DECRETO RETTORALE 23 aprile 2012 - Emanazione del nuovo Statuto. (12A05368)

IL RETTORE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con la quale e' istituita l'Universita' degli Studi di Trento;

Vista la legge 19 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 11 luglio 1980, n. 382 relativo al riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Trento, emanato con DR 395 del 14 luglio 2008;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2010), che prevede il passaggio di competenze in materia di Universita' degli studi di Trento dallo Stato alla Provincia autonoma di Trento;

Vista la legge n. 240 di data 30 dicembre 2010, che ha dettato nuove norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento;

Visto il decreto legislativo n. 142 di data 18 luglio 2011, che ha introdotto le norma di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Universita' degli studi;

Vista la proposta di Statuto approvata all'unanimita' dal Senato Accademico nella seduta del 5 marzo 2012, ed emendata successivamente nella seduta del 17 aprile 2012;

Visto la delibera n. 784 del 20 aprile 2012 della Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Trento, con la quale la Provincia esercita con esito positivo il potere di controllo di legittimita' e di merito previsto dall'art. 4, comma 5 del decreto legislativo n. 142 di data 18 luglio 2011, non avendo rilievi di legittimita' e richieste di riesame;

Tutto cio' premesso;

Decreta:

  1. e' emanato lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Trento, secondo il testo allegato che forma parte integrante del presente decreto (allegato 1);

  2. lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data del presente decreto.

Trento, 23 aprile 2012

Il rettore: Bassi

STATUTO

Allegato 1 - allegato e parte integrante del DR n. 167-RET del

23/4/2012

Si compone di n. 11 fogli (pagine da 1 a 21)

PARTE I - PRINCIPI E FUNZIONI

ART. 1 - ISTITUZIONE E AUTONOMIA DELL'UNIVERSITA' 1. L'Universita' degli studi di Trento, di seguito denominata Universita' o Ateneo, e' un'istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione. Essa garantisce la liberta' di ricerca, di insegnamento e di apprendimento in quanto strumento di sviluppo umano, di affermazione democratica e di dignita' sociale. Agisce in piena indipendenza, favorendo il dialogo e il pluralismo delle idee, e nel rispetto del proprio Codice etico. 2. L'Universita' e' parte del sistema universitario statale ed e' dotata di una speciale autonomia, assicurata dal D.Lgs. 142/2011, anche in forza della quale essa opera collocandosi attivamente nello Spazio Europeo della Ricerca e dell'Istruzione Superiore. 3. L'Universita' ha sede in Trento e puo' istituire sedi decentrate. 4. Il sigillo dell'Universita' raffigura l'aquila di Trento e l'araba fenice, con la scritta "Athesina Studiorum Universitas". Insieme al logotipo esso forma il marchio dell'Universita'.

ART. 2 - FINALITA' E FUNZIONI DELL'UNIVERSITA' 1. L'Universita' opera per lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze e del sapere critico e pone la ricerca a fondamento della propria offerta formativa, culturale e professionale. 2. Riconosce, nello svolgimento della propria funzione formativa, la centralita' dello studente. 3. Persegue il miglioramento costante della qualita' della ricerca e dell'insegnamento e il rafforzamento della propria dimensione internazionale, ponendosi in rete con qualificati atenei e centri di ricerca italiani e stranieri. 4. Individua un progetto strategico, identificando gli ambiti fondamentali per il proprio profilo distintivo e il proprio posizionamento nazionale e internazionale. 5. Opera le proprie scelte in base ai risultati di appropriati processi di valutazione e pone in atto politiche di attrazione, fondate su merito e competenze, nei confronti dei professori, dei ricercatori, del personale amministrativo e tecnico e degli studenti, sostenendole con adeguate misure di supporto anche alla residenzialita'. 6. Collabora con il sistema scolastico favorendo l'orientamento alla scelta universitaria consapevole e la formazione degli insegnanti. 7. Agevola l'inserimento lavorativo dei suoi laureati e dottori di ricerca, adeguando i propri profili formativi e professionali all'evoluzione del mercato del lavoro e alle esigenze della societa'; appoggia il coinvolgimento degli alumni e delle loro associazioni nelle attivita' istituzionali dell'Ateneo. 8. Sostiene la circolazione della conoscenza, anche attraverso l'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica, e incentiva il trasferimento dei risultati tecnico-scientifici e la loro valorizzazione tramite iniziative imprenditoriali accademiche. 9. Entra in relazione con il tessuto sociale e produttivo del territorio, anche organizzando specifiche occasioni di confronto con le parti economiche e sociali, mettendo a disposizione le proprie competenze e le proprie infrastrutture di servizio, al fine di promuoverne lo sviluppo e la competitivita' nazionale e internazionale attraverso l'innovazione e la formazione continua. 10. Consolida i propri rapporti con il contesto territoriale convocando, di norma annualmente, una Assemblea pubblica di Ateneo, aperta alla comunita' universitaria, alla comunita' locale e alle sue rappresentanze e istituzioni, per illustrare ad esse l'attivita' dell'Ateneo e i suoi riflessi sul territorio, e raccoglierne valutazioni e suggerimenti sugli indirizzi generali.

PARTE II - ORGANI CENTRALI DI ATENEO

ART. 3 - ORGANI CENTRALI DI ATENEO 1. Il governo dell'Ateneo si basa su un sistema duale fondato sulla distinzione di ruoli tra il Senato accademico, quale organo di indirizzo e governo scientifico-didattico, e il Consiglio di amministrazione, quale organo di indirizzo e governo economico-finanziario, di amministrazione e di controllo rispetto ai risultati attesi. 2. Sono organi centrali di governo di Ateneo: a) il Rettore; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Presidente del Consiglio di amministrazione; d) il Senato accademico. 3. Sono altresi' organi centrali di Ateneo: a) la Consulta dei Direttori; b) il Consiglio degli Studenti; c) il Nucleo di valutazione; d) il Collegio dei Revisori dei conti; e) il Direttore generale; f) il Collegio di disciplina.

CAPO PRIMO - IL RETTORE

ART. 4 - FUNZIONE E COMPITI DEL RETTORE 1. Il Rettore e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita', assicura unita' di indirizzo strategico tra gli organi di governo dell'Ateneo e svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche. Il Rettore e' il rappresentante legale dell'Universita'. 2. In particolare, il Rettore: a) elabora, congiuntamente al Senato accademico, il piano strategico pluriennale di Ateneo, e ne cura e coordina l'attuazione dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione; b) propone al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo annuale e pluriennale; c) presenta annualmente al Consiglio di amministrazione gli indirizzi della ricerca scientifica e l'offerta formativa adottati dal Senato accademico; d) predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano strategico di Ateneo e la sottopone al Consiglio di amministrazione contestualmente al bilancio consuntivo; e) individua tre professori di prima fascia quali componenti del Senato accademico; f) formula al Consiglio di amministrazione, d'intesa con il Presidente, la proposta per la nomina del Direttore generale; g) in caso di necessita' e urgenza assume, d'intesa con il Presidente del Consiglio di amministrazione, i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, presentandoli per la ratifica nella seduta immediatamente successiva; h) nomina tra i membri del Senato accademico il Prorettore vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; i) esercita ogni attribuzione demandatagli, nonche' ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi. 3. Il Rettore dura in carica sei anni e il suo mandato non e' rinnovabile.

ART. 5 - ELEZIONE DEL RETTORE 1. Il Rettore e' eletto fra i professori ordinari dell'Universita' degli studi di Trento o di altra universita', in servizio a tempo pieno, o che si impegnino a optare per il tempo pieno qualora eletti, e che abbiano presentato nei termini la propria candidatura. 2. Il profilo di coloro che hanno presentato la propria candidatura e' preventivamente valutato dal Comitato per le candidature a Rettore, composto da tre personalita' in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza richiesti per la carica di Rettore. I membri del Comitato sono designati uno dal Consiglio di amministrazione, uno dal Senato accademico e uno d'intesa dai predetti organi. 3. In via ordinaria, il Presidente del Consiglio di amministrazione provvede alla costituzione del Comitato per le candidature a Rettore almeno sei mesi prima della scadenza del mandato rettorale. Ove il Rettore cessi per una ragione diversa dalla normale scadenza del mandato, il Comitato e' nominato senza indugio, per...

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