)

IL RETTORE

Vista la legge n. 168/89;

Visto il decreto rettorale n. 472 del 2 aprile 2012, con cui si e' emanato il nuovo Statuto dell'Universita' degli studi Roma Tre, entrato in vigore il 10 aprile 2012, data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

Rilevata la presenza, nel testo statutario, di alcuni refusi e di alcune imprecisioni lessicali, per i quali si e' reso necessario procedere alla relativa correzione e precisazione nell'uso di taluni termini lessicali, in maniera coerente con l'impiano complessivo delle norme statutarie;

Viste le delibere del Senato Accademico del 29 maggio 2012 e del Consiglio di amministrazione del 30 maggio 2012 con cui sono state approvate le suddette correzioni e precisazioni del testo statutario;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Art. 1

Lo Statuto dell'Universita' degli Studi Roma Tre, corretto secondo quanto approvato dagli organi di governo dell'Ateneo con le delibere citate nella premessa, e' emanato nel testo allegato al presente decreto, del quale e' parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il presente decreto verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la prescritta pubblicazione.

Roma, 6 giugno 2012

Il rettore: Fabiani

Allegato

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi costitutivi

  1. L'Universita' degli Studi Roma Tre (di seguito denominata Universita') e' una istituzione pubblica autonoma, i cui fini sono la promozione e la produzione della conoscenza e lo sviluppo della cultura, in un inscindibile rapporto delle attivita' di ricerca e delle attivita' di insegnamento.

  2. Sono funzioni primarie dell'Universita':

    1. la promozione e la realizzazione della ricerca;

    2. la realizzazione di attivita' didattiche e formative di livello superiore, finalizzate alla formazione intellettuale e all'acquisizione di elevate competenze professionali degli studenti;

    3. la partecipazione ai processi di innovazione culturale e tecnologica della societa' e del mondo produttivo.

  3. L'Universita' considera la dimensione internazionale delle proprie attivita' come caratteristica strategica. Aderisce ai principi ispiratori della Magna Charta Universitatum, dichiara la propria appartenenza allo Spazio Europeo della Ricerca e dell'Istruzione Superiore e ne fa propri principi e strumenti.

  4. Al fine di realizzare le proprie funzioni e i propri obiettivi, l'Universita':

    - predispone adeguate strutture edilizie e attrezzature per la ricerca e per la didattica;

    - provvede all'organizzazione di servizi volti a promuovere lo studio e la ricerca;

    - stabilisce rapporti, a livello locale, nazionale e internazionale, con enti, istituzioni culturali e strutture produttive sia pubblici che privati.

  5. La comunita' universitaria partecipa alla gestione e al governo dell'Universita' nelle forme e nei modi stabiliti dal presente Statuto. L'Universita' promuove e favorisce la partecipazione della comunita' universitaria alla vita democratica dell'Ateneo, secondo modalita' stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

    Fanno parte della comunita' universitaria:

    - i professori e i ricercatori di ruolo, gli assistenti universitari e i ricercatori a tempo determinato (l'insieme di questi soggetti e' di seguito indicato come docenti);

    - i professori a contratto; gli assegnisti di ricerca;

    - il personale amministrativo, bibliotecario, tecnico e collaboratore esperto linguistico di ruolo (l'insieme di questi soggetti e' di seguito indicato come personale tab);

    - gli studenti iscritti ai corsi di studio, ai corsi di dottorato di ricerca e ad ogni altra attivita' formativa dell'Universita' (di seguito indicati come studenti).

  6. L'Universita' garantisce alla comunita' universitaria pari opportunita' nell'accesso allo studio, al lavoro e alla ricerca, nel pieno rispetto dei principi di merito e delle capacita' individuali, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione anche nella progressione di carriera dei docenti e del personale tab e in accordo con quanto stabilito nel proprio Codice etico. L'Universita' promuove, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere, la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne.

    Art. 2.

    Autonomia universitaria

  7. L'Universita' realizza l'autonomia garantita dalla Costituzione e dalle leggi attraverso il proprio Statuto e i propri regolamenti. Essa attua l'autogoverno nel rispetto delle competenze e dei fini istituzionali degli organi e delle strutture che in essa sono costituiti, nonche' della normativa vigente sullo stato giuridico del personale.

