DECRETO RETTORALE 6 aprile 2012 - Emanazione del nuovo Statuto. (12A04313)

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'articolo 6 rubricato "Autonomia delle Universita'";

Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale n. 577, del 20 giugno 1995 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 1995, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l'articolo 2;

Visto il testo del nuovo Statuto d'Ateneo predisposto dall'apposita Commissione istituita ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, in data 25 luglio 2011;

Vista la nota prot. n. 48422 del 27 luglio 2011 con la quale il testo suddetto e' stato inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca perche' esercitasse il controllo previsto dal comma 10 del citato art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota prot. n. 348/segr/DGUS/U con la quale il suddetto Ministero ha rinviato all'Ateneo lo statuto con la richiesta di riesame di alcune norme;

Tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;

Vista la delibera del 30 marzo 2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio parere circa i rilievi formulati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca in sede di controllo ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989;

Vista la delibera del 30 marzo 2012 con la quale il Senato Accademico ha deliberato in merito ai suddetti rilievi ministeriali con le maggioranze previste dalla legge n. 168/1989;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della legge 9 maggio 1968 n. 168 e' emanato lo "Statuto dell'Universita' degli Studi di Firenze, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante".

Art. 2

Lo Statuto di cui al comma 1 entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Firenze, 6 aprile 2012

Il rettore: Tesi

Allegato

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura e finalita'

  1. L'Universita' di Firenze e' un'istituzione pubblica, espressione della comunita' scientifica, dotata di autonomia garantita dalla Costituzione, che ha per fine la libera elaborazione e trasmissione delle conoscenze e la formazione superiore, in attuazione delle liberta' di ricerca, di insegnamento e di apprendimento di cui al successivo articolo 2.

  2. Afferma il proprio carattere pluralistico, indipendente da ogni condizionamento religioso, ideologico, nonche' politico o economico.

  3. Favorisce, con il concorso responsabile della comunita' di docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo, lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni ed alla cooperazione ed interazione delle culture, quale fattore di progresso e strumento per contribuire all'affermazione della dignita' di tutti gli uomini ed alla giusta e pacifica convivenza tra i popoli.

  4. Promuove l'internazionalizzazione di programmi scientifici e formativi. Coopera con le altre istituzioni universitarie dell'Unione Europea nella prospettiva della creazione di uno spazio europeo della ricerca e dell'insegnamento superiore.

  5. Coopera con le altre Universita' a livello regionale, nazionale e internazionale al fine di migliorare la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle proprie attivita' istituzionali.

  6. Assicura il proprio intervento a favore del diritto allo studio come definito e garantito dall'articolo 34 della Costituzione.

  7. Assume la ricerca di nuove conoscenze come carattere qualificante delle proprie attivita' e come fondamento della formazione culturale e professionale. Promuove la formazione alla ricerca.

  8. Considera le peculiarita' proprie dei diversi ambiti disciplinari in cui al suo interno si articolano le attivita' di ricerca e di didattica come una ricchezza comune da valorizzare.

  9. Assicura l'elaborazione, l'innovazione, la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze a vantaggio dei singoli e dell'intera societa'.

  10. Assicura l'apporto delle strutture dell'Ateneo che operano nel campo della ricerca biomedica alla realizzazione del diritto alla salute previsto dall'articolo 32 della Costituzione, perseguendo azioni coordinate ed integrate con il sistema sanitario e, in via prioritaria, con il Servizio Sanitario Regionale. La collaborazione fra Universita' e sistema sanitario si realizza, nel rispetto dell'autonomia universitaria, nell'ottica di un'azione congiunta al supporto delle attivita' integrate di ricerca, didattica e assistenza, in conformita' alla normativa in materia.

  11. L'Universita' si da' il proprio ordinamento con il presente Statuto. Ad esso devono conformarsi i regolamenti emanati ai sensi del successivo articolo 5.

    Art. 2.

