DECRETO RETTORALE 19 giugno 2012 - Emanazione dello Statuto. (12A07475)

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Ateneo;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11/L del 14 gennaio 2011;

Visto il decreto rettorale n. 583 del 22 febbraio 2011 con cui e' stata istituita la Commissione avente il compito di predisporre le modifiche allo statuto di autonomia in ottemperanza alla predetta legge n. 240/2010;

Vista la delibera n. 1 del 26 ottobre 2011 con cui il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla proposta di revisione dello Statuto dell'Ateneo cosi' come proposta dalla suddetta Commissione ai sensi della legge n. 240/2010;

Vista la delibera n. 1 del 26 ottobre 2011 con cui il Senato Accademico ha adottato le modifiche allo Statuto dell'Ateneo ai sensi della legge n. 240/2010;

Vista la nota prot. n. 70950 del 28 ottobre 2011 con cui e' stato trasmesso al MIUR il suddetto testo di Statuto;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, prot. n. 1115 del 28 febbraio 2012, relativa alle osservazioni e richieste di modifica al predetto testo di Statuto;

Viste le disposizioni di cui al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visti gli esiti della riunione congiunta tra Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico dell'8 maggio 2012 in cui si e' preso atto degli emendamenti al testo dello Statuto adottato in data 26 ottobre 2011;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 1° giugno 2012, adottata con 1 voto contrario e 13 favorevoli, con cui e' stato espresso parere favorevole al testo dello Statuto cosi' come emendato a seguito della nota del MIUR n. 1115/2012;

Vista la delibera del Senato Accademico n. 4 del 1° giugno 2012, adottata con venti voti favorevoli, due voti contrari ed un astenuto, con la quale e' stato approvato lo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo riformulato in adeguamento ai rilievi di legittimita' e di merito mossi dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, con le sole eccezioni dei rilievi di legittimita' concernenti le disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, «Consiglio di Amministrazione - Competenze» e all'art. 33, comma 3 lettera c), «Consiglio di Struttura» che sono state mantenute nella formulazione gia' adottata in data 26 ottobre 2011 dal Senato Accademico;

Vista la nota di prot. 47026 del 7 giugno 2012 con cui e' stato inviato al MIUR il testo dello Statuto nella formulazione deliberata dal Senato Accademico in data 1° giugno 2012, nota non riscontrata;

Decreta:

E' emanato lo Statuto dell'Ateneo, adottato ai sensi e per gli effetti della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (art. 2, comma 1), nella formulazione di seguito riportata:

Art. 1

Natura e finalita'

  1. L'Universita' degli studi di Palermo, di seguito denominata Universita' o Ateneo, e' un'istituzione pubblica che si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della Magna Charta Universitatum sottoscritta dalle Universita' europee. Sua precipua finalita' e' la promozione della cultura, della ricerca di base e applicata, dell'alta formazione e del trasferimento tecnologico.

  2. L'Universita' e' una comunita' di ricerca scientifica e di alta formazione a cui partecipano a pieno titolo, nelle rispettive competenze e responsabilita', professori, ricercatori, collaboratori della ricerca, studenti e personale tecnico amministrativo.

  3. L'Universita' opera in collaborazione con enti, istituzioni pubbliche e private del territorio nazionale e dell'Unione Europea e con le comunita' scientifiche di riferimento anche a livello internazionale.

  4. Nel rispetto del principio di democraticita' l'Universita' garantisce piena liberta' di ricerca e di insegnamento, considera inscindibili e sinergiche le attivita' di ricerca e di formazione e ne promuove l'integrazione.

  5. Secondo i principi di trasparenza e di efficienza l'Universita' afferma il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso e politico.

  6. L'Universita' ha piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

  7. L'Ateneo garantisce pari opportunita' senza distinzioni di genere, orientamento sessuale, origine etnica, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni sociali e personali nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera del personale docente e tecnico amministrativo, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta.

  8. L'Ateneo garantisce altresi' il rispetto del principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento tra donne e uomini nell'accesso al lavoro, agli uffici pubblici e alle cariche accademiche, nonche' nella stessa attivita' lavorativa.

    Titolo I

    PRINCIPI GENERALI

    Art. 2

    Titoli di studio

  9. L'Universita' rilascia i titoli di studio consentiti dalla legge in base alla normativa vigente.

  10. L'Universita' si impegna a valutare le richieste di riconoscimento di titoli esteri nel rispetto degli standard previsti dal Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore, in adesione alla Convenzione di Lisbona del 1997 sul riconoscimento dei titoli dell'istruzione superiore e comunque sulla base delle conoscenze e delle competenze acquisite dai candidati, rifiutando ogni possibile discriminazione.

