DECRETO RETTORALE 9 maggio 2014 - Modifica dello Statuto. (14A03907)

IL RETTORE Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto lo Statuto di Ateneo;

Viste le deliberazioni del Senato Accademico del 18 dicembre 2013 e del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2013, con le quali, all'esito dello specifico iter previsto dalla normativa vigente, e' stata approvata la revisione dello Statuto dell'Universita' degli studi di Foggia;

Vista la nota rettorale prot. n. 2744-I/3 del 29 gennaio 2014, concernente la trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca della documentazione inerente alla suddetta revisione statutaria per il controllo di cui all'art. 6 della citata legge n. 168/1989;

Atteso che la trasmissione dei suddetti documenti e' stata effettuata a mezzo posta elettronica e a mezzo posta ordinaria in data 30 gennaio 2014;

Atteso, altresi', che la documentazione in parola e' stata ricevuta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca lo stesso giorno 30 gennaio 2014, per quanto attiene alla trasmissione a mezzo posta elettronica, e il giorno 5 febbraio 2014, per quanto attiene alla trasmissione a mezzo posta ordinaria;

Considerato che, decorso il termine perentorio di 60 giorni per l'espletamento del controllo previsto dal detto art. 6 della legge n. 168/1989, non sono pervenuti rilievi al riguardo da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Sentito il Direttore Generale, Decreta di emanare la revisione dei sotto riportati articoli dello Statuto dell'Universita' degli studi di Foggia, secondo i seguenti testi: modifica dell'art. 11, comma 2, lettera n): Art. 11. Competenze del Rettore (Omissis). 2. In particolare, al Rettore spetta: (omissis);

n) designare il Pro-Rettore vicario, scegliendolo fra i professori ordinari di ruolo. Il Pro-Rettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni delegategli con decreto rettorale. Ferme restando le sue responsabilita' di iniziativa e di coordinamento, nell'esercizio delle sue funzioni, il Rettore puo' avvalersi anche di altro Pro-Rettore, da lui prescelto tra i professori ordinari di ruolo e nominato con decreto che ne precisi le deleghe. modifica dell'art. 12, comma 2, lettera a) e lettera b): Art. 12. Elezione del Rettore 2. L'elettorato attivo compete: (Omissis). a) con voto pieno, ai professori di ruolo, ai ricercatori, ai componenti del consiglio degli studenti e a due rappresentanti degli studenti per ciascuna struttura dipartimentale dell'Ateneo, che non risultino essere componenti del consiglio degli studenti, individuati, al proprio interno, da tutti gli studenti facenti parte dello specifico consiglio di dipartimento;

b) con voto pesato, ai tecnici-amministrativi in servizio a tempo indeterminato. Ai voti espressi dal personale tecnico-amministrativo sara' assegnato un peso pari al 20% del numero dei professori e dei ricercatori votanti nella specifica procedura elettorale. modifica dell'art. 14, comma 2, lettera p): Art. 14. Competenze del senato accademico 2. In particolare, il senato accademico, quanto alle proposte e ai pareri: (omissis);

p) esprime parere sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e sui regolamenti in materia di gestione del personale;

modifica dell'art. 14, comma 3, lettera c): Art. 14. Competenze del senato accademico (Omissis). 3. Il senato accademico, nello svolgimento delle funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture interdipartimentali eventualmente costituite, nel rispetto della programmazione finanziaria e del personale, annuale e triennale, in particolare: (omissis);

c) determinai criteri generali e formula proposte motivate, tenendo conto dei risultati della valutazione, al consiglio di amministrazione per l'attribuzione degli assegni di ricerca ai dipartimenti e/o ai settori scientifico-disciplinari, nonche' per la ripartizione delle borse per i dottorati di ricerca, nel rispetto della quantificazione globale stabilita dal consiglio di amministrazione;

modifica dell'art. 15: Art. 15. Composizione e funzionamento del senato accademico 1. I componenti del senato accademico sono scelti su base elettiva, ad eccezione del Rettore che e' membro di diritto, salvo quanto previsto al successivo comma 2...

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