DECRETO RETTORALE 4 luglio 2011 - Modifica dello Statuto. (11A09434)

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e s.m.i.;

Visto l'art. 33, ultimo comma della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 relativa all'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto rettorale n. 209/2011 di istituzione dell'organo previsto dall'art. 2, comma 5 della legge n. 240/2010 deputato alla predisposizione delle modifiche statutarie in coerenza con i precetti della medesima legge n. 240/2010;

Tenuto conto che con nota prot. n. 3853/2011 l'Ateneo ha trasmesso il testo dello Statuto regolarmente approvato dagli Organi collegiali dell'Ateneo al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca al fine di consentirne il controllo di legittimita' e di merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 9 e 10 della legge n. 169/89;

Vista la nota prot. n. 2036 del 13 giugno 2011 con la quale il MIUR, Dipartimento per l'Universita', AFAM e per la ricerca ha fatto pervenire le proprie osservazioni in merito al sopra menzionato Statuto dell'Universita' degli studi di Catanzaro;

Visto il parere favorevole espresso da C.d.A. nella seduta del 29 giugno 2011 in merito alla proposta - gia' approvata dall'Organo di cui all'art. 2, comma 5 della legge n. 240/2010 - di adeguamento dello Statuto di Ateneo alle osservazioni del Ministero;

Vista la delibera del Senato accademico assunta nell'adunanza del 30 giugno 2011 con la quale e' stato approvato il testo del citato Statuto dell'Ateneo adeguato ai precetti della legge n. 240/2010 ed emendato alla luce delle osservazioni del Ministero espresse, in proposito, nella nota prot. 2036 del 13 giugno 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei precetti espressi dalla legge n. 240/2010 e' emanato lo Statuto dell'Universita' degli Studi Magna Græcia di Catanzaro allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Catanzaro, 4 luglio 2011

Il rettore: Saverio Costanzo

Allegato

UNIVERSITA' DEGLI STUDI

MAGNA GRÆCIA

DI CATANZARO

STATUTO

Art. 1.

Principi Generali

  1. L'Universita' degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro e' una comunita' di studio avente come fine lo sviluppo della ricerca scientifica e la trasmissione della conoscenza.

  2. L'Universita' ispira la propria azione e la propria organizzazione alla Costituzione, e, in particolare, ai principi della democrazia pluralista e della solidarieta'. Si impegna, altresi', nella propria organizzazione amministrativa, ad attuare l'efficienza, l'efficacia, l'imparzialita' e la democraticita', ispirandosi alle leggi della Repubblica Italiana e alla Magna Carta sottoscritta dalle Universita' europee.

  3. L'Universita' assume come suoi valori fondamentali la liberta' di ricerca e la liberta' di insegnamento tra loro correlate al fine di contribuire al progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.

  4. L'Universita' e' un'istituzione di alta cultura con personalita' giuridica propria e autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.

  5. L'Universita' promuove il diritto allo studio, la crescita culturale, professionale e sociale degli studenti anche mediante il rafforzamento dell'internazionalizzazione con conseguente maggiore mobilita' dei docenti e degli studenti, e lo sviluppo di programmi e iniziative di studio e ricerca.

  6. L'Universita' predispone e realizza progetti di attivita' e sviluppo annuali e pluriennali, concorrendo alla determinazione dei piani pluriennali di sviluppo del sistema universitario regionale e nazionale.

  7. L'Universita' e' attenta ai bisogni della comunita', alla quale, nel rispetto della propria autonomia istituzionale, assicura la collaborazione nei campi della formazione e dello sviluppo, e promuove l'integrazione tra ricerca scientifica e sistema produttivo.

  8. L'Universita' promuove iniziative dirette alla tutela dell'ambiente naturale, paesaggistico e architettonico e della qualita' della vita.

    Art. 2.

    Logo e Motto

    Il logo dell'Universita' «Magna Græcia» riproduce una moneta brettia (III secolo a.C.) raffigurante i Dioscuri a cavallo e, sotto, la scritta BPETTIWN. L'altra faccia della moneta mostra la testa dei Dioscuri. Il motto dell'Ateneo e': Dubium sapientiæ initium. I colori dello stendardo dell'Universita' sono l'oro del logo e il rosso affiancato dal verde e dal blu.

