DECRETO RETTORALE 14 giugno 2012 - Emanazione dello Statuto. (12A07183)

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 - Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario;

Visto il decreto rettorale n. 68 del 31 gennaio 2011 con il quale e' stata istituita la Commissione incaricata di predisporre il nuovo Statuto di Ateneo, ai sensi della legge n. 240/2010;

Viste le deliberazioni n. 1 del 20 luglio 2011 e n. 1 del 25 ottobre 2011 con le quali il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sullo Statuto dell'Universita' degli studi di Napoli Parthenope contenente modifiche statutarie ai sensi dell'art. 2 comma 5 della legge n. 240/2010;

Vista la delibera n. 1 del 12 luglio 2011 con la quale il Senato accademico ha adottato, con le maggioranze di legge, lo Statuto dell'Universita' degli studi di Napoli Parthenope contenente le modifiche statutarie ai sensi dell'art. 2 comma 5 della legge n. 240/2010;

Vista la nota prot. n. 11471 del 20 luglio 2012 con la quale lo Statuto adottato e' stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per i controlli di competenza di cui al comma 6 della legge n. 168/89 come richiamato dall'art. 2 comma 7 della legge n. 240/2010;

Viste le note ministeriali prot. n. 4625 del 20 ottobre 2011 e prot. n. 5038 del 24 novembre 2011 a firma del direttore generale - Direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio 1 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con le quali sono state formulate osservazioni in merito al testo dello Statuto suddetto;

Vista la delibera n. 1 del 29 maggio 2012 con la quale il Consiglio di amministrazione, all'unanimita', ha espresso parere favorevole agli articoli riformulati alla luce delle osservazioni del Ministero;

Vista la delibera n. 1 del 6 giugno 2012 con la quale il Senato Accademico ha approvato all'unanimita' tutti gli articoli riformulati alla luce delle osservazioni ministeriali;

Decreta:

Art. 1

E' emanato lo Statuto dell'Universita' degli studi di Napoli Parthenope, adottato ai sensi della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art. 2, comma 1, secondo il testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Napoli, 14 giugno 2012

Il rettore: Quintano

Allegato

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE"

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalita' ed Autonomia dell'Universita' Art. 2 Principi Generali di Programmazione ed Organizzazione Art. 3 Ricerca e Didattica Art. 4 Diritto allo Studio Art. 5 Rapporti con l'Esterno Art. 6 Codice Etico della Comunita' Universitaria

TITOLO II

ORGANI DELL'UNIVERSITA'

Capo I

Organi di Governo dell'Ateneo

Art. 7 Organi di Governo Art. 8 Rettore Art. 9 Senato Accademico Art. 10 Consiglio di Amministrazione

Capo II

Organismi di Valutazione, Controllo e Disciplina

Art. 11 Organismi di Valutazione, Controllo e Disciplina Art. 12 Collegio dei Revisori dei Conti Art. 13 Nucleo di Valutazione Art. 14 Collegio di Disciplina Art. 15 Procedimento Disciplinare nei confronti dei Professori e Ricercatori Art. 16 Collegio di Disciplina degli Studenti

Capo III

Organismi Consultivi

Art. 17 Organismi Consultivi Art. 18 Consiglio degli Studenti Art. 19 Comitato per lo Sport Universitario Art. 20 Comitato Unico di Garanzia

TITOLO III

STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'

Capo I

Strutture e Centri della Didattica e di Ricerca

Art. 21 Articolazione delle strutture e Centri della didattica e di ricerca Art. 22 Dipartimenti: natura giuridica e funzioni Art. 23 Dipartimenti: costituzione, scioglimento e afferenza Art. 24 Organizzazione del Dipartimento Art. 25 Il Direttore Art. 26 Consiglio di Dipartimento Art. 27 Giunta di Dipartimento Art. 28 Sezioni Art. 29 Scuole interdipartimentali Art. 30 Organi della Scuola interdipartimentale Art. 31 Consigli di Corso di studio Art. 32 Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti Art. 33 Scuole di Specializzazione Art. 34 Corsi e Scuole di Dottorato Art. 35 Centri di Ricerca

