DECRETO RETTORALE 19 dicembre 2007 - Modificazioni allo statuto.

Capo I Disposizioni fondamentali

Il RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca emanato con decreto rettorale n. 6243 dell'11 giugno 2003, e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 45, comma 2, dello statuto, che individua l'organo preposto ad assumere le modifiche statutarie nel senato accademico;

Vista la deliberazione del senato accademico del 10 settembre 2007, con la quale il medesimo organo ha approvato le modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca;

Vista la lettera prot. n. s - 0018966 del 15 ottobre 2007, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca le modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca, per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6 della citata legge n. 168/1989;

Vista la nota prot. n. 4526 del 14 dicembre 2007, del Ministero dell'universita' e della ricerca da cui risulta che le modifiche citate sono esenti da rilievi sia di merito sia di legittimita';

Ritenuto che si sia compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche allo statuto dell'Universita';

Decreta:

Sono emanate, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca, come di seguito:

Art. 1.

Principi generali

[Testo immutato].

Art. 2.

Liberta' di ricerca e di insegnamento - Diritto allo studio

[Testo immutato].

Art. 3.

Autonomia della gestione

[Testo immutato].

Art. 4.

Fonti normative

  1. In applicazione dell'art. 33 della Costituzione e nel rispetto delle norme generali sull'ordinamento universitario, l'Universita' adotta i regolamenti didattici, organizzativi e finanziari previsti dalla normativa vigente, nonche' eventuali altri regolamenti.

    Capo II Organi di governo

    Art. 5.

    Definizione

    [Testo immutato].

    Art. 6.

    Rettore

  2. Il rettore rappresenta l'Universita' a ogni effetto di legge e svolge funzioni generali di impulso, di indirizzo e di vigilanza. Promuove e attua strategie per lo sviluppo dell'ateneo intese a tutelare e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali. Assicura l'unitarieta' degli indirizzi espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione ed e' responsabile della attuazione delle loro deliberazioni.

  3. Il rettore, in particolare:

    1. convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno, ne coordina le attivita' e vigila sulla esecuzione delle rispettive delibere;

    2. emana lo statuto e i regolamenti dell'Universita', curandone la raccolta in forma ufficiale;

    3. impartisce le direttive per assicurare il buon andamento delle attivita', vigila sulla corretta applicazione delle norme universitarie e garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti, nonche' i diritti degli studenti;

    4. esercita l'autorita' disciplinare secondo la normativa vigente;

    5. firma gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale e ogni altro contratto, atto o convenzione la cui sottoscrizione non sia affidata al direttore amministrativo o ai responsabili delle strutture decentrate, in quanto delegati;

    6. adotta, in situazioni di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta utile;

    7. esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa vigente.

  4. Il rettore e' eletto tra i professori di prima fascia dell'Universita' che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione ed e' nominato secondo la normativa vigente. Il rettore dura in carica quattro anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta.

  5. L'elettorato attivo spetta:

    1. ai professori di ruolo e fuori ruolo;

    2. ai ricercatori confermati, nonche' a quelli non confermati eletti nel consiglio di amministrazione;

    3. ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nella consulta del personale tecnico-amministrativo;

    4. ai rappresentanti degli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nel consiglio degli studenti.

  6. Le date delle votazioni per l'elezione del rettore sono fissate dal decano dell'Universita' in giorni non consecutivi.

  7. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica, la data della prima votazione e' compresa tra il trentesimo e il sessantesimo giorno dalla cessazione stessa.

  8. Il rettore e' eletto:

    1. nelle prime due votazioni a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

    2. nella terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti, purche' alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto;

    3. nella quarta votazione con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti, purche' vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

    In ognuna delle votazioni, si procede comunque allo spoglio dei voti.

  9. E' eletto chi ha riportato il maggior numero di voti; in caso di parita', e' eletto chi ha maggiore anzianita' nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', chi ha maggiore anzianita' anagrafica.

    Art. 7.

