Il restyling dell'art. 1137 c.c. in materia di impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale

AutoreArcangela Maria Tamburro
Pagine287-289
287
dott
Arch. loc. e cond. 3/2013
RIFORMA DEL CONDOMINIO
IL RESTYLING
DELL’ART. 1137 C.C.
IN MATERIA
DI IMPUGNAZIONE
DELLE DELIBERE
DELL’ASSEMBLEA
CONDOMINIALE
di Arcangela Maria Tamburro
La disciplina del condominio negli edif‌ici, contenuta
nel Libro III, Titolo VII, Capo II, artt. 1117 e ss. c.c., è stata
oggetto di importanti modif‌iche da parte della legge 11 di-
cembre 2012, n. 220, pubblicata nella Gazzetta Uff‌iciale n.
293 del 17 dicembre 2012; in particolare, per quel che qui
interessa, la disciplina dell’impugnazione delle delibere
dell’assemblea condominiale prevista dall’art. 1137 c.c.,
articolo sostituito dall’art. 15 dell’anzidetta legge, che en-
trerà in vigore tra sei mesi in ossequio al disposto dell’art.
32 della medesima legge.
Prima della riforma, il testo dell’art. 1137 c.c. recitava
così: “Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli
articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condòmini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al rego-
lamento di condominio ogni condomino dissenziente può
fare ricorso all’autorità giudiziaria, ma il ricorso non so-
spende l’esecuzione del provvedimento, salvo che la so-
spensione sia ordinata dall’autorità stessa.
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decaden-
za, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deli-
berazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione
per gli assenti.”
Dopo la riforma, il testo dell’art. 1137 c.c., come so-
stituito dall’art. 15 della suddetta legge, così recita: “Le
deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condòmini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regola-
mento di condominio ogni condomino assente, dissenzien-
te o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone
l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che
decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o
astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione
per gli assenti.
L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione
della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata
dall’autorità giudiziaria.
L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima
dell’inizio della causa di merito non sospende né interrom-
pe il termine per la proposizione dell’impugnazione della
deliberazione. Per quanto non espressamente previsto,
la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro
IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione dell’art.
669-octies, sesto comma, del c.p.c..”
Confrontando la versione ante e post riforma dell’ar-
ticolo in esame, si notano subito le sostanziali novità e
modif‌iche introdotte dal legislatore. Ma procediamo con
ordine.
Il primo comma della norma in oggetto, relativo alla
obbligatorietà delle deliberazioni prese dall’assemblea per
tutti condòmini, è rimasto inalterato, al contrario, invece,
del secondo comma, che ha subito una sorta di “restauro”
strutturale signif‌icativo. Innanzitutto, vengono meglio
qualif‌icati i condòmini che possono proporre impugnazio-
ne avverso le deliberazioni contrarie alla legge o al regola-
mento di condominio chiedendone l’annullamento. Infatti,
nel testo così come riformato, la norma specif‌ica che deve
trattarsi di condomino assente, dissenziente o, questa è
l’aggiunta, astenuto. In quest’ultimo caso, deve farsi no-
tare che il legislatore si è attenuto all’orientamento inter-
pretativo della giurisprudenza di legittimità, formatosi sul
testo precedente che prevedeva quali legittimati solo le
f‌igure dei condòmini assenti e dissenzienti, orientamento
secondo cui il condomino astenuto deve essere equiparato
al condomino dissenziente e, pertanto, è legittimato ad
impugnare la deliberazione impugnabile (in questo senso,
Cass. 9 gennaio 1999 n. 129).
In secondo luogo, scompare il termine “ricorso”, che
ha dato vita all’annosa vicenda della forma dell’atto pro-
cessuale da adottare per l’impugnazione delle delibere
condominiali “ricorso o citazione”, poi, come è noto, risol-
ta dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 8491 del 14 aprile
2011, in favore dell’atto di citazione (1). Infatti, la norma
riformata si esprime genericamente in questi termini: “può
adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento”,
lasciando evincere che l’unica forma di atto processuale
per adire l’autorità giudiziaria è quella ordinaria dell’atto
di citazione e, al tempo stesso, eliminando così ogni sorta
di futile contrasto giudiziario in merito alla forma proces-
suale.
Ancora, in merito all’autorità giudiziaria competente a
decidere sull’impugnazione in oggetto, il legislatore, uti-
lizzando nuovamente il riferimento generico all’autorità
giudiziaria e, quindi, non specif‌icando quale sia l’organo
giudicante competente, lascia palesemente intendere che
la competenza in materia di impugnazione delle delibere
dell’assemblea condominiale possa spettare tanto al Giu-
dice di Pace quanto al Tribunale in composizione mono-
cratica in virtù dell’applicazione dei criteri di competenza
per valore, ma anche, in casi particolari, per materia.
Infatti, qualora la delibera assembleare che si impugna
abbia per oggetto materie che rientrino nei concetti di
misura e modalità d’uso dei servizi di condominio di case,
troverebbe applicazione il criterio della competenza per
materia previsto dall’art. 7, comma 3, n. 2, c.p.c. e, quindi,

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