DECRETO 27 luglio 2011 - Individuazione dei criteri e delle modalita'' di restituzione, ai concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, del deposito cauzionale versato dai medesimi per l''anno 2011 e 2012. (11A10996)

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;

Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale possono essere individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003, recante «Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;

Visto l'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nel sostituire il comma 6 del T.U.L.P.S. ha previsto, con l'introduzione delle lettere a) e b) nel medesimo comma, le nuove caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro, ai fini della loro idoneita' per il gioco lecito;

Visto l'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, che ha previsto:

lettera a) «... gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilita' della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;»;

lettera b) «... il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'art. 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e' fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007»;

lettera c) «... l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:

1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto alla lettera a);

2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco»;

Visto l'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, che ha disposto: «L'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'importo dello 0,5 per cento di cui alla lettera c) del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale e' dato dallo 0,8 per cento di cui alla lettera b) del medesimo comma. Tale importo dello 0,5 per cento e' dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera c), ed e' restituito ai concessionari, ai sensi di tale ultima lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti. Le conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e contenute in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che i concessionari sottoscrivono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

Visti gli atti aggiuntivi ed integrativi alla Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse, sottoscritti nel corso del mese di gennaio 2009 tra l' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e i dieci concessionari della rete telematica, in attuazione del citato art. 1-ter, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 14;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1 della Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse relativo alle integrazioni della concessione che cosi' dispone: «AAMS puo' richiedere al concessionario, che si impegna sin d'ora ad accettare, di apportare, nel periodo di validita' della concessione, variazioni alle attivita' indicate nel capitolato tecnico, che si rendano necessarie a seguito di eventuali modifiche normative»;

Considerato che le misure tecniche atte a garantire la sicurezza e l'immodificabilita' della registrazione e trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco, individuate sulla base delle disposizioni di legge e convenzionali, possano altresi' trovare significativi miglioramenti nella sostituzione e/o aggiornamento dei punti di accesso (PdA) da parte dei concessionari;

Ritenuto che le suddette garanzie di sicurezza...

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