DECRETO 21 luglio 2010 - Determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, decorrenza 1° luglio 2010. (10A12816)

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che nel prevedere l'estensione a tutti i tecnici sanitari di radiologia medica, svolgenti attivita' lavorativa autonoma, delle disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive integrazioni (assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive) stabilisce, altresi', che la retribuzione convenzionale da assumere come base per la liquidazione delle rendite sia fissata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa Conferenza di servizi con il Ministro della sanita', su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che la stessa possa avere luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati ed agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissato all'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Considerato che negli anni dal 2005 al 2009 le retribuzioni accertate sono variate, per effetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in misura pari al 9,98 per cento, con una variazione quindi inferiore al 10 per cento, e che occorre...

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