Capo II

Organismi strumentali all'esercizio delle attivita' istituzionali dell'Ateneo

Art. 36 Sistema bibliotecario di Ateneo Art. 37 Fondazioni di Ateneo Art. 38 Organismo di conciliazione

TITOLO IV

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 39 Criteri Generali Art. 40 Collaborazioni Internazionali Art. 41 Collaborazioni con Amministrazioni Pubbliche Art. 42 Partecipazione ad Organismi privati Art. 43 Costituzione di soggetti giuridici per la collaborazione con enti pubblici e privati

TITOLO V

DIREZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 44 Direttore Generale Art. 45 Funzioni dirigenziali Art. 46 Personale tecnico amministrativo Art. 47 Organizzazione delle strutture Art. 48 Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio Art. 49 Attivita' culturali e ricreative del personale

TITOLO VI

ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 50 Norme di attuazione Art. 51 Regolamenti generali dell'Universita' Art. 52 Pareri Art. 53 Revisione dello Statuto

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 Indennita' Art. 55 Elettorato passivo Art. 56 Principi generali sul funzionamento degli Organi Collegiali Art. 57 Arrotondamenti Art. 58 Limitazione dell'attivita' didattica dei professori di ruolo che ricoprono cariche accademiche Art. 59 Assistenti e ricercatori Art. 60 Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita' Art. 61 Attivita' formative autogestite dagli studenti Art. 62 Federazioni Art. 63 Entrata in vigore

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 64 Elezione dei nuovi Organi di governo dell'Ateneo Art. 65 Transizione dal precedente al nuovo sistema Art. 66 Decorrenza dei termini per la mozione di sfiducia Art. 67 Ridefinizione del sistema dipartimentale di Ateneo Art. 68 Procedure per le elezioni Art. 69 Regolamenti Art. 70 Centri di servizio Art. 71 Centri Interdipartimentali di Ricerca

STATUTO

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "PARTHENOPE"

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalita' ed autonomia dell'Universita'

  1. L'Universita' degli Studi di Napoli "Parthenope", di seguito denominata «Universita'», e' istituzione pubblica dotata di capacita' di diritto pubblico e di diritto privato ed ha per fine lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione critica delle conoscenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche. 2. L'Universita', in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, realizza i propri fini attraverso l'attivita' di ricerca e di insegnamento, promuovendo lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti e la formazione culturale e professionale degli studenti. 3. L'Universita' realizza la propria autonomia secondo le modalita' previste dal presente Statuto, nel rispetto dei principi della Costituzione, delle Leggi che fanno espressamente riferimento alle Universita' nonche' dei principi generali dell'ordinamento. 4. L'Universita' favorisce la discussione ed il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali, garantisce la circolazione delle informazioni all'interno dell'Universita' stessa nonche' la loro diffusione all'esterno, al fine di assicurare la massima trasparenza, fermo restando l'obbligo di ciascun componente dell'Ateneo di non divulgare informazioni riservate e di garantire il corretto trattamento dei dati personali di terzi. 5. L'Universita', nella consapevolezza del reciproco arricchimento derivante dal confronto e dal dialogo fra culture, favorisce ogni iniziativa finalizzata allo sviluppo dei rapporti internazionali nelle attivita' didattiche, di ricerca e di supporto degli studenti e del personale in tutte le sue componenti. 6. L'Universita' assicura agli studenti le condizioni atte a promuovere lo sviluppo della loro personalita' e della loro coscienza civile nell'ambito della propria esperienza formativa, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di liberta' di espressione e di autonomia culturale.

    Art. 2

    Principi generali di programmazione ed organizzazione

  2. L'Universita' realizza le sue finalita' mediante l'applicazione rigorosa di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale e didattica. In coerenza con tali obiettivi e in conformita' ai criteri stabiliti provvede alla definizione e attuazione di specifici piani di sviluppo. 2. L'Universita' conforma l'organizzazione e l'attivita' delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicita', partecipazione, responsabilita' e distinzione delle funzioni di indirizzo, gestione, valutazione e controllo. 3. Per la realizzazione dei fini specificati nell'art. 1 del presente Statuto, l'Universita' provvede all'organizzazione, al potenziamento e al coordinamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della liberta' di ricerca e di insegnamento dei...

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