DECRETO RETTORALE 8 maggio 2012 - Emanazione dello statuto. (12A05646)

IL RETTORE

Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168, con particolare riferimento all'articolo 6 "Autonomia delle Universita'";

Visto lo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Siena emanato con D.R. del 26.01.1995 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario";

Visto il DR n. 121.11 del 15 marzo 2011 con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 5 della Legge 240/2010, e' stata istituita la Commissione per la predisposizione dello Statuto;

Acquisito, in data 25 ottobre 2011, il parere favorevole del Consiglio di amministrazione sul testo dello statuto proposto dalla Commissione;

Vista la delibera del 25 ottobre 2011 con la quale il Consiglio Accademico ha approvato il testo dello statuto modificato ai sensi della legge n. 240/2010;

Vista la nota del 27 ottobre 2011, prot. n. 13894, con la quale, nel rispetto del disposto dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, e' stata trasmessa al MIUR la documentazione relativa alle modifiche dello Statuto nei termini di cui alla legge n. 240/2010;

Vista la nota prot. 1028 del 24 febbraio 2012, assunta al prot. n. 2613 del 27 febbraio 2012, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca ha formulato le proprie osservazioni sul testo del nuovo Statuto sopra richiamato;

Viste le delibere assunte nelle sedute del 26 marzo e 17 aprile 2012 con le quali il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole agli articoli riformulati in adeguamento alle osservazioni del MIUR, e dunque al testo definitivo dello Statuto;

Viste le delibere assunte nelle sedute del 26 marzo e 16 aprile 2012 con le quali il Consiglio Accademico ha approvato gli articoli riformulati in adeguamento alle osservazioni del MIUR, , e dunque il testo definitivo dello Statuto;

Considerato che le sopracitate delibere del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico sono state adottate con le maggioranze qualificate previste dall'art. 6, comma 10 della legge n. 168/1989;

Tenuto conto che questa Universita', ai sensi della Legge 204/1992 e del DM 19 luglio 2001 n. 376 e' un Istituto Superiore statale a ordinamento speciale;

Decreta:

  1. Ai sensi della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e della Legge n. 168 del 9 maggio 1989 e' emanato lo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Siena, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

  2. Lo Statuto entrera' in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Siena, 8 maggio 2012

Il rettore: Vedovelli

Allegato

STATUTO

DELL'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA

Titolo 1

Identita', missione, oggetto dell'Universita' per Stranieri di Siena

Definizioni

  1. Ai fini dello Statuto, dei Regolamenti e degli atti dell'Ateneo si intendono:

  1. per Ateneo o Universita': l'Universita' per Stranieri di Siena, intesa come Ateneo Internazionale;

  2. per comunita' universitaria: tutti coloro che condividono i valori posti dal presente Statuto a fondamento dell'identita' e della missione dell'Ateneo, quindi i professori, i ricercatori (a tempo indeterminato e determinato) e le figure ad essi assimilati dalla legge e comunque impegnate nella ricerca e nella formazione, i docenti incaricati stabilizzati, gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana ex art. 7 della legge 204/1992, qui denominati 'docenti di lingua italiana', gli assegnisti e dottorandi di ricerca, il personale tecnico-amministrativo, i collaboratori esperti linguistici, le figure legate contrattualmente all'Ateneo anche se a tempo non indeterminato, gli studenti dell'Universita' per Stranieri di Siena, i soggetti esterni (i detentori e portatori di interesse, gli ex-alunni) in quanto direttamente coinvolti nel perseguimento delle finalita' istituzionali dell'Ateneo;

  3. per studenti: gli iscritti all'offerta formativa dell'Ateneo, intendendo con cio' i corsi di laurea, laurea magistrale, scuola di specializzazione, corsi di dottorato, di master, di aggiornamento e specializzazione, corsi ordinari e speciali di lingua e cultura italiana, nonche' ogni altra attivita' formativa messa in atto dall'Ateneo;

  4. per detentori / portatori di interesse: i soggetti esterni all'Universita' per Stranieri di Siena, di natura istituzionale, pubblica e privata (Ministeri, Enti territoriali, organismi culturali e scientifici, Fondazioni, rappresentanze professionali e di categoria, rappresentanze del sistema scolastico e formativo, delle organizzazioni sindacali, dell'associazionismo ecc.), con i quali l'Universita' stabilisce rapporti di cooperazione o che operano nei settori di pertinenza dell'Universita' stessa;

  5. per Ministero innanzitutto il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, e comunque, indipendentemente dalle denominazioni, l'Organo del Governo centrale dello Stato preposto alle materie dell'Universita' e della Ricerca. A seconda del contesto, poi, ogni altro Ministero eventualmente indicato.