  8. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale, contabile. Ogni componente della comunita' universitaria assume responsabilita' verso gli altri, secondo le proprie funzioni, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni.

  9. L'Universita' ha piena capacita' di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con l'obbligo di devolvere ai medesimi fini eventuali profitti derivanti dalle proprie attivita'.

    Art. 3.

    Codice etico

  10. L'Universita' adotta un Codice etico che stabilisce i valori fondamentali della comunita' universitaria.

  11. Il Codice etico promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione dei doveri e delle responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, e definisce le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale.

  12. Il Codice etico e' adottato con delibera del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

  13. Le violazioni del Codice etico comportano, nel rispetto del principio di gradualita', l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

    - censura;

    - rinvio motivato delle delibere adottate in violazione del Codice etico;

    - revoca delle delibere adottate in violazione del Codice etico;

    - sospensione temporanea da cariche istituzionali;

    - revoca da cariche istituzionali.

    Il Rettore, sentita la Commissione Etica di cui al Codice etico, propone al Senato Accademico le sanzioni da adottare.

    Art. 4.

    Liberta', centralita' e promozione della ricerca

  14. L'Universita' afferma il ruolo centrale della ricerca per l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse scientifico, culturale, sociale ed economico. In tal senso riconosce la ricerca come funzione primaria, garantendone lo sviluppo nonche' il legame imprescindibile con la didattica.

  15. L'Universita' promuove e sostiene la ricerca di base in tutte le aree scientifico-disciplinari che le sono proprie, valorizzandone i contenuti originali e innovativi.

  16. L'Universita' sostiene la ricerca di tipo applicativo orientata allo sviluppo e al trasferimento di nuove tecnologie, nel rispetto dei fini e delle responsabilita' connesse con la propria natura di istituzione pubblica al servizio del bene comune.

  17. L'Universita' garantisce ai singoli docenti la liberta' di ricerca e garantisce, altresi', alle strutture finalizzate allo svolgimento della ricerca l'autonomia organizzativa in un quadro di razionale impegno delle risorse; essa assicura a tutti i suoi componenti il rispetto delle competenze scientifiche e le condizioni per esprimere liberamente il proprio pensiero.

  18. L'Universita' garantisce ai docenti uguali opportunita' di accesso ai finanziamenti e alle strutture per la ricerca, nel rispetto delle specificita' delle diverse aree culturali e scientifiche.

  19. L'Universita' fa propri i principi di accesso pieno ed aperto alla documentazione scientifica e promuove la piu' ampia e libera diffusione dei risultati delle ricerche. A tal fine, l'Universita' incentiva il deposito nel proprio archivio istituzionale dei risultati delle ricerche dei propri docenti per la piu' ampia diffusione possibile, nel rispetto delle leggi concernenti la proprieta' intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali.

    Art. 5.

    Liberta' e finalita' dell'insegnamento

  20. L'Universita' promuove, organizza e coordina le attivita' didattiche e formative, in particolare quelle necessarie per il conseguimento dei titoli di studio riferiti a tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dal vigente ordinamento nazionale, come specificati nei pertinenti regolamenti di Ateneo. Al completamento dei percorsi seguiti, l'Universita' conferisce i relativi titoli di studio.

  21. L'Universita' garantisce ai singoli docenti la liberta' di insegnamento e garantisce, altresi', alle strutture finalizzate allo svolgimento delle attivita' didattiche e formative l'autonomia nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di Ateneo.

  22. L'Universita' favorisce il perseguimento di obiettivi di qualita' e di innovazione nella didattica anche mediante modalita' di sperimentazione di nuovi modelli o metodologie d'insegnamento, specialmente se contraddistinti da un carattere fortemente interdisciplinare, per l'acquisizione da parte degli studenti di particolari competenze e capacita' connesse con la crescente domanda sociale di conoscenza e di istruzione.

  23. L'Universita' assolve ai compiti formativi che le sono propri anche con lo sviluppo di apposite attivita' di servizio in ambiti quali l'orientamento, il tutorato, la mobilita' internazionale, l'insegnamento a distanza. L'Universita' assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri studenti al termine dei corsi di studio seguiti.

  24. In attuazione degli impegni indicati dalla Carta delle Universita' Europee sull'Apprendimento Permanente e come nuove prospettive della...

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