    Art. 3.

    Organi

    Gli organi dell'Universita' sono:

    1) il Rettore;

    2) il Senato Accademico;

    3) Il Consiglio di Amministrazione;

    4) Il Collegio dei revisori dei conti;

    5) Il Nucleo di valutazione;

    6) Il Direttore Generale.

    Art. 4.

    Rettore

    Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Universita'.

  9. Il Rettore:

    1. ha poteri di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche;

    2. e' responsabile del corretto funzionamento delle strutture dell'Universita', al fine di assicurare il perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

    3. ha la responsabilita' di garantire l'osservanza delle normative vigenti, dello Statuto e dei principi generali in esso sanciti, il buon funzionamento dell'amministrazione e delle strutture didattiche e scientifiche, i diritti e i doveri del personale e degli studenti, anche mediante l'adozione di direttive per la corretta applicazione dell'ordinamento universitario;

    4. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne predispone il relativo ordine del giorno, ne coordina le attivita' e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;

    5. propone al Consiglio di Amministrazione:

      - il documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;

      - il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;

      - la nomina del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;

    6. ha poteri di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalita' previste dal presente Statuto ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010;

    7. stipula contratti e convenzioni;

    8. emana lo Statuto, i Regolamenti e i successivi atti di modifica, nonche' il Manifesto degli studi annuale e i relativi bandi per l'ammissione degli studenti;

    9. propone al Senato Accademico le sanzioni da comminare in caso di violazioni del codice etico che non ricadano nell'ambito del collegio di disciplina e comunque non puo' comminare sanzioni superiori alla censura;

    10. in caso di necessita' e urgenza assume sotto la sua responsabilita' gli atti di competenza degli altri Organi di governo dell'Ateneo portandoli a ratifica alla prima occasione utile;

    11. ha ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.

  10. Il Rettore viene eletto, con le modalita' precisate nel presente articolo, tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le Universita' italiane, a seguito di presentazione di candidatura ufficiale che deve essere depositata entro 10 giorni dalla data di indizione delle elezioni da parte del Decano dell'Ateneo. La votazione di primo turno dovra' essere svolta dopo almeno 15 giorni dalla data di indiziane delle elezioni e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa data. Le elezioni sono indette dal Decano almeno un mese prima dalla scadenza naturale del mandato del Rettore.

  11. L'elettorato passivo per la carica di Rettore e' riservato ai docenti di cui al comma 2 che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

  12. L'elettorato attivo spetta:

    - ai professori di ruolo di I e II fascia;

    - ai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato i cui voti saranno calcolati nella misura di un voto per ogni tre preferenze espresse, con arrotondamento calcolato secondo le norme del regolamento elettorale;

    - al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, i cui voti saranno calcolati nella misura di un voto per ogni dieci preferenze espresse, con arrotondamento calcolato secondo le norme del regolamento elettorale;

    - ai componenti della Consulta degli studenti, ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Nucleo di Valutazione, i cui voti saranno calcolati nella misura di un voto per ogni tre preferenze espresse, con arrotondamento calcolato secondo le norme del regolamento elettorale.

  13. Nel primo turno per l'elezione del Rettore, la seduta e' valida se partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, calcolata ai sensi del comma 4 del presente articolo.

    Nel caso di non validita' della suddetta seduta per mancanza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la votazione di primo turno sara' ripetuta per una sola volta, con gli stessi requisiti di validita' della seduta, a distanza di sette giorni dalla prima.

    Nel primo turno, il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti validi (voti espressi e schede bianche), calcolati ai sensi del comma 4 del presente articolo e secondo le norme di dettaglio del Regolamento elettorale.

    Nel caso di non elezione nel primo turno per mancata validita' di entrambe le sedute elettorali, o per mancato raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti validi si procedera' ad un secondo turno elettorale.

    Nel secondo turno, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto, viene eletto Rettore il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti calcolati ai sensi del comma 4.

    Le votazioni successive alla prima si svolgono a distanza di sette giorni l'una dall'altra.

    Fermo restando quanto previsto dallo Statuto, le norme di...

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