La responsabilità solidale nelle violazioni amministrative

AutoreAldo Carrato
CaricaAssistente di studio della Corte costituzionale
Pagine107-113
107
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2017
Dottrina
LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
NELLE VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE
di Aldo Carrato (*)
SOMMARIO
1. Cenni sul concorso di persone nelle violazioni amministrati-
ve. 2. La disciplina, in generale, sulla responsabilità solidale.
3. I presupposti per l’esercizio dell’azione di regresso. 4. Gli
effetti del pagamento effettuato da uno solo dei responsabili
solidali. 5. Le varie ipotesi di “responsabilità per vincolo di
solidarietà” catalogate dal legislatore. 6. Cenni sul principio
generale dell’intrasmissibilità dell’obbligazione agli eredi.
1. Cenni sul concorso di persone nelle violazioni ammi-
nistrative
La fondamentale legge depenalizzatrice n. 689 del 1981
- diversamente dai due precedenti testi normativi del 1967
e del 1975 - aveva individuato (ed essa regola ancora at-
tualmente l’istituto in discorso) - anche una disciplina sul
concorso di persone nella commissione dell’illecito ammi-
nistrativo, inserendola nella disposizione di cui all’art. 5.
Nella sostanza, detta norma si richiama alla struttura
del regime del concorso di persone applicabile nella mate-
ria penale (che rinviene il suo referente normativo princi-
pale nell’art. 110 c.p.), pur prevedendosi l’inapplicabilità
del principio generale della responsabilità personale e
diretta di ciascuno dei concorrenti nelle ipotesi in cui “sia
diversamente stabilito dalla legge” (1).
Dall’inserimento di questa eccezione si desume che il
legislatore non ha inteso trascurare la peculiarità di alcu-
ne discipline settoriali, le quali, sulla scorta della differen-
te valutazione degli interessi da perseguire, soggiacciono
all’applicabilità di regole diverse.
A tal proposito occorre precisare che, in un’ottica gene-
rale, le disposizioni legislative “fatte salve” dall’art. 5 della
legge n. 689/1981 si identif‌icano con quelle che, regolando
ipotesi di concorso di persone nell’illecito amministrati-
vo, escludono l’irrogazione della sanzione per l’intero a
ciascun concorrente. Pertanto, tra queste, non si ricom-
prende la situazione disciplinata dal successivo art. 6, che
regola, per converso, non il concorso di persone nell’ille-
cito, ma la solidarietà con l’autore (in senso proprio, di
norma coincidente con quello materiale) dell’illecito da
parte di soggetto extraneus, che non abbia, cioè, concorso
direttamente alla consumazione dell’infrazione (ancorché
risulti legato al bene mediante il quale la violazione sia
stata commessa o al soggetto autore materiale della stessa
da una “relazione qualif‌icata”, riconducibile ad una delle
varie situazioni evincibili dai primi tre commi dell’art. 6
della medesima legge n. 689/1981) (2).
È importante rimarcare che, con il menzionato art. 5,
la citata legge n. 689/1981 ha inteso contemporaneamente
riferirsi sia al concorso eventuale di persone che al con-
corso di coautori; senza questa previsione, infatti, sarebbe
stato - con riferimento ad un sistema basato sul principio
di legalità (statuito all’art. 1 della stessa legge) - impos-
sibile ritenere responsabili ed assoggettabili al regime
sanzionatorio sia i c.d. coautori (ovvero coloro che concre-
tano, ciascuno soltanto, una parte della fattispecie dell’il-
lecito) sia i concorrenti denominati atipici, ossia i soggetti
che non realizzano direttamente la fattispecie dell’azione
connotata del carattere di specialità (ma che possono es-
serne determinatori o che ne traggano, comunque, prof‌itto
dalla sua commissione).
Infatti, proprio il principio traslato - in via essenziale
- dal sistema penale consente di sostenere l’applicabilità
della sanzione amministrativa non soltanto all’autore o ai
coautori dell’infrazione, ma anche a coloro che abbiano, in
ogni caso, offerto un contributo causale, pur se esclusiva-
mente sul piano psichico.
In def‌initiva, può affermarsi che, in tema di concorso
plurisoggettivo nella commissioni di infrazioni ammini-
strative, l’art. 5 della legge n. 689 del 1981 recepisce, fon-
damentalmente, i principi f‌issati in materia dal codice pe-
nale, rendendo applicabile la sanzione pecuniaria a tutti
coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione
dell’illecito, concepito come una struttura unitaria, nella
quale conf‌luiscono tutti gli atti dei quali l’evento punito
costituisce il risultato, anche se detti atti, atomisticamen-
te considerati, possono non essere illeciti, sempre che
sussista nei singoli partecipi la consapevolezza del col-
legamento f‌inalistico dei vari atti, e, cioè, la coscienza e
volontà di apportare un contributo materiale e psicologico
alla realizzazione dell’illecito perseguito da tutti. Non va,
inf‌ine, sottaciuto che anche nel campo dell’illecito ammi-
nistrativo è responsabile chi si limiti a realizzare un mero
apporto esterno alla consumazione di esso, a condizione
che ciò avvenga attraverso azioni od omissioni che, pur
senza integrare la condotta tipica dell’illecito, ne rendano,
però, possibile o ne agevolino la consumazione; tuttavia,

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