La restituzione degli atti al P.M.: l'erronea asserzione di nullità del decreto di citazione a giudizio e la conseguente regressione del provvedimento è da ritenersi abnorme?
Autore | Carlo Dell'Agli |
Pagine | 105-110 |
399
Rivita penale 4/2017
Varie
LA RESTITUZIONE DEGLI
ATTI AL P.M.: L’ERRONEA
ASSERZIONE DI NULLITÀ
DEL DECRETO DI CITAZIONE
A GIUDIZIO E LA CONSEGUENTE
REGRESSIONE DEL
PROVVEDIMENTO
È DA RITENERSI ABNORME?
di Carlo Dell’Agli
SOMMARIO
1. Premessa. 2. La vicenda. 3. Il decisum delle varie Corti. 4.
Il principio di tassatività delle impugnazioni: nullità degli atti
e i suoi effetti. 5. Note conclusive.
1. Premessa
Più di una volta le Sezioni semplici della Cassazione
hanno dovuto affrontare una vicenda processuale rimet-
tendo alle Sezioni Unite il ricorso con l’invito di precisa-
re le eventuali soluzioni sull’eventuale considerazione
dell’abnormità del provvedimento con cui il giudice del
dibattimento, stimata in maniera erronea la nullità della
notificazione all’imputato dell’avviso di conclusione delle
indagini preliminari, sia portato ad affermare la nullità
del decreto di citazione a giudizio rimettendo, così, gli atti
all’organo della pubblica accusa.
La problematica della definibilità degli atti processuali
abnormi, che molte volte ha impegnato le Corti nel risolve-
re la dibattuta questione, è tesa a fronteggiare circostanze
d’impassegenerate dalla scelta attuativa di provvedimenti
che, in relazione alla propria struttura e alla funzione, si
rivelavano lontani dall’ordinamento.
Quindi, nel valutare la fondatezza del tema, molte Corti
hanno composto il contrasto reperibile in sede di legittimi-
tà sullaquaestiose sia abnorme il provvedimento con cui
il giudice del dibattimento, ritenuta la mancata notifica-
zione all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini
preliminari, disponga la restituzione degli atti al Pubblico
Ministero dopo avere dichiarato per errore la nullità del
decreto di citazione a giudizio.
In tale prospettiva, le stesse Corti hanno ritenuto che
non è abnorme, poiché espressione di un potere ricono-
sciuto dall’ordinamento, il provvedimento con cui il giu-
dice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione
dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, in-
vero regolarmente notificato, dispone la restituzione degli
atti al P.M. dichiarando, seppure per errore, la nullità del
decreto di citazione a giudizio (1).
Quindi, le varie Corti nell’affrontare fondamentalmente
la tematica della abnormità del provvedimento del giudice
del dibattimento ed in linea con il proprio orientamento,
hanno sanato un contrasto giurisprudenziale (2).
2. La vicenda
Alcune considerazioni s’impongono immediatamente
traendo lo spunto da una delle molteplici decisioni, la cui
questione concerne la mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice in relazione ad una fattispecie
di cui all’art. 388 c.p. commesso da due imputati. Il giu-
dice, nell’individuare la nullità della notifica dell’avviso di
conclusione delle indagini ad entrambi gli imputati, pro-
cedeva all’affermazione dichiarativa di nullità del decreto
di citazione in giudizio, ordinando la trasmissione degli
atti alla segreteria della pubblica accusa.
Ma, avverso tale provvedimento, il Procuratore della
Repubblica ricorrendo per cassazione rimarcava che il
giudice era incorso in errore, essendo state le notifiche ri-
tualmente realizzate a mezzo posta, per cui era stato gene-
rato l’effetto abnorme della restituzione degli atti al P.M.
con l’indebita regressione del procedimento e chiedendo,
quindi, l’annullamento dell’ordinanza.
Le Sezioni Unite, più volte impegnate su tale fattispe-
cie, hanno fatto risaltare il fine affrontando circostanze
d’impassegenerate dall’utilizzo di rimedi la cui struttura
o la funzione delineano l’estraneità all’ordinamento.
In buona sostanza, il concetto di “...abnormità dell’atto
processuale che può riguardare tanto il profilo strutturale,
allorchè l’atto per la sua singolarità si pone al di fuori del
sistema organico della legge processuale, quanto il profilo
funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema nor-
mativo determini la stasi del processo e l’impossibilità di
proseguirlo” (3).
In particolare, le medesime Sezioni Unite avevano pro-
spettato delle precisazioni ossia fintanto che la nullità del
decreto di citazione disciplinata dal comma 2 dell’art. 555
c.p.p., rappresenta unica ragione tipica di regressione del
processo, nell’ipotesi di nullità della notifica del decreto di
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