Nel testo del presente Statuto, per comodita' di sintesi e senza pregiudizio per le questioni di genere, e' usata la forma di citazione onnicomprensiva al maschile per le varie categorie menzionate (ad esempio: gli studenti per gli studenti / le studentesse).

Preambolo
  1. L'Universita' per Stranieri di Siena e' un Istituto Superiore statale a ordinamento speciale ai sensi dell'art. 1 della Legge 17 febbraio 1992, n. 204, e del Decreto Ministeriale 19 luglio 2001, n. 376.

  2. L'Universita', in quanto comunita', e' sede primaria di libera ricerca e di libera formazione, di studio, di apprendimento e di libera elaborazione delle conoscenze. Si riconosce istituzione pubblica a carattere indipendente e pluralistico; si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e alle disposizioni della Magna Charta sottoscritta dalle Universita' europee e di altri Paesi.

  3. L'Universita', in quanto comunita' e come strutture che la compongono, opera ispirandosi a principi di autonomia, di responsabilita' e di trasparenza nella ricerca, nella didattica, nell'organizzazione e nella gestione finanziaria e contabile.

  4. L'Ateneo persegue obiettivi generali di promozione della conoscenza per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.

  5. L'Universita' valorizza il merito, contribuisce a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire il diritto allo studio.

  6. Garantisce pari opportunita' nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento, di carriera e di rappresentanza, indipendentemente dal genere, dalla religione, dall'etnia, dalle opinioni politiche, dalla lingua, dalla condizione sociale, dall'orientamento sessuale, dallo stato civile, dalla disabilita', dallo stato di salute o da qualsiasi altra condizione che possa portare ad immotivata sperequazione.

  7. L'Universita' accompagna la sua denominazione ufficiale con la dicitura: Ateneo Internazionale.

    Art. 1.

    Identita'

  8. L'Universita' ha personalita' giuridica ed autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile secondo i principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica all'art. 33, e in accordo con la normativa universitaria vigente.

  9. L'Universita' si impegna a esercitare tale autonomia con responsabilita' nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

  10. L'Universita' ha piena capacita' di diritto pubblico e privato, al fine di elaborare e attuare soluzioni organizzative adeguate al massimo sviluppo e alla massima efficacia e efficienza possibile delle attivita' di ricerca, didattiche, formative, culturali, gestionali, e dei suoi rapporti con soggetti esterni (anche enti e istituzioni territoriali) in Italia e all'estero.

  11. L'Universita' persegue i propri fini attraverso tutte le forme organizzative previste dall'ordinamento e dalla normativa, senza intaccare la propria identita' pubblica e senza snaturare la primaria missione di strumento per lo s viluppo sociale della conoscenza.

  12. L'Universita' nell'ambito della propria autonomia decide, in base a valutazioni di opportunita' e convenienza, se avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ovvero di professionisti del libero foro nel rispetto della normativa vigente.

  13. L'Universita' considera la valutazione e l'accreditamento i primari strumenti per la rendicontazione sociale di quanto realizza.

  14. L'Universita' fonda la propria azione di indirizzo, governo, gestione, sviluppo e controllo sulla costante valutazione dei processi e dei risultati delle strutture e delle attivita', valorizzando, sostenendo e premiando ogni azione che, a livello didattico, di ricerca e organizzativo, persegua e raggiunga il miglioramento della qualita'.

  15. Dato il carattere internazionale dell'Ateneo, si prescinde dalla indicazione della nazionalita' delle rappresentanze studentesche negli Organi.

    Art. 2.

    Missione

  16. L'Universita' per Stranieri di Siena e' un Ateneo a vocazione internazionale aperto a studenti stranieri e italiani, specializzato nell'interazione della lingua e della cultura italiane con le altre lingue e culture. Promuove e favorisce la dimensione internazionale della ricerca e della formazione, i processi di incontro, dialogo, mediazione fra persone con lingue e culture diverse, nell'intento di favorire la civile e pacifica convivenza che nasce dal reciproco riconoscimento e dal vicendevole rispetto.

  17. L'Universita' e' pertanto impegnata nella diffusione del plurilinguismo e del multiculturalismo in sintonia con le linee dettate dalle Istituzioni europee e dall'ONU.

  18. In questa prospettiva opera nell'ambito della promozione della lingua e della cultura italiane nel...

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