Responsabilità oggettiva e funzione deterrente

AutoreVincenzo Roppo
Pagine167-182
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rivista di diritto privato Saggi e pareri
2/2012
Responsabilità oggettiva e funzione deterrente*
di Vincenzo Roppo
SOMMARIO: 1. Un convegno ben pensato. – 2. Troppa responsabilità, troppi risarcimenti?
– 3. Funzione compensativa vs. funzione deterrente della responsabilità: chi vince? – 4.
Civile e penale; extracontrattuale e contrattuale. – 5. La responsabilità oggettiva, oggi: lo
stato dell’arte in dottrina. – 6. Segue: …in giurisprudenza. – 7. Segue: …e nella legi-
slazione (nazionale, e soprattutto europea). – 8. Segue: …con particolare riguardo alla
direttiva “unfair trade practices”, e alla sua trasposizione nel diritto interno. – 9. Ancora
dall’Europa: la responsabilità oggettiva nei PETL. – 10. Segue: …e nei lavori per un
codice civile europeo. – 11. Responsabilità oggettiva e prevenzione dei danni: due concet-
ti non perfettamente deniti. – 12. Per un approccio più