DECRETO RETTORALE 12 aprile 2012 - Modificazioni allo statuto. (12A04647)

Il Rettore

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 2;

Visto il D.R. n. 94 del 25 febbraio 2011, con il quale e' stata nominata la «Commissione preposta alla modifica dello Statuto», ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 19 ottobre 2011, con la quale, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, e' stato approvato il nuovo Statuto, nel testo predisposto dalla Commissione sopracitata;

Vista la rettorale prot. n. 14966/I/2 del 19 ottobre 2011, con la quale il nuovo Statuto e' stato trasmesso al MIUR per il controllo previsto dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Vista la direttoriale prot. n. 942 del 20 febbraio 2012, con la quale il MIUR ha comunicato le risultanze dell'esame dello Statuto da parte dell'apposito Tavolo tecnico, riportandone le osservazioni e le richieste di modifica;

Vista la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta dell'8 marzo 2012, con la quale, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, all'unanimita', e' stato definitivamente approvato il nuovo Statuto di Ateneo, in adeguamento ai rilievi del MIUR;

Vista la rettorale prot. n. 3979/I/2 del 19 marzo 2012, con la quale la predetta deliberazione e' stata trasmessa al MIUR, in ossequio a quanto richiesto con la sopracitata direttoriale prot. n. 942 del 20 febbraio 2012;

Ritenuto utilmente compiuto l'iter per l'emanazione del nuovo Statuto;

Decreta:

E' emanato lo Statuto dell'Universita' degli Studi della Basilicata, adottato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.

Il presente Statuto entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto, e' abrogato lo Statuto emanato con D.R. n. 299 del 30 giugno 2003.

Potenza, 12 aprile 2012

Il rettore: Fiorentino

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi ispiratori Art. 2 - Autonomia Art. 3 - Ricerca e formazione Art. 4 - Internazionalizzazione Art. 5 - Rapporti con l'esterno Art. 6 - Diritto allo studio, orientamento e tutorato Art. 7 - Documentazione, validazione dati, comunicazione, informazione, trasparenza Art. 8 - Valutazione della qualita' TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 9 - Rettore Art. 10 - Senato accademico Art. 11 - Consiglio di amministrazione

TITOLO III ORGANI DI CONTROLLO, VALUTAZIONE E GESTIONE Art. 12 - Collegio dei revisori dei conti Art. 13 - Nucleo di valutazione Art. 14 - Direttore generale

TITOLO IV ALTRI ORGANI Art. 15 - Collegio di disciplina Art. 16 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni Art. 17 - Comitato per lo sport Art. 18 - Garante degli studenti Art. 19 - Consiglio degli studenti Art. 20 - Consiglio del personale tecnico-amministrativo

TITOLO V STRUTTURE DI RICERCA E FORMAZIONE Art. 21 - Strutture primarie di ricerca e di didattica Art. 22 - Attribuzioni delle strutture primarie Art. 23 - Organi di governo delle strutture primarie Art. 24 - Direttore Art. 25 - Consiglio della struttura primaria Art. 26 - Altri organi delle strutture primarie Art. 27 - Consiglio di direzione Art. 28 - Commissione paritetica docenti-studenti Art. 29 - Consiglio del corso di studio Art. 30 - Commissione didattica Art. 31 - Commissione di ricerca Art. 32 - Corsi e Scuola di dottorato di ricerca Art. 33 - Scuole di specializzazione

TITOLO VI ALTRE STRUTTURE Art. 34 - Centri interstruttura di ricerca Art. 35 - Centri interuniversitari di ricerca Art. 36 - Centri di servizio Art. 37 - Servizi bibliotecari Art. 38 - Sistema di valutazione della qualita'

TITOLO VII AUTONOMIA REGOLAMENTARE Art. 39 - Codice etico Art. 40 - Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' Art. 41 - Regolamento generale di ateneo Art. 42 - Regolamento didattico di ateneo Art. 43 - Regolamenti didattici dei corsi di studio Art. 44 - Regolamenti di funzionamento delle strutture primarie Art. 45 - Altri regolamenti Art. 46 - Pubblicita' dei regolamenti

TITOLO VIII ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA Art. 47 - Organizzazione dell'attivita' tecnico-amministrativa Art. 48 - Personale tecnico-amministrativo Art. 49 - Dirigenti Art. 50 - Incarichi dirigenziali a tempo determinato

