DECRETO RETTORALE 13 aprile 2012 - Emanazione del nuovo statuto. (12A04692)

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204 «Riordinamento della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri di Siena e dell'Universita' per Stranieri di Perugia»;

Visto lo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 165 del 15 dicembre 1992, nel testo vigente;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;

Preso atto che l'art. 2, comma 3, della succitata legge n. 240/2010 contempla una deroga a quanto, in via generale e obbligatoriamente, e' disposto per gli Atenei statali, prevedendo che: «... Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, proprie modalita' di organizzazione, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attivita' amministrativa e accessibilita' delle informazioni relative all'ateneo di cui al comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168...»;

Considerato che l'Universita' per Stranieri di Perugia, istituita con la sopra richiamata legge n. 204/1992 che la configura quale istituto superiore statale ad ordinamento speciale, appartiene alla tipologia di istituti come definita dal sopra riportato comma 3 dell'art. 2 della legge n. 240/2010;

Visto il D.R. n. 134 del 21 aprile 2011 con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione preposta all'elaborazione delle modifiche dello Statuto di Ateneo, ai sensi del comma 5 del succitato art. 2;

Vista la deliberazione n. 1 del 28 luglio 2011, con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso unanime parere favorevole, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della stessa legge n. 240/2010, in merito all'adozione del nuovo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Perugia;

Vista la deliberazione n. 1 del 28 luglio 2011, con la quale il Consiglio accademico all'unanimita' ha adottato il nuovo Statuto dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della sopra richiamata legge n. 240/2010;

Vista la nota rettorale prot. n. 7806 del 29 luglio 2011, con la quale il nuovo Statuto e' stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai fini dell'esercizio del controllo ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, come richiamato dall'art. 2, comma 7, della citata legge n. 240/2010;

Vista la nota prot. n. 5103 del 29 novembre 2011, con la quale la Direzione generale per l'Universita' del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha formulato alcune osservazioni e richieste di modifica rispetto al testo statutario;

Preso atto che l'apposita Commissione ha formulato una proposta di modifica del testo statutario conformandolo per la gran parte alle osservazioni de quo;

Vista la deliberazione n. 1 del 26 marzo 2012, con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito all'adozione del testo definitivo del nuovo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Perugia, con le modifiche proposte dalla suddetta Commissione a seguito delle osservazioni mosse dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'esercizio del controllo ai sensi delle leggi n. 168/1989 e n. 240/2010;

Vista la deliberazione n. 1 del 26 marzo 2012, con la quale il Consiglio accademico ha adottato il testo definitivo del nuovo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Perugia, con le modifiche proposte dalla suddetta Commissione a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'esercizio del controllo ai sensi delle leggi n. 168/1989 e n. 240/2010;

Vista la nota rettorale prot. n. 2933 dell'11 aprile 2012, con la quale il sopra detto testo definitivo del nuovo Statuto dell'Ateneo e' stato trasmesso nuovamente al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Ritenuto che sia stato utilmente completato l'iter amministrativo previsto per l'adozione del nuovo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Perugia,

Decreta:

Art. 1

E' emanato il nuovo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Perugia, adottato dal Consiglio accademico con deliberazione n. 1 del 26 marzo 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo che viene allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrale e sostanziale.

Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana unitamente allo Statuto di cui al precedente art. 1.

Art. 3

Il nuovo Statuto di Ateneo di cui al precedente art. 1 entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sostituisce il vigente Statuto di cui alle premesse.

Perugia, 13 aprile 2012

Il Rettore: Giannini

Allegato A

UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA

STATUTO

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1.

Natura, missione istituzionale e strumenti operativi dell'Universita'

  1. L'Universita' per Stranieri di Perugia, di seguito nominata «Universita'», istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, e' un'istituzione pubblica di alta cultura ad ordinamento speciale ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 204. Essa promuove e organizza lo svolgimento di attivita' di formazione e ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua, della cultura e della civilta' italiane, al dialogo interculturale, alla comunicazione e alla cooperazione internazionale, in raccordo con il territorio e le istituzioni di esso rappresentative e con le istituzioni nazionali e internazionali che perseguono scopi affini.

  2. Il presente Statuto ne stabilisce l'ordinamento autonomo in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione Italiana e ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge del 9 maggio 1989, n. 168.

  3. L'Universita' ha sede in Perugia, presso Palazzo Gallenga-Stuart, e puo' istituire sedi operative in Italia e all'estero.

  4. L'Universita' puo' partecipare a enti, societa', fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alla propria missione. Favorisce, inoltre, la costituzione di spin-off universitari aventi come oggetto lo sviluppo e l'utilizzazione imprenditoriale di nuovi prodotti e servizi.

    Art. 2.

    Principi ispiratori

  5. L'Universita' afferma il proprio carattere pluralistico e laico e la propria indipendenza da ogni condizionamento ideologico, confessionale, economico, e da ogni forma di discriminazione riguardo al genere e all'origine etnica o geografica.

  6. In attuazione dei principi costituzionali, l'Universita' contribuisce, nei limiti dei propri mezzi e competenze, a promuovere e garantire:

    la liberta' di insegnamento e la libera attivita' di ricerca dei docenti, assicurando i necessari strumenti e attivando gli opportuni incentivi;

    la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale e la loro diretta partecipazione ai relativi processi;

    l'accesso ai piu' alti gradi di studio per gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, rimuovendo gli ostacoli a una effettiva uguaglianza di opportunita';

    l'adozione di sistemi di valutazione per misurare la qualita' dell'attivita' didattica e di ricerca, nonche' l'efficacia e l'efficienza dell'attivita' di servizio delle proprie strutture;

    la pubblicita' e la trasparenza della propria attivita'.

  7. L'Universita' promuove e sostiene la tutela della proprieta' intellettuale generata a seguito di attivita' istituzionali.

  8. L'Universita' promuove i processi di internazionalizzazione, anche ai fini della realizzazione di uno spazio europeo e internazionale della ricerca, dell'istruzione superiore e dell'alta formazione.

  9. L'Universita' promuove lo sviluppo delle relazioni con i propri ex studenti, attraverso la costituzione di un'associazione che favorisca le occasioni di contatto e scambio interculturale e lo sviluppo internazionale dell'Ateneo.

  10. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Universita' opera come comunita' di docenti, studenti e personale tecnico e amministrativo, assumendo come valori di riferimento i diritti umani, l'accoglienza, la solidarieta' internazionale e la salvaguardia dell'ambiente.

  11. L'Universita' pone come valore fondamentale il benessere della comunita' universitaria nei luoghi di studio e di lavoro e a tale scopo:

    si dota di un Codice Etico che determina i valori fondamentali della comunita' universitaria;

    predispone strumenti e strategie di prevenzione per migliorare la sicurezza e la qualita' complessiva delle proprie attivita', nonche' a favore dei soggetti diversamente abili;

    definisce regole e obiettivi volti ad ottimizzare la sostenibilita' ambientale della propria attivita'.

    Art. 3.

    Patrimonio

  12. L'Universita' trae i mezzi necessari al proprio funzionamento:

    1. dai trasferimenti dello Stato;

    2. da forme autonome di finanziamento, quali contributi di enti e di privati, proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni;

    3. dai proventi delle tasse...

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