    Titolo I

    PRINCIPI GENERALI

    Art. 3

    Didattica e ricerca scientifica

  11. L'Universita' promuove e sviluppa la didattica e la ricerca scientifica nel rispetto della natura, del genere umano e delle specie viventi, in armonia con i principi dello sviluppo sostenibile, delle garanzie per le future generazioni, della libera e pacifica convivenza fra i popoli.

  12. L'Universita' considera prioritaria la dimensione internazionale della didattica e della ricerca e si impegna ad adottare tutte le misure atte a perseguirla e si ispira alla Carta Europea dei Ricercatori e al Codice di Condotta per l'assunzione dei Ricercatori.

  13. Al fine di favorire la qualita' della ricerca scientifica e della didattica l'Universita' assicura ai propri docenti e a tutto il personale impegnato nella ricerca l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione e l'ammodernamento delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonche' la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, anche allo scopo di consentire la mobilita' e favorire la dimensione internazionale della ricerca. L'Ateneo promuove la diffusione dei risultati della ricerca, anche incentivandone le relative pubblicazioni.

    Titolo I

    PRINCIPI GENERALI

    Art. 4

    Internazionalizzazione

  14. L'Universita' favorisce e promuove l'internazionalizzazione della didattica e della ricerca. In particolare l'Universita' si impegna a:

    1. favorire tutte le forme di cooperazione scientifica e didattica per la circolazione del sapere nella comunita' scientifica internazionale;

    2. promuovere la stipula di accordi, la creazione di consorzi con istituzioni straniere di alto profilo culturale e la partecipazione a reti internazionali;

    3. facilitare l'accesso di studenti e ricercatori stranieri alle proprie strutture e la loro partecipazione ad ogni forma di selezione per il conferimento di titoli o altre opportunita' di ricerca o formazione;

    4. favorire il rilascio di titoli di studio congiunti in collaborazione con Atenei stranieri;

    5. incentivare la mobilita' internazionale di docenti e di studenti;

    6. perseguire il carattere internazionale dell'insegnamento e della propria offerta formativa, anche attraverso l'impiego di lingue straniere della comunita' scientifica internazionale di riferimento come lingua di insegnamento nei propri corsi di studio.

  15. Per realizzare questi obiettivi, l'Universita' individua un organo deputato alle attivita' di internazionalizzazione e si impegna ad adottare un Piano strategico per l'internazionalizzazione.

    Titolo I

    PRINCIPI GENERALI

    Art. 5

    Diritto allo studio

  16. L'Universita' assume ogni iniziativa volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione universitaria, in accordo con i principi contenuti nella Costituzione e delle normative vigenti.

  17. L'Universita' si impegna ad assumere ogni iniziativa volta a sostenere il diritto allo studio di soggetti con diversa abilita' o con diverse dinamiche di apprendimento.

  18. Il Regolamento di Ateneo prevede specifici interventi a favore degli studenti capaci e meritevoli, specie se privi di mezzi, volti ad assicurare le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio.

  19. L'Universita' assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti.

    Titolo I

    PRINCIPI GENERALI

    Art. 6

    Diritto alla comunicazione e all'informazione

  20. In attuazione dei principi di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa l'Universita' promuove sia la comunicazione esterna, rivolta ai cittadini, alla collettivita' e agli altri enti, sia la comunicazione interna rivolta agli studenti, al personale tecnico amministrativo, docente e ai collaboratori di ricerca dell'Ateneo.

  21. L'Universita' persegue tali finalita' con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione delle informazioni, anche tramite l'individuazione di un'apposita funzione di coordinamento.

  22. Le attivita' di comunicazione e informazione dell'Ateneo mirano a:

    1. valorizzare l'identita' dell'Ateneo;

    2. promuovere le conoscenze sulle attivita', le iniziative e i progetti di ricerca;

    3. favorire la conoscenza effettiva degli atti amministrativi dell'Ateneo e dei risultati e delle attivita' ed assicurare tempestiva risposta alle richieste degli interessati;

    4. favorire e promuovere l'accesso agli atti anche attraverso la pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo;

    5. favorire i processi interni di semplificazione delle procedure amministrative;

    6. garantire, a tutela...

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