DECRETO RETTORALE 12 giugno 2012 - Emanazione dello Statuto. (12A06954)

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e, in particolare, l'articolo 6, rubricato «Autonomia delle Universita'»;

Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Salerno, emanato con Decreto Rettorale 2 ottobre 1996, n. 4649, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 1996, n. 242, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Rettorale del 9 febbraio 2011, rep. n. 402, con il quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della citata Legge n. 240/2010, e' stata istituita la Commissione per la predisposizione delle modifiche dello Statuto ai sensi della legge stessa;

Vista la delibera assunta nella seduta del 27 ottobre 2011 con la quale il Senato Accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso in data 25 ottobre 2011, ha approvato il testo dello Statuto proposto dalla predetta Commissione;

Vista la nota del 28 ottobre 2011, prot. n. 42942, con la quale la documentazione relativa alle modifiche dello Statuto e' stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'esercizio del controllo previsto dal citato art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del 28 febbraio 2012, prot. n. 48, con la quale il suddetto Ministero ha formulato le proprie osservazioni sul testo dello Statuto sopra richiamato con richiesta motivata di riesame di alcune disposizioni;

Considerato che la suddetta Commissione per le modifiche di Statuto ha licenziato nella riunione del 28 maggio 2012 il testo degli articoli dello Statuto riformulati ai sensi delle osservazioni ministeriali;

Vista la delibera assunta nella seduta del 29 maggio 2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso all'unanimita' parere favorevole sugli articoli riformulati in adeguamento alle osservazioni del MIUR, e dunque al testo definitivo dello Statuto;

Vista la delibera assunta nella seduta del 29 maggio 2012 con la quale il Senato Accademico ha approvato all'unanimita' gli articoli riformulati in adeguamento alle osservazioni del MIUR, e dunque il testo definitivo dello Statuto;

Decreta:

Art. 1

  1. E' emanato lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Salerno, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Da tale data e' abrogato lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Salerno emanato con Decreto Rettorale 2 ottobre 1996, n. 4649 e successive modifiche e integrazioni.

Fisciano, 12 giugno 2012

Il Rettore: Pasquino

Allegato

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Personalita' giuridica

  1. Il presente Statuto stabilisce l'ordinamento dell'Universita' degli Studi di Salerno, di seguito denominata Universita' o Ateneo.

  2. L'Universita' e' una comunita' di ricerca, di studio e di formazione, cui partecipano a pieno titolo, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilita', docenti, ricercatori, personale dirigente, tecnico-amministrativo e studenti.

  3. L'Universita' e' un'istituzione avente personalita' giuridica di diritto pubblico, che promuove ed organizza la ricerca scientifica e i diversi livelli di formazione, nel rispetto della liberta' di insegnamento e di ricerca.

  4. L'Universita' e' dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e opera ispirandosi a principi di responsabilita'.

  5. Il presente Statuto e' espressione fondamentale dell'autonomia dell'Universita', secondo i principi dell'articolo 33 della Costituzione, cosi' come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario, e ne disciplina il funzionamento.

  6. Il sigillo ufficiale e' quello dell'antica Scuola medica salernitana della quale sono richiamati gli onori e i distintivi spettanti ai membri del Corpo accademico secondo le antiche leggi e consuetudini.

    Art. 2.

    Finalita' istituzionali

  7. L'Universita', in conformita' ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della Magna charta sottoscritta dalle Universita' dei paesi europei ed extraeuropei, afferma la propria funzione pubblica, il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico.

  8. L'Universita' garantisce, al suo interno, la liberta' di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione.

  9. Come suo fine primario, l'Universita' persegue l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, promuovendo ed organizzando la ricerca e curando, con azioni coordinate, la formazione culturale e professionale, nonche' la crescita civile degli studenti.

  10. L'Universita' riconosce ed afferma l'inscindibilita' dell'attivita' didattica e dell'attivita' di ricerca. Nel rispetto ed in attuazione dei principi costituzionali, riconosce e garantisce il valore fondamentale della liberta' di ricerca senza distinzioni di ambiti disciplinari, tematici o metodologici, nonche' la liberta' di insegnamento dei singoli docenti.