    Liberta' e diritti fondamentali

  12. L'Universita' informa la propria attivita':

    1. al rispetto della liberta' di ricerca garantendo, in particolare, la libera scelta dell'oggetto e del metodo di indagine, le condizioni materiali e le dotazioni per l'esercizio della ricerca ed una ripartizione dei fondi per la ricerca ad opera di organi specificamente competenti e sulla base di criteri obiettivi;

    2. al rispetto della liberta' di insegnamento da esercitarsi nell'ambito della disciplina assegnata e tenuto conto della programmazione didattica e degli obiettivi formativi deliberati dalle strutture didattiche;

    3. alla valutazione della qualita' nella didattica, nella ricerca e nei servizi e al riconoscimento del merito;

    4. alla realizzazione della partecipazione in tutte le sue forme disciplinandone, con apposito Regolamento, strumenti e modalita', ivi compresa la consultazione su tipologie di atti;

    5. al rispetto del diritto ad un ambiente di lavoro e di studio sicuro, che garantisca la liberta' e la dignita' delle persone;

    6. alla realizzazione delle pari opportunita', anche di genere, in ogni aspetto della vita accademica, promuovendo azioni positive atte a rimuovere ogni discriminazione;

    7. al rispetto del diritto fondamentale degli studenti alla scelta del piano di studi in conformita' ai curricula didattici, nonche' ad un insegnamento tenuto con i criteri della regolarita' e della efficienza, sostenuto da condizioni materiali adeguate, ed ispirato ai principi della partecipazione e dell'apporto critico dei discenti;

    8. al rispetto del diritto di libera associazione ed espressione degli studenti, anche promuovendo lo svolgimento di attivita' autogestite.

    Art. 3.

    Codice Etico

  13. L'Universita' adotta un Codice Etico della comunita' universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'Ateneo. Il codice si applica anche ai soggetti esterni all'organico di Ateneo che facciano parte dei suoi organi ai sensi del presente Statuto.

  14. Il Codice Etico determina le modalita' di accertamento delle violazioni. Le sanzioni che possono essere inflitte sono il richiamo riservato e il richiamo pubblico.

  15. Qualora la condotta integri anche un illecito disciplinare, la relativa competenza spetta agli organi deputati ai procedimenti disciplinari ex art. 10 legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

    Art. 4.

    Strutture

  16. L'Ateneo si articola in Dipartimenti, nonche' in Scuole e nelle altre strutture di ricerca e di servizio di cui al presente Statuto.

  17. Le strutture cui e' attribuita autonomia amministrativa e di spesa ai sensi del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita', sono quelle indicate dal presente Statuto o da altro Regolamento di Ateneo come centri di responsabilita' dotati di autonomia gestionale.

  18. Le strutture si dotano di regolamenti interni, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.

    Art. 5.

    Autonomia normativa

  19. I Regolamenti espressione dell'autonomia normativa dell'Universita' sono approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione secondo le competenze e le procedure definite dal presente Statuto.

  20. Il Regolamento Generale di Ateneo detta le norme di attuazione del presente Statuto relativamente all'organizzazione generale dell'Universita' e alle modalita' di funzionamento degli organi centrali di Ateneo.

  21. I Regolamenti interni di Dipartimenti e strutture sono deliberati ed emanati secondo le procedure di cui all'articolo 50.

    Art. 6.

    Diritto all'informazione

  22. L'Universita' assume l'informazione, la trasparenza, l'accesso ai dati ed alla documentazione della attivita' amministrativa e di governo dell'Ateneo come principi essenziali del proprio funzionamento.

  23. A ciascun soggetto appartenente all'Universita' e' garantito il diritto all'informazione, all'accesso agli atti e ai documenti amministrativi, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza, e il rispetto dei diritti relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi. I verbali delle adunanze degli organi collegiali ed i relativi atti istruttori sono pubblici.

  24. Gli organi collegiali adottano strumenti idonei per rendere tempestivamente note le decisioni assunte.

    Art. 7.

    Efficacia, efficienza e sistema di valutazione

  25. L'Universita' riconosce l'equilibrio di bilancio come presupposto necessario per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1. Tutte le strutture, nello svolgimento delle proprie funzioni e nel perseguimento degli scopi prefissati, informano la loro organizzazione ed azione ai principi di efficacia, efficienza ed economicita'; mettono in atto forme di autovalutazione e si dotano di strumenti di rilevazione analitico-gestionale ed economico-patrimoniale.

  26. L'Universita' adotta...

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