DECRETO RETTORALE 29 Agosto 2007 - Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6;

Visto lo statuto dell'Universita' di "Tor Vergata" emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998 e successive modificazioni;

Vista la delibera del senato accademico del 14 giugno 2007 che modifica gli articoli 13, 17 e 21 dello statuto d'Ateneo;

Vista la nota del M.I.U.R, acquisita al protocollo in data 7 agosto 2007, con la quale si fa presente di non avere osservazioni in merito a quanto deliberato dal senato accademico;

Decreta:

Gli articoli 13, 17 e 21 dello statuto sono cosi' modificati:

Art. 13.

Il Senato accademico: funzioni

  1. Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative all'indirizzo, alla programmazione e al coordinamento delle attivita' dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture.

  2. All'inizio di ogni anno accademico, sentite le strutture competenti, il Senato accademico predispone e delibera un documento di indirizzo e programmazione delle attivita' istituzionali dell'Universita', contenente sia le indicazioni circa il reperimento delle risorse finanziarie sia le priorita' su cui il Consiglio di amministrazione dimensiona il proprio intervento.

  3. Ad esso spetta, in particolare:

    1. deliberare le modifiche statutarie, nonche' i regolamenti d'Ateneo, ove non attribuiti alla competenza di organi diversi;

    2. deliberare il piano triennale di sviluppo, sentiti i Consigli di facolta' e di Dipartimento, il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio degli studenti;

    3. verificare annualmente lo stato di attuazione del programma triennale apportando ad esso gli adeguamenti resi eventualmente necessari dai mutamenti intervenuti;

    4. deliberare in riferimento all'organico di Ateneo e con cadenza di regola raccordata alla predisposizione del bilancio di previsione, d'intesa con la Conferenza dei presidi, la distribuzione tra le facolta' ed i settori scientifico-disciplinari dei posti di ruolo del personale docente e delle risorse ad essi relative, nonche' quella delle risorse destinate alle supplenze d'insegnamento ed allo svolgimento delle attivita' didattiche di cui all'art. 90, comma 2. Qualora i professori e i ricercatori di una facolta' appartengano per almeno il 70% ad una medesima Area scientifico-disciplinare, per i posti assegnati a quella facolta' puo' essere omessa l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari;

    5. deliberare la...

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