  11. L'Universita' riconosce e garantisce l'autonomia delle strutture scientifiche e didattiche nell'organizzazione della ricerca e della didattica.

  12. L'Universita' avversa il perseguimento di scopi contrari ai principi della dignita' e liberta' dell'uomo e della convivenza tra i popoli.

  13. L'Universita' concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche in collaborazione con soggetti nazionali, internazionali, pubblici e privati. Essa favorisce la piu' ampia fruizione delle proprie strutture.

  14. L'Universita' partecipa allo sviluppo e alla realizzazione del piano nazionale della ricerca scientifica e concorre all'elaborazione di piani regionali.

  15. L'Universita' si pone quale polo di impulso e aggregazione di interessi coordinati finalizzati al superamento del divario di sviluppo delle aree depresse.

  16. L'Universita' assicura l'apporto di tutte le strutture didattiche e di ricerca alla realizzazione del diritto alla salute previsto dall'articolo 32 della Costituzione.

    Art. 3.

    Ricerca

  17. L'Universita' promuove e svolge l'attivita' di ricerca, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la stretta connessione con l'attivita' didattica. Essa riafferma la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico.

  18. L'Universita' attua forme di autovalutazione dei risultati della ricerca secondo criteri di qualita', trasparenza e promozione del merito.

  19. L'Universita' promuove la valutazione bioetica della ricerca clinica sperimentale per cio' che attiene ai problemi biomedici connessi con la vita e la salute dell'uomo, nonche' la valutazione etico - scientifica della sperimentazione animale.

    Art. 4.

    Didattica

  20. L'Universita' provvede ai diversi livelli di formazione universitaria e rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione in materia, secondo il Regolamento didattico di Ateneo.

  21. L'Universita' attua quanto previsto dal precedente comma 1 attraverso l'attivita' delle sue strutture didattiche e mediante lo sviluppo di apposite attivita' di servizio svolte anche in collaborazione con altri enti.

  22. L'Universita' persegue la qualita' e l'efficacia della propria attivita' di formazione operando una stretta connessione tra ricerca e insegnamento, attuando opportune forme di programmazione, coordinamento e autovalutazione dell'attivita' formativa.

  23. L'Universita' verifica con il contributo degli studenti la corretta gestione, la produttivita' e l'efficacia dell'attivita' didattica sulla base di criteri di autovalutazione oggettivi.

    Art. 5.

    Diritto allo Studio

  24. L'Universita' assicura il proprio intervento a favore del diritto allo studio come definito e garantito dall'articolo 34 della Costituzione.

  25. L'Universita' in particolare organizza i propri servizi e predispone strumenti in modo da rendere effettiva la partecipazione alla vita universitaria degli studenti diversamente abili; l'Universita' dispone altresi' la valutazione della qualita' dei servizi forniti.

    Art. 6.

    Organizzazione e programmazione

  26. L'Universita' conforma la propria organizzazione e attivita' a principi di semplificazione, snellimento delle procedure, efficienza, efficacia e adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione.

    Art. 7.

    Informazione

  27. L'Universita' adotta ogni strumento idoneo a garantire la trasparenza della propria attivita' di governo, gestionale ed amministrativa; promuove, altresi', la partecipazione di tutte le componenti costitutive della comunita' anche attraverso forme di consultazione.

  28. L'Universita' garantisce altresi' la piu' ampia informazione sull'attivita' didattica, nonche' sulla propria attivita' di ricerca nella salvaguardia dei diritti di titolarita' e contitolarita' della proprieta' intellettuale e industriale e dei diritti connessi, in conformita' con la normativa vigente.

  29. Al fine di cui ai precedenti commi, l'Universita' rende pubbliche le informazioni relative alla propria attivita' nel sito internet istituzionale e utilizzando, anche in connessione con altri soggetti pubblici e privati, tutti gli strumenti di comunicazione, con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi e ad alta diffusione, compresi quelli di tipo telematico.

    Art. 8.

    Internazionalizzazione

  30. L'Universita' persegue il rafforzamento della propria dimensione internazionale nel riconoscimento dell'appartenenza allo spazio europeo dell'istruzione superiore e...

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