DECRETO RETTORALE 8 maggio 2012 - Emanazione dello statuto. (12A05646)
IL RETTORE
Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168, con particolare riferimento all'articolo 6 "Autonomia delle Universita'";
Visto lo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Siena emanato con D.R. del 26.01.1995 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario";
Visto il DR n. 121.11 del 15 marzo 2011 con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 5 della Legge 240/2010, e' stata istituita la Commissione per la predisposizione dello Statuto;
Acquisito, in data 25 ottobre 2011, il parere favorevole del Consiglio di amministrazione sul testo dello statuto proposto dalla Commissione;
Vista la delibera del 25 ottobre 2011 con la quale il Consiglio Accademico ha approvato il testo dello statuto modificato ai sensi della legge n. 240/2010;
Vista la nota del 27 ottobre 2011, prot. n. 13894, con la quale, nel rispetto del disposto dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, e' stata trasmessa al MIUR la documentazione relativa alle modifiche dello Statuto nei termini di cui alla legge n. 240/2010;
Vista la nota prot. 1028 del 24 febbraio 2012, assunta al prot. n. 2613 del 27 febbraio 2012, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca ha formulato le proprie osservazioni sul testo del nuovo Statuto sopra richiamato;
Viste le delibere assunte nelle sedute del 26 marzo e 17 aprile 2012 con le quali il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole agli articoli riformulati in adeguamento alle osservazioni del MIUR, e dunque al testo definitivo dello Statuto;
Viste le delibere assunte nelle sedute del 26 marzo e 16 aprile 2012 con le quali il Consiglio Accademico ha approvato gli articoli riformulati in adeguamento alle osservazioni del MIUR, , e dunque il testo definitivo dello Statuto;
Considerato che le sopracitate delibere del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico sono state adottate con le maggioranze qualificate previste dall'art. 6, comma 10 della legge n. 168/1989;
Tenuto conto che questa Universita', ai sensi della Legge 204/1992 e del DM 19 luglio 2001 n. 376 e' un Istituto Superiore statale a ordinamento speciale;
Decreta:
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Ai sensi della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e della Legge n. 168 del 9 maggio 1989 e' emanato lo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Siena, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
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Lo Statuto entrera' in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Siena, 8 maggio 2012
Il rettore: Vedovelli
STATUTO
DELL'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
Identita', missione, oggetto dell'Universita' per Stranieri di Siena
Definizioni
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Ai fini dello Statuto, dei Regolamenti e degli atti dell'Ateneo si intendono:
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per Ateneo o Universita': l'Universita' per Stranieri di Siena, intesa come Ateneo Internazionale;
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per comunita' universitaria: tutti coloro che condividono i valori posti dal presente Statuto a fondamento dell'identita' e della missione dell'Ateneo, quindi i professori, i ricercatori (a tempo indeterminato e determinato) e le figure ad essi assimilati dalla legge e comunque impegnate nella ricerca e nella formazione, i docenti incaricati stabilizzati, gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana ex art. 7 della legge 204/1992, qui denominati 'docenti di lingua italiana', gli assegnisti e dottorandi di ricerca, il personale tecnico-amministrativo, i collaboratori esperti linguistici, le figure legate contrattualmente all'Ateneo anche se a tempo non indeterminato, gli studenti dell'Universita' per Stranieri di Siena, i soggetti esterni (i detentori e portatori di interesse, gli ex-alunni) in quanto direttamente coinvolti nel perseguimento delle finalita' istituzionali dell'Ateneo;
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per studenti: gli iscritti all'offerta formativa dell'Ateneo, intendendo con cio' i corsi di laurea, laurea magistrale, scuola di specializzazione, corsi di dottorato, di master, di aggiornamento e specializzazione, corsi ordinari e speciali di lingua e cultura italiana, nonche' ogni altra attivita' formativa messa in atto dall'Ateneo;
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per detentori / portatori di interesse: i soggetti esterni all'Universita' per Stranieri di Siena, di natura istituzionale, pubblica e privata (Ministeri, Enti territoriali, organismi culturali e scientifici, Fondazioni, rappresentanze professionali e di categoria, rappresentanze del sistema scolastico e formativo, delle organizzazioni sindacali, dell'associazionismo ecc.), con i quali l'Universita' stabilisce rapporti di cooperazione o che operano nei settori di pertinenza dell'Universita' stessa;
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per Ministero innanzitutto il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, e comunque, indipendentemente dalle denominazioni, l'Organo del Governo centrale dello Stato preposto alle materie dell'Universita' e della Ricerca. A seconda del contesto, poi, ogni altro Ministero eventualmente indicato.
Nel testo del presente Statuto, per comodita' di sintesi e senza pregiudizio per le questioni di genere, e' usata la forma di citazione onnicomprensiva al maschile per le varie categorie menzionate (ad esempio: gli studenti per gli studenti / le studentesse).
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L'Universita' per Stranieri di Siena e' un Istituto Superiore statale a ordinamento speciale ai sensi dell'art. 1 della Legge 17 febbraio 1992, n. 204, e del Decreto Ministeriale 19 luglio 2001, n. 376.
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L'Universita', in quanto comunita', e' sede primaria di libera ricerca e di libera formazione, di studio, di apprendimento e di libera elaborazione delle conoscenze. Si riconosce istituzione pubblica a carattere indipendente e pluralistico; si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e alle disposizioni della Magna Charta sottoscritta dalle Universita' europee e di altri Paesi.
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L'Universita', in quanto comunita' e come strutture che la compongono, opera ispirandosi a principi di autonomia, di responsabilita' e di trasparenza nella ricerca, nella didattica, nell'organizzazione e nella gestione finanziaria e contabile.
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L'Ateneo persegue obiettivi generali di promozione della conoscenza per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
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L'Universita' valorizza il merito, contribuisce a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire il diritto allo studio.
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Garantisce pari opportunita' nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento, di carriera e di rappresentanza, indipendentemente dal genere, dalla religione, dall'etnia, dalle opinioni politiche, dalla lingua, dalla condizione sociale, dall'orientamento sessuale, dallo stato civile, dalla disabilita', dallo stato di salute o da qualsiasi altra condizione che possa portare ad immotivata sperequazione.
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L'Universita' accompagna la sua denominazione ufficiale con la dicitura: Ateneo Internazionale.
Art. 1.
Identita'
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L'Universita' ha personalita' giuridica ed autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile secondo i principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica all'art. 33, e in accordo con la normativa universitaria vigente.
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L'Universita' si impegna a esercitare tale autonomia con responsabilita' nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.
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L'Universita' ha piena capacita' di diritto pubblico e privato, al fine di elaborare e attuare soluzioni organizzative adeguate al massimo sviluppo e alla massima efficacia e efficienza possibile delle attivita' di ricerca, didattiche, formative, culturali, gestionali, e dei suoi rapporti con soggetti esterni (anche enti e istituzioni territoriali) in Italia e all'estero.
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L'Universita' persegue i propri fini attraverso tutte le forme organizzative previste dall'ordinamento e dalla normativa, senza intaccare la propria identita' pubblica e senza snaturare la primaria missione di strumento per lo s viluppo sociale della conoscenza.
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L'Universita' nell'ambito della propria autonomia decide, in base a valutazioni di opportunita' e convenienza, se avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ovvero di professionisti del libero foro nel rispetto della normativa vigente.
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L'Universita' considera la valutazione e l'accreditamento i primari strumenti per la rendicontazione sociale di quanto realizza.
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L'Universita' fonda la propria azione di indirizzo, governo, gestione, sviluppo e controllo sulla costante valutazione dei processi e dei risultati delle strutture e delle attivita', valorizzando, sostenendo e premiando ogni azione che, a livello didattico, di ricerca e organizzativo, persegua e raggiunga il miglioramento della qualita'.
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Dato il carattere internazionale dell'Ateneo, si prescinde dalla indicazione della nazionalita' delle rappresentanze studentesche negli Organi.
Art. 2.
Missione
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L'Universita' per Stranieri di Siena e' un Ateneo a vocazione internazionale aperto a studenti stranieri e italiani, specializzato nell'interazione della lingua e della cultura italiane con le altre lingue e culture. Promuove e favorisce la dimensione internazionale della ricerca e della formazione, i processi di incontro, dialogo, mediazione fra persone con lingue e culture diverse, nell'intento di favorire la civile e pacifica convivenza che nasce dal reciproco riconoscimento e dal vicendevole rispetto.
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L'Universita' e' pertanto impegnata nella diffusione del plurilinguismo e del multiculturalismo in sintonia con le linee dettate dalle Istituzioni europee e dall'ONU.
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In questa prospettiva opera nell'ambito della promozione della lingua e della cultura italiane nel...
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