DECRETO RETTORALE 25 luglio 2008 - Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio, emanato con decreto rettorale del 4 luglio 2001, n. 615, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 2 agosto 2001, n. 178, ed, in particolare, l'art. 50;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed, in particolare, l'art. 6, commi 9 e 10;

Viste le delibere, assunte dal senato accademico, nelle sedute del 18 luglio 2007, del 27 novembre 2007, del 12 febbraio 2008 e del 19 marzo 2008;

Vista la delibera, assunta dal Consiglio di amministrazione, nella seduta del 6 marzo 2008;

Visto il decreto rettorale del 22 aprile 2008, n. 433, con il quale:

e' stata approvata la proposta di modifica dello Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio, cosi' come deliberata dal senato accademico nella seduta del 19 marzo 2008;

e' stata disposta la trasmissione al Ministero dell'universita' e della ricerca della predetta proposta di modifica dello Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio, per i controlli di competenza dello stesso;

Vista la nota del 30 giugno 2008, numero di protocollo 1664, trasmessa a mezzo fax e assunta al protocollo della Direzione amministrativa del 2 luglio 2008 con il numero progressivo 1201, con la quale la Direzione generale per la Universita', Ufficio I, del Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca ha formulato alcune osservazioni in ordine al testo proposto, riguardanti, in particolare, gli articoli 19, comma 1, e 41, comma 3, nonche' la esatta denominazione del Ministero medesimo;

Vista la delibera, assunta nella seduta del 16 luglio 2008, con la quale il Consiglio di amministrazione, ha espresso parere favorevole:

al recepimento delle osservazioni formulate dal Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca con la predetta nota;

alla conseguente modifica delle norme statutarie interessate dalle predette osservazioni;

alla approvazione del testo definitivo del nuovo Statuto dell'Universita' degli sudi del Sannio, che recepisce le predette modifiche nonche' quelle riguardanti la attuale denominazione del Ministero;

Vista la delibera, assunta nella seduta del 17 luglio 2008, con la quale il senato accademico, ha:

recepito le osservazioni formulate dal Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca con la predetta nota;

approvato la conseguente modifica delle norme statutarie interessate dalle predette osservazioni;

approvato il testo definitivo del nuovo Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio, che recepisce le predette modifiche nonche' quelle riguardanti la attuale denominazione del Ministero;

autorizzato il rettore a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti, ivi compresi, in particolare:

il decreto rettorale di emanazione del nuovo Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio, come approvato con la medesima delibera;

la comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dell'avvenuto recepimento delle osservazioni formulate con nota del 30 giugno 2008, numero di protocollo 1664;

la trasmissione del predetto decreto rettorale alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione del testo del nuovo Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio;

Attesa la necessita' di procedere all'emanazione del nuovo Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio;

Decreta:

E' emanato il nuovo Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio, il cui testo si allega al presente decreto per formarne parte integrante.

Benevento, 25 luglio 2008

Il rettore: Bencardino

Allegato

Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio

Titolo I

PRINCIPI E FONTI

Art. 1.

Natura e fini

  1. L'Universita' degli studi del Sannio, di seguito denominata anche Universita' o Ateneo, ha piena autonomia statutaria, regolamentare, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, in armonia con i principi generali fissati dagli articoli 2, 3, 9, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica italiana e di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari che concorrono alla disciplina dell'ordinamento universitario.

  2. L'Universita' e' una istituzione pubblica autonoma, indipendente da qualsiasi orientamento ideologico, politico, religioso ed economico ed e' fondata sulla accumulazione, implementazione e diffusione delle conoscenze e sulla inscindibile unione della didattica e della ricerca scientifica.

  3. L'Universita' ha quali fini istituzionali primari la promozione, la organizzazione e lo sviluppo dell'insegnamento, dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica, la preparazione culturale e professionale degli studenti, la promozione nella societa' civile della cultura e della innovazione scientifica e tecnologica. Inoltre, l'Universita' persegue e garantisce l'alta qualita' della propria attivita' formativa e scientifica, monitorando e valutando le proprie capacita' ed i risultati raggiunti ed impegnando le proprie risorse per il conseguimento permanente di tale obiettivo.

