DECRETO RETTORALE 7 luglio 2009 - Modificazioni allo statuto. (09A08560)

IL RETTORE

Visto l'art. 33, comma 6 della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 9;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito con modificazioni nella legge 5 novembre 1996, n. 573, concernente le deliberazioni dei nuovi statuti delle Universita' libere;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.I. del 17 aprile 2003;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2004 - supplemento ordinario n. 48, che istituisce la Universita' Telematica Guglielmo Marconi;

Visto lo statuto di questo Ateneo approvato con decreto ministeriale 1° marzo 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale 2 maggio 2005, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005;

Visto il decreto rettorale 7 aprile 2006, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 88 del 14 aprile 2006;

Visto il decreto rettorale 15 maggio 2008, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 127 del 31 maggio 2008;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 23 aprile 2009 con la quale e' stato approvato il nuovo statuto dell'Ateneo e disposto l'inoltro al Ministero per il controllo di legittimita' e di merito;

Vista la nota ministeriale prot. n. 2547 del 6 luglio 2009 con la quale, ai sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 168 del 1989, il M.I.U.R. ha comunicato di non aver osservazioni da muovere in relazione alle proposte modifiche statutarie;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il nuovo statuto della Universita' degli studi Guglielmo Marconi - Telematica - secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Lo statuto di cui all'art. 1 entra in vigore contestualmente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto e' acquisito alla raccolta interna di questa Amministrazione ed inviato al Ministero della giustizia per la prevista pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2009

Il rettore: Briganti

Allegato

STATUTO

Art. 1.

  1. E' istituita l' Universita' degli studi «Guglielmo Marconi» - Telematica di seguito denominata Universita', con sede centrale in Roma.

  2. L'Universita' nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione Italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella societa', di sviluppare la loro personalita' e il rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali.

  3. Per il perseguimento di tali obiettivi, l'Universita' degli studi «Guglielmo Marconi» ai sensi dell'art. 26 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza anche in modalita' blended. A tale fine l'Universita' adotta ogni idonea iniziativa, anche di carattere logistico, per rendere accessibili agli studenti i propri corsi di studio e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.

  4. L'Universita' appartiene alla categoria delle Istituzioni previste dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed e' dotata di personalita' giuridica.

  5. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformita' alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.

    Art. 2.

  6. L'Universita' e' promossa e sostenuta dalla Fondazione «Tertium», con sede a Roma, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

  7. Allo sviluppo dell'Universita' potranno altresi' concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori. A tale scopo concorre allo sviluppo dell'Ateneo, mediante l'utilizzo del proprio patrimonio immobiliare, la Fondazione «Marsilio Ficino», con sede in Roma.

  8. Al mantenimento dell'Universita' sono altresi' destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonche' tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.

  9. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Universita' sviluppa la ricerca e svolge attivita' didattiche sperimentali nonche' attivita' a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.

  10. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.

  11. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Universita' garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.

    Art. 3.

    Sono organi centrali dell'Universita':

    1. il Consiglio di amministrazione;

    2. il Presidente;

    3. il rettore;

    4. il Senato Accademico;

    5. il Nucleo di valutazione interno;

    6. il Collegio dei revisori dei Conti.

      Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:

    7. i Consigli di facolta';

    8. i Dipartimenti.

      Art. 4.

  12. Il Consiglio di Amministrazione e' cosi' composto:

    1. sei componenti nominati dalla Fondazione «Tertium»;

    2. sei componenti nominati dalla Fondazione «Marsilio Ficino»;

    3. il rettore.

  13. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a...

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