CIRCOLARE 18 marzo 2014, n. 3/2014 - Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici - Articolo 1, commi 471 ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' per il 2014). (14A05676)

A tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 A tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'elenco ISTAT (art. 1, comma 2, legge n. 196 del 2009) 1. Introduzione. La presente circolare fornisce indicazioni e chiarimenti relativi all'applicazione delle disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici introdotte dalla legge di stabilita' per il 2014, ad integrazione di quanto gia' precisato, con riferimento alle precedenti disposizioni in materia, nella circolare n. 8 del 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. La circolare, in particolare, fa riferimento, oltre che alle nuove disposizioni della citata legge di stabilita', all'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012. Essa richiama altresi' alcune ulteriori disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici nel settore pubblico, che continuano a trovare applicazione. 2. Le precedenti disposizioni in materia di limiti retributivi. A fini di equita' e di contenimento della spesa nel settore pubblico, l'art. 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, che detta disposizioni in materia di trattamenti economici, impone un limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Per l'anno 2014, questo trattamento e' pari a €

311.658,53, come indicato dalla nota del Ministero della giustizia n. 6651 del 23 gennaio 2014. In attuazione di quanto previsto dal citato art. 23-ter, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 ha definito il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti, prevedendo che, ai fini del raggiungimento del limite, rilevano gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennita' e le voci accessorie, nonche' le eventuali remunerazioni per consulenze, collaborazioni o incarichi aggiuntivi conferiti da amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza. Se il trattamento retributivo onnicomprensivo percepito annualmente e' superiore al compenso spettante per la carica di primo presidente della Corte di cassazione, la retribuzione complessiva si riduce al limite indicato, secondo le modalita' applicative individuate dal paragrafo 1.3 della circolare n. 8 del 2012. 3. Le disposizioni introdotte dalla legge di stabilita' per il 2014. 3.1. L'ambito di applicazione. L'art. 1, comma 471, della legge di stabilita' per il 2014 interviene sull'ambito di applicazione dell'art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, precisandolo. La disposizione chiarisce che il limite retributivo ivi previsto si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, retribuzioni o emolumenti «comunque denominati», in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorita' indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Rispetto alla formulazione del citato art. 23-ter, dunque, viene chiarito che il limite riguarda anche il personale delle autorita' amministrative indipendenti, nonche' delle amministrazioni diverse da...

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