  4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Universita': a) promuove e sviluppa la collaborazione con la regione e gli enti locali, con le istituzionali pubbliche, nazionali, territoriali e locali, con enti culturali e di ricerca, nazionali ed internazionali, con le imprese e le associazioni di categoria, con le formazioni sociali e le organizzazioni del mondo del lavoro; b) puo' partecipare a forme associative di diritto privato, anche mediante apporto finanziario, e costituire persone giuridiche senza scopo di lucro.

  5. L'Universita' si riconosce, tra l'altro, come uno dei fattori primari dello sviluppo permanente sociale, economico e culturale del Sannio e delle aree interne della Campania.

  6. In attuazione di quanto previsto dal comma 4, l'Universita' promuove una periodica consultazione con il contesto politico, sociale, culturale ed economico, al fine di garantire una azione coordinata e convergente di tutte le istituzioni che agiscono sul territorio e che concorrono al suo sviluppo.

  7. L'Universita' intende affermare la propria vocazione internazionale attraverso la cooperazione didattica e scientifica, la propria presenza stabile nel sistema europeo dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica, il potenziamento degli scambi culturali, la mobilita' di docenti e studenti ed il riconoscimento dei «curricula» didattici, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia e delle regole fissate dalle competenti strutture didattiche.

    Art. 2.

    Diritti fondamentali

  8. L'Universita' e' una comunita' costituita dai docenti, dai ricercatori, dagli studenti e dal personale tecnico ed amministrativo che si ispira ai principi della democrazia, del rispetto delle liberta' personali e collettive e del diritto individuale al sapere.

  9. L'Universita', in attuazione dei principi fissati nel comma 1, garantisce la liberta' inviolabile di insegnamento e di ricerca, il libero esercizio e lo sviluppo della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, il pluralismo e il diritto di riunirsi in assemblea di ciascuna componente accademica, nel rispetto dei diritti della persona costituzionalmente garantiti.

  10. L'Universita' promuove tutte le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, impegnandosi a soddisfare le esigenze degli studenti sia attraverso la promozione di iniziative autonome che mediante la cooperazione con soggetti pubblici e privati.

  11. L'Universita' promuove tutte le iniziative dirette a realizzare e a garantire un alto livello di qualita' e di sicurezza della vita accademica di tutte le componenti che costituiscono la comunita' universitaria, con particolare riferimento ad ambienti e strutture per l'insegnamento, lo studio, il lavoro e la ricerca.

  12. L'Universita' promuove, mediante la formazione professionale continua, la crescita del personale tecnico ed amministrativo e, a tal fine, cura, in conformita' a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro, sia nazionale che integrativa, la definizione e l'attuazione di piani pluriennali e di programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale.

  13. L'attivita' dell'Universita' si conforma ai principi di trasparenza, di imparzialita', di pubblicita' degli atti, di semplicita' e di snellimento delle procedure, del controllo della regolarita' degli atti, di accessibilita' ai propri atti e documenti e di verifica della efficienza, della efficacia e della economicita' della propria azione, anche in relazione agli impatti sociali della stessa. Per la attuazione di tali obiettivi, l'Universita' puo' dotarsi di un organismo di garanzia, con il compito di promuovere il buon funzionamento dell'azione di governo, ad ogni livello, e di assicurare adeguati flussi informativi.

  14. Per una migliore definizione dei propri valori, l'Universita' puo' dotarsi di una propria carta dei principi etici, approvata dal senato accademico a maggioranza assoluta dei propri componenti.

    Art. 3.

    F o n t i

  15. Le attivita' dell'Universita' degli studi del Sannio sono regolate, oltre che dalla legge e dal presente Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dai Regolamenti delle Strutture Didattiche e di Ricerca.

  16. Sono Regolamenti di Ateneo: a) il Regolamento generale di Ateneo; b) il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; c) il Regolamento didattico di Ateneo; d) il Regolamento di Ateneo per il monitoraggio e l'autovalutazione delle attivita' didattiche e di ricerca; e) il Regolamento di Ateneo per il controllo di gestione; f) il Regolamento per la disciplina delle chiamate degli idonei, dei trasferimenti e della mobilita' interna dei docenti; g) tutti gli altri Regolamenti adottati in...

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