DECRETO 22 giugno 2009 - Criteri e modalita'' di restituzione, fino ad un massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, del deposito cauzionale versato dai concessionari della rete telematica, di cui all''articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni. (09A08474)

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha tra l'altro disposto che: «Per una piu' efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonche' per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.»;

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modficazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;

Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modficazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e dellefinanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 4 dicembre 2003 recante «Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T. U.L.P.S.;

Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;

Visto l'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nel sostituire il comma 6 del T.U.L.P. ha previsto, con l'introduzione delle lettere a) e b) nel medesimo comma, le nuove caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro, ai fini della loro idoneita' per il gioco lecito;

Visto l'art. 1, comma 530, della stessa legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto:

lettera a) «... gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilita' della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

lettera b) «... il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'art. 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e' fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007»;

lettera c) «... l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dal 10 gennaio 2007, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:

1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto alla lettera a);

2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.»;

Visto l'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, che ha disposto: «L'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'importo dello 0,5 per cento di cui alla lettera c) del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale e' dato dallo 0,8 per cento di cui alla lettera b) del...

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