    Pro-rettore e delegati del rettore

  10. Il rettore nomina con proprio decreto il pro-rettore, scelto tra i professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno, con compiti di supplenza in tutte le sue funzioni nei casi d'impedimento o di assenza. In tutti i suddetti casi spettano al pro-rettore i poteri, i diritti e gli obblighi del titolare della carica.

  11. Il rettore puo' inoltre nominare fra i professori di ruolo e fuori ruolo suoi delegati per l'assolvimento di specifiche funzioni o particolari compiti.

  12. Il rettore puo' nominare fra i professori di ruolo e fuori ruolo suoi delegati con esclusivo potere di firma.

  13. Il mandato del pro-rettore e dei delegati termina con quello del rettore che li ha nominati.

    Art. 8.

    Senato accademico

  14. Il senato accademico definisce la politica generale e le strategie di gestione e di sviluppo dell'Universita', esercitando tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attivita' della medesima, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche, scientifiche e amministrative.

  15. Il senato accademico, in particolare:

    1. formula i piani di sviluppo dell'Universita' e li trasmette al consiglio di amministrazione;

    2. definisce gli obiettivi e le priorita' per la predisposizione del bilancio di previsione, nonche' i criteri per la distribuzione alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative delle risorse finanziarie, di personale tecnico-amministrativo e di spazi;

    3. promuove e coordina le attivita' didattiche e scientifiche dell'Universita';

    4. propone al consiglio di amministrazione l'ammontare dei fondi da destinare alla ricerca e la loro ripartizione;

    5. delibera la ripartizione tra le facolta' dei fondi stanziati a bilancio per la copertura dei costi per professori e ricercatori;

    6. istituisce, su proposta delle facolta', i posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia e di ricercatori universitari;

    7. delibera, sentito il consiglio degli studenti, la suddivisione della quota dei contributi a carico degli studenti stanziata a bilancio per il potenziamento delle strutture e dei servizi didattici, nonche' l'istituzione delle borse di studio e i criteri per l'assegnazione delle medesime, per gli esoneri dalle tasse e dai contributi universitari e per le altre forme di contribuzione economica;

    8. delibera la costituzione, la modifica e l'eventuale disattivazione dei dipartimenti e delle altre strutture per la ricerca, e dirime le questioni di afferenza dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori;

    9. delibera, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, la composizione delle aggregazioni dipartimentali e dei settori di cui al comma 3, lettere c) e d);

    10. delibera, nell'ambito della normativa vigente, l'eventuale numero programmato per i diversi corsi di studio;

    11. delibera l'attivazione e la disattivazione delle facolta', dei corsi di laurea e di laurea magistrale, delle scuole di specializzazione, dei master universitari di primo e secondo livello, dei corsi di perfezionamento e delle altre iniziative didattiche, nonche' delle connesse strutture di servizio;

    12. delibera annualmente l'offerta formativa su proposta dei consigli di facolta';

    13. delibera l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca;

    14. delibera i regolamenti d'ateneo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fatto salvo il parere vincolante del consiglio di amministrazione sugli aspetti finanziari e contabili e ad eccezione di quelli indicati all'art. 9, comma 2, lettere f) e g);

    15. dirime le questioni di legittimita' sui regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca;

    16. designa i componenti del collegio dei revisori dei conti;

    17. approva le convenzioni nelle materie di sua competenza, fatto salvo il parere vincolante del consiglio di amministrazione sugli aspetti finanziari e contabili;

    18. approva la partecipazione dell'Universita' a forme associative ai sensi dell'art. 33, previa delibera del consiglio di amministrazione relativamente a eventuali quote di adesione;

    19. svolge tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente.

  16. Il senato accademico, rappresentativo delle diverse competenze che concorrono alla gestione delle strutture centrali e periferiche, e' composto:

    1. dal rettore, che lo presiede;

    2. dai presidi di facolta';

    3. da quattro direttori di dipartimento eletti dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori in altrettanti collegi costituiti da ciascuna delle seguenti aggregazioni dipartimentali: scienze...

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