DECRETO RETTORALE 18 maggio 2012 - Modificazioni allo statuto. (12A05976)

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' Politecnica delle Marche;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 2, comma 1 che recita: «Le universita' statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'art. 33 della Costituzione ai sensi dell'art. 6 della legge 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attivita' amministrativa e accessibilita' delle informazioni relative all'ateneo ...»;

Visto il decreto rettorale n. 646 del 25 maggio 2011 con cui e' stato istituito l'organo con il compito di predisporre le modifiche allo statuto di autonomia in ottemperanza alla legge n. 240/2010;

Vista la delibera n. 305 del 2 novembre 2011 con cui il consiglio di amministrazione esprime parere favorevole alla revisione dello statuto dell'Universita' Politecnica delle Marche, secondo le modifiche apportate ai sensi della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;

Vista la propria delibera n. 213 del 3 novembre 2011 con cui e' stata approvata la revisione dello statuto dell'Universita' Politecnica delle Marche, secondo le modifiche apportate ai sensi della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;

Vista la nota del Direttore generale del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca prot. n. 1171 del 2 marzo 2012 relativa alle osservazioni e richieste di modifica rispetto al testo trasmesso al MIUR con nota prot. n. 27105 del 3 novembre 2011;

Tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista la delibera del senato accademico n. 339 dell'8 maggio 2012, adottata all'unanimita', con la quale e' stato approvato lo statuto di autonomia dell'Universita' Politecnica delle Marche riformulato in adeguamento ai rilievi di legittimita' e di merito mossi dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, con la sola eccezione del rilievo di legittimita' concernente la disposizione di cui all'art. 16 «Composizione del consiglio di amministrazione» che e' stato mantenuto nella formulazione gia' approvata in data 3 novembre 2011 dal senato accademico;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 472 del 11 maggio 2012 che a voti unanimi esprime parere conforme a quanto deliberato dal senato accademico in data 8 maggio 2012 anche con riferimento al mantenimento della disposizione di cui all'art. 16 dello statuto di autonomia «Composizione del consiglio di amministrazione» nella versione iniziale;

Decreta:

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

  1. Di emanare lo statuto di autonomia adottato ai sensi e per gli effetti della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art. 2, comma 1, secondo il testo allegato (allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto).

  2. Il presente decreto viene inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione dello stesso.

Ancona, 18 maggio 2012

Il rettore: Pacetti

Allegato
TITOLO I

Principi

Art. 1.

Principi generali

  1. L'Universita' Politecnica delle Marche, di seguito detta Universita' o Ateneo, e' ente pubblico dotato di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile con piena capacita' di diritto pubblico e privato. Opera secondo i principi di trasparenza e responsabilita' e in conformita' ai principi della Costituzione della Repubblica italiana, della Magna Charta sottoscritta da Universita' di tutto il mondo ed alle previsioni della Carta europea dei ricercatori; ha carattere pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o economico.

  2. L'Universita' a vocazione prevalentemente tecnico scientifica, con sede in Ancona, opera in stretto collegamento con il territorio di riferimento, ove puo' istituire anche sedi decentrate, e riconosce come propri compiti primari la ricerca scientifica e l'istruzione superiore ed afferma che l'attivita' didattica e' inscindibile dall'attivita' di ricerca, affinche' l'insegnamento sia in grado di promuovere la conoscenza scientifica e lo sviluppo del capitale umano.

  3. L'Universita' garantisce la liberta' di manifestazione del pensiero, di associazione, di assemblea e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le sue componenti alla vita democratica della comunita' universitaria.

  4. L'Universita' riconosce per le discipline mediche l'inscindibilita' delle funzioni di didattica, di ricerca e assistenziali. L'Universita' riconosce come proprio compito quello di partecipare direttamente e indirettamente alla valorizzazione sociale e/o economica dei saperi.

  5. L'Universita' promuove ogni azione atta a perseguire la qualita' e l'efficienza della ricerca e della didattica, anche favorendo per entrambe la cooperazione in ambito nazionale e internazionale e secondo criteri di valutazione e valorizzazione del merito.

  6. Sul piano internazionale l'Universita' persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza, l'integrazione e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di tutte le componenti della comunita' universitaria.

  7. L'Universita' favorisce l'interazione con istituzioni pubbliche e private, imprese e altre forze produttive per la realizzazione delle proprie missioni.

  8. Nel pieno riconoscimento del valore strategico del capitale umano per lo sviluppo della societa', l'Universita' promuove iniziative per l'educazione lungo tutto l'arco della vita.

  9. L'Universita' si impegna a promuovere il rispetto delle pari opportunita' in ogni attivita' della comunita' universitaria.

  10. L'Universita' garantisce la sicurezza sui luoghi di lavoro e promuove il benessere lavorativo di tutte le sue componenti.

    Art. 2.

    Liberta' di ricerca

  11. L'Universita' garantisce liberta' di ricerca ai singoli ed alle strutture scientifiche, autonomia nella organizzazione della ricerca, sia per quanto attiene ai temi della ricerca, sia per quanto attiene ai metodi. All'interno delle strutture in cui operano, nel rispetto dei programmi di ricerca predisposti dalle strutture, devono essere garantiti ai singoli l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti e quanto necessario per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca, in relazione alle caratteristiche dei singoli settori disciplinari.

  12. La valutazione sull'attivita' individuale di ricerca e' riservata ad organismi scientifici competenti.

  13. L'Universita' favorisce la diffusione dei risultati dell'attivita' scientifica dei singoli, agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.

    Art. 3.

    Liberta' di insegnamento

  14. L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento ai singoli docenti, nonche' autonomia alle strutture didattiche.

  15. La liberta' di insegnamento garantisce i singoli docenti da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attivita' didattica, fatto salvo l'obbligo di coordinamento nell'ambito dei curricula didattici.

  16. L'organizzazione dell'attivita' didattica, che comprende anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni e degli esami, del ricevimento e delle attivita' di tutorato, nonche' le altre modalita' atte a realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il principio di buon andamento dell'attivita' didattica, e' riservata alle strutture didattiche competenti.

  17. Le attivita' didattiche sono soggette a valutazione anche da parte degli studenti secondo modalita' definite dagli organi di governo.

    Art. 4.

    Diritto allo studio

  18. L'Universita', in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, organizza i propri servizi in modo da rendere accessibile, effettivo e proficuo lo studio universitario.

  19. L'Universita' presta particolare attenzione agli studenti diversamente abili e ai meno abbienti e prevede forme di premialita' e sostegno per i piu' capaci e meritevoli.

  20. L'Universita' concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla compiuta partecipazione alle attivita' universitarie.

  21. L'Universita' si dota di una carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti.

    Art. 5.

    Corsi e titoli

  22. L'Universita' oltre a conferire tutti i titoli universitari previsti dalla legge, puo' rilasciare attestati relativi ai corsi e ad ogni altra attivita' di aggiornamento e formazione che organizzi o alla quale essa contribuisca ufficialmente.

  23. I corsi di studio dell'Universita' sono definiti e disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo.

    Art. 6.

    Cooperazione didattica e scientifica

  24. Per lo svolgimento di attivita' didattiche e scientifiche, l'Universita' puo' stipulare accordi di cooperazione con universita', istituti di istruzione, fondazioni, autorita' indipendenti e agenzie governative...

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