Restituzione della cosa locata

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    Le massime qui riprodotte sono state estratte dalla banca-dati della CASA EDITRICE LA TRIBUNA; quelle della Corte di Cassazione senza l'indicazione degli estremi di pubblicazione sono massime ufficiali del C.E.D.

Le precedenti Rassegne di giurisprudenza pubblicate in questa Rivista hanno riguardato, rispettivamente, Aree verdi condominiali (1999, 1021); Autorimesse e posti-auto condominiali (1995, 455); Barriere architettoniche (1999, 475); Canne fumarie (1995, 915); Il rapporto di portierato (1998, 607); Il recesso del conduttore (1997, 141); Il sottotetto condominiale (1997, 493); Il supercondominio (1996, 113); Il verbale dell'assemblea condominiale (1999, 693); I muri condominiali (1996, 793); I patti in deroga (1995, 191); L'ascensore condominiale (1996, 275); La sopraelevazione negli edifici condominiali (1996, 983); L'assistenza della forza pubblica (1996, 601); La nuova legge sulle locazioni abitative (2000, 137); La successione nel contratto di locazione (1988, 125); Le antenne condominiali (1999, 159); Le esigenze abitative di natura transitoria (1996, 435); Le obbligazioni principali del conduttore (1999, 323); Le obbligazioni principali del locatore (1998, 769); Miglioramenti apportati alla casa locata (1998, 451); Recesso del locatore e ripristino del rapporto (1997, 693); Riscaldamento e risparmio energetico (1998, 273); Sicurezza degli impianti condominiali (1999, 873); Sul deposito cauzionale (1997, 887); Uso promiscuo dell'immobile locato (1997, 309); Uso della cosa comune condominiale (1997, 1073).

La responsabilità del conduttore per il ritardo nella riconsegna della cosa locata ha carattere contrattuale traendo origine dal patto di restituire la cosa avuta in temporaneo godimento alla scadenza del rapporto locatizio.

* Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 1986, n. 6184, Cervello c. Italnoleggi.

In tema di esecuzione di sentenza provvisoriamente esecutiva con la quale il conduttore è stato condannato al rilascio nell'immobile locato, il giudice dell'appello - in sede di inibitoria ex art. 351 cod. proc. civ. - può soltanto, concedendo la sospensione o la revoca dell'esecuzione provvisoria, incidere sull'esecutorietà della sentenza (e, quindi, sul titolo esecutivo), ma non sul tempo della concreta esecuzione, le cui questioni restano devolute alla competenza del giudice dell'esecuzione. Consegue che i procedimenti diretti alla dilazione, graduazione e sospensione degli sfratti (nella specie: sospensione disposta dalla L. n. 118 del 1985) sono devoluti al giudice dell'esecuzione, restando interdetto al giudice dell'appello fissare - nel provvedimento con il quale rigetta la richiesta di inibitoria - la data del rilascio.

* Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 1987, n. 456, Di Benedetto c. Giarrizzo.

L'obbligo di cui all'art. 1591 cod. civ. gravante sul conduttore in mora a restituire la cosa, va riguardato nell'ambito del risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ.; ne consegue che la controversia concernente tale risarcimento esula dalle questioni relative alla determinazione del canone di locazione e resta aliena alla competenza per materia del pretore stabilita dall'art. 45 della L. n. 392/1978, norma innovativa rispetto alla precedente normativa vincolistica (art. 29, L. n. 253/1950) la quale devolveva a tale giudice sia le controversie relative alla misura del canone che quelle concernenti ogni altro corrispettivo.

* Pret. civ. Roma, 20 dicembre 1988, n. 01 Marimonti c. Termignone, in questa Rivista 1989, 781.

Qualora l'immobile venga rilasciato ingombro delle cose del conduttore, non è integrato l'inadempimento dell'obbligo di restituzione di cui all'art. 1591 cod. civ., ma l'inesatto adempimento di tale obbligo e, conseguentemente, il risarcimento del danno che dall'inesatto adempimento deriva non è suscettibile della liquidazione legale operata dall'art. 1591 cod. civ., ma di una liquidazione che il giudice deve di volta in volta operare, in relazione alla consistenza ed alla quantità delle cose che il conduttore abbia lasciato nell'immobile.

* Trib. civ. Milano, sez. X, 20 febbraio 1989, n. 1494...

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