DECRETO RETTORALE 29 Agosto 2007 - Modificazioni allo statuto.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6;
Visto lo statuto dell'Universita' di "Tor Vergata" emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998 e successive modificazioni;
Vista la delibera del senato accademico del 14 giugno 2007 che modifica gli articoli 13, 17 e 21 dello statuto d'Ateneo;
Vista la nota del M.I.U.R, acquisita al protocollo in data 7 agosto 2007, con la quale si fa presente di non avere osservazioni in merito a quanto deliberato dal senato accademico;
Decreta:
Gli articoli 13, 17 e 21 dello statuto sono cosi' modificati:
Art. 13.
Il Senato accademico: funzioni
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Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative all'indirizzo, alla programmazione e al coordinamento delle attivita' dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture.
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All'inizio di ogni anno accademico, sentite le strutture competenti, il Senato accademico predispone e delibera un documento di indirizzo e programmazione delle attivita' istituzionali dell'Universita', contenente sia le indicazioni circa il reperimento delle risorse finanziarie sia le priorita' su cui il Consiglio di amministrazione dimensiona il proprio intervento.
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Ad esso spetta, in particolare:
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deliberare le modifiche statutarie, nonche' i regolamenti d'Ateneo, ove non attribuiti alla competenza di organi diversi;
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deliberare il piano triennale di sviluppo, sentiti i Consigli di facolta' e di Dipartimento, il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio degli studenti;
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verificare annualmente lo stato di attuazione del programma triennale apportando ad esso gli adeguamenti resi eventualmente necessari dai mutamenti intervenuti;
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deliberare in riferimento all'organico di Ateneo e con cadenza di regola raccordata alla predisposizione del bilancio di previsione, d'intesa con la Conferenza dei presidi, la distribuzione tra le facolta' ed i settori scientifico-disciplinari dei posti di ruolo del personale docente e delle risorse ad essi relative, nonche' quella delle risorse destinate alle supplenze d'insegnamento ed allo svolgimento delle attivita' didattiche di cui all'art. 90, comma 2. Qualora i professori e i ricercatori di una facolta' appartengano per almeno il 70% ad una medesima Area scientifico-disciplinare, per i posti assegnati a quella facolta' puo' essere omessa l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari;
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deliberare la...
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