TITOLO IX NORME FINALI E COMUNI Art. 51 - Validita' delle adunanze e delle deliberazioni Art. 52 - Pubblicita' dei verbali e delle deliberazioni Art. 53 - Norme, modalita' e requisiti per le designazioni delle rappresentanze negli organi dell'universita' Art. 54 - Indennita' Art. 55 - Incompatibilita' Art. 56 - Anno accademico e decorrenza dei mandati Art. 57 - Modifiche di Statuto Art. 58 - Emanazione ed entrata in vigore dello Statuto Art. 59 - Norma abrogativa

TITOLO X NORME TRANSITORIE Art. 60 - Norme per la costituzione dei nuovi organi e delle nuove strutture

STATUTO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Principi ispiratori

  1. L'Universita' degli Studi della Basilicata, di seguito denominata «Universita'», e' istituzione pubblica di alta cultura che concorre alla costruzione dello Spazio europeo della ricerca e dell'alta formazione in conformita' con i principi della Costituzione e della Magna charta sottoscritta dalle Universita' europee. 2. L'Universita' riconosce nei principi ispiratori della legge 14 maggio 1981, n. 219, che l'ha istituita, l'obiettivo primario di ogni sua azione. 3. L'Universita' e' dotata di personalita' giuridica e, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e contabile. 4. L'Universita', con sede legale a Potenza, persegue i medesimi obiettivi nelle sedi amministrative di Matera e di Potenza. 5. L'Universita' ha, per fine primario, la promozione e lo sviluppo della ricerca, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, anche attraverso l'alta formazione e l'apprendimento permanente nei campi della cultura che essa promuove. 6. L'Universita' assicura la liberta' di ricerca e la liberta' di insegnamento costituzionalmente garantite e considera inscindibili e sinergiche le attivita' di ricerca e di formazione, che insieme contribuiscono allo sviluppo della societa' della conoscenza. 7. L'Universita' favorisce la dimensione internazionale delle attivita' di ricerca e di formazione, anche attraverso la mobilita' di tutte le componenti della comunita' universitaria. 8. L'Universita' concorre ai processi di innovazione culturale, educativa, tecnologica e organizzativa della societa'. In particolare, in conformita' con la legge 14 maggio 1981, n. 219 e la legge regionale 24 luglio 2006, n. 12 e successive mm. e ii., l'Universita' concorre al fine della promozione qualitativa dei processi di sviluppo della Regione Basilicata, anche attraverso una programmazione pluriennale concertata. 9. La comunita' universitaria e' costituita dagli studenti, dai professori, dai ricercatori, dal personale dirigente e tecnico-amministrativo e da quanti partecipano ai programmi di ricerca, formativi e di consulenza scientifica attuati dall'Universita' stessa. Ogni componente della comunita' contribuisce, nell'ambito delle proprie funzioni, competenze e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Universita'. 10. L'Universita' ha carattere laico, pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico o economico. 11. L'Universita' rifiuta qualsiasi forma di discriminazione, in particolare quelle fondate sul genere, la cittadinanza, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, le opinioni religiose, politiche o di qualsiasi altra natura, le disabilita', l'eta' o gli orientamenti sessuali. 12. L'Universita' riconosce pari dignita' alle varie componenti della comunita' universitaria e promuove azioni positive volte a evitare situazioni di discriminazione tra le componenti e all'interno di esse, anche per il tramite del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni". 13. L'Universita', in attuazione dell'art. 34 della Costituzione, promuove l'accesso ai piu' alti gradi di studio e il loro completamento per gli studenti capaci e meritevoli, ancorche' privi di mezzi, realizzando le condizioni per un'effettiva uguaglianza di opportunita'. 14. L'Universita' individua nella comunicazione, nell'informazione e nella trasparenza degli atti le condizioni essenziali per assicurare la partecipazione di tutte le componenti della comunita' universitaria alla vita dell'Ateneo. 15. L'Universita' garantisce la sicurezza sui luoghi di lavoro e promuove il benessere lavorativo di tutta la comunita' universitaria. 16. L'Universita' sostiene le attivita' culturali, sportive e ricreative e garantisce servizi per l'intera comunita' universitaria. Favorisce, inoltre, l'organizzazione di forme associative che agevolino l'integrazione e le interazioni tra le varie componenti della stessa. 17. L'Universita' ispira la propria attivita' ai principi di efficacia, trasparenza, imparzialita', promozione del merito, individuazione delle competenze e delle responsabilita' di tutto il personale. A tal fine puo' conferire incentivi, anche economici, al personale docente e tecnico-amministrativo per il miglioramento della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e dei servizi. 18. L'Universita' promuove l'aggiornamento, la formazione permanente e la riqualificazione...

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