DECRETO RETTORALE 27 marzo 2012 - Emanazione dello Statuto. (12A04217)

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante l'autonomia statutaria e regolamentare degli Atenei;

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 501/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante le norme in materia di organizzazione delle universita';

Visto il decreto rettorale del 18 febbraio 2011 n. 332 relativo alla costituzione della Commissione per la predisposizione delle modifiche statutarie, cosi' come previsto dall'articolo 2 comma 5 della gia' citata legge n. 240/10;

Vista la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 12 ottobre 2010, ha adottato lo statuto di Ateno ai sensi della legge n. 240/10, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella medesima data;

Vista la nota del Miur, prot. n.764 del 13 febbraio 2012, nella quale sono formulate alcune osservazioni allo statuto di Ateneo adottato dal Senato Accademico nella gia' citata seduta e trasmesso con nota prot. 20284 del 14 ottobre 2011;

Vista la delibera con la quale il Senato Accademico, tenuto conto delle osservazioni formulate dal MIUR nella gia' ciatata ministeriale, nella seduta del 23 ottobre 2012 ha approvato il testo definitivo dello statuto di Ateneo, adeguato ai sensi della legge n. 240/2010, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella medesima data;

Richiamato l'articolo 6 della Legge n. 168/89 che dispone la pubblicazione dello statuto di Ateneo nella Gazzetta Ufficiale.

Decreta:

Art. 1

E' emanato lo Statuto di Ateneo, adeguato ai sensi della legge n. 240/2010, nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2

Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Contestualmente all'entrata in vigore dello Statuto emanato con il presente decreto, e' abrogato il vigente Statuto emanato con decreto rettorale n.501/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

Cagliari, 27 marzo 2012

Il rettore: Melis

Allegato

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalita' istituzionali

  1. L'Universita' degli Studi di Cagliari, di seguito denominata "Universita'" o "Ateneo", e' un'istituzione pubblica dotata di personalita' giuridica, sede primaria di libera ricerca ed alta formazione, luogo di approfondimento, elaborazione critica e diffusione delle conoscenze. L'Universita' opera combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale ed economico sociale nella prospettiva regionale, nazionale ed internazionale.

  2. L'Universita', attraverso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, svolge altresi' l'assistenza sanitaria funzionale ai compiti istituzionali di didattica e di ricerca e con essi integrata.

  3. L'Universita' persegue le proprie finalita' istituzionali in piena autonomia, in conformita' ed in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana e in adesione ai principi della Magna Charta delle Universita' europee.

  4. L'Universita' opera per il raggiungimento delle proprie finalita' con i docenti, i ricercatori, i dirigenti, il personale tecnico amministrativo e gli studenti, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunita'. L'Ateneo valorizza il pluralismo delle idee e lo sviluppo della persona.

    Art. 2.

    Autonomia

  5. L'Universita' e' dotata di autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria ed organizzativa, nell'ambito della normativa vigente e delle previsioni del presente Statuto. L'Universita' opera in modo pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale e politico.

  6. L'Universita', nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti ed ogni altro provvedimento necessario o utile per l'organizzazione e l'attivita' delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

    Art. 3.

    Principi

  7. L'Ateneo persegue le proprie finalita' istituzionali, definisce le proprie strutture ed orienta la propria attivita' nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza delle informazioni e dei processi e di responsabilita' verso la collettivita'.

  8. L'attivita' di ogni organo e struttura dell'Ateneo deve essere svolta nel pieno rispetto dei principi di cui al comma 1.

  9. L'organizzazione delle strutture della didattica e della ricerca avviene nel rispetto della liberta' di insegnamento e di ricerca e nel rispetto del processo formativo degli studenti.

  10. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di ricerca scientifica si realizzano nel rispetto della liberta' di ricerca e delle norme statutarie e regolamentari.

  11. Nel rispetto del principio di liberta' di insegnamento e della normativa sugli ordinamenti didattici, lo Statuto e i regolamenti applicativi disciplinano i corsi di studio e l'attivita' didattica.

  12. L'Universita' garantisce la partecipazione democratica ai processi decisionali di tutte le componenti universitarie, nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto e dalle disposizioni attuative dello stesso.

  13. L'Universita' promuove e valorizza la qualita' ed il merito, in tutti gli ambiti della propria attivita' ed a tutti i livelli, anche con l'adozione di idonei sistemi di valutazione dei risultati didattici, scientifici e della funzionalita' amministrativa.

  14. Il rapporto tra l'Amministrazione e il sistema delle strutture per la didattica e la ricerca e' definito nel rispetto dei principi dell'equilibrio funzionale e del coordinamento tra le diverse attivita'.

  15. L'Universita' favorisce le attivita' culturali, ricreative, sportive e sociali, anche autogestite, di tutte le componenti universitarie.

  16. Per la realizzazione delle finalita' istituzionali, allo scopo di garantire un armonico ed equilibrato sviluppo delle conoscenze nelle diverse aree della didattica e della ricerca e una piu' funzionale organizzazione amministrativa e gestionale, l'Universita' utilizza gli strumenti della programmazione annuale e pluriennale.

    Art. 4.

    Rapporti con l'esterno

  17. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3, l'Universita' promuove lo sviluppo delle relazioni con altre Universita' e Centri di ricerca, quale strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, di arricchimento e verifica delle conoscenze.

  18. L'Universita' promuove il processo di internazionalizzazione, anche attraverso la mobilita' dei docenti e degli studenti. Favorisce le iniziative di cooperazione interuniversitaria e la stipulazione di accordi culturali internazionali, per la realizzazione di progetti e programmi di studio, di didattica e di ricerca.

  19. L'Ateneo concorre a realizzare un sistema universitario regionale competitivo e di qualita', anche in considerazione delle possibili opzioni federative e convenzionali consentite dalla legge.

  20. L'Ateneo collabora con la Regione Autonoma della Sardegna e con gli altri enti pubblici e privati a programmi di sviluppo culturale, scientifico, sociale ed economico ed opera per rimuovere gli ostacoli derivanti dalla condizione insulare.

  21. Nel conseguimento dei propri fini istituzionali e per promuovere attivita' formative, di ricerca e di servizio, l'Ateneo puo' partecipare a societa' di capitali e ad istituzioni ed enti senza fini di lucro nei modi e nei limiti consentiti dalla legge.

    Art. 5.

    Diritto allo studio

  22. L'Universita', in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle leggi in materia di diritto agli studi universitari, riconosce e concorre a garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti, in particolare se privi di mezzi, agevolando, anche con specifiche premialita', gli studenti capaci e meritevoli.

  23. L'Universita' favorisce ed attiva forme di collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e con le altre istituzioni coinvolte nei diversi gradi di istruzione, al fine di potenziare i servizi e gli interventi volti ad assicurare il successo formativo degli studenti e il diritto allo studio. A tal fine l'Universita' organizza i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

  24. L'Universita' garantisce la piena inclusione delle persone interessate da disabilita' nelle attivita' lavorative, culturali, didattiche e di ricerca, favorendo con ogni mezzo e strumento l'accessibilita', la fruizione e la partecipazione delle stesse.

  25. L'Universita' garantisce agli studenti spazi e attrezzature adeguati per favorire la fruizione dell'attivita' didattica e per l'esercizio del diritto di assemblea, secondo la normativa vigente, nonche' per attivita' di iniziativa studentesca, secondo modalita' definite in un apposito regolamento.

    Art. 6.

    Ricerca scientifica

  26. L'Universita' favorisce l'accesso delle proprie componenti ai fondi destinati alla ricerca universitaria, promuove e sostiene la partecipazione a programmi di ricerca dello Stato, di Enti pubblici o privati e di istituzioni ed enti comunitari, stranieri ed internazionali, nel rispetto della normativa vigente.

  27. L'Universita' promuove e sostiene la ricerca di base quale attivita' fondante dei propri compiti, individuando specifici finanziamenti.

  28. L'Universita' promuove e riconosce il merito scientifico attraverso sistemi di valutazione e divulgazione dei risultati della ricerca e riscontri nell'assegnazione delle risorse.

  29. L'Universita' assicura l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonche' la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca anche presso centri italiani, comunitari, stranieri ed internazionali, come previsto dalla legislazione vigente.

  30. L'Universita', nel riconoscere l'importanza della ricerca scientifica finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, vigila affinche' l'instaurazione e lo svolgimento di tali rapporti siano...

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