Determinazione della retribuzione convenzionale per la liquidazione delle rendite INAIL per i tecnici sanitari di radiologia medica con decorrenza 1?? luglio 2005.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 2003, che ha fissato la retribuzione convenzionale annua, ai fini del sopra citato art. 6 della legge n. 25/1983, con decorrenza 1° luglio 2003;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'lNAIL n. 262 del 1° giugno 2005;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2004 rispetto all'anno 2003, calcolata dall'ISTAT, pari al 2 per cento;

Considerato che non si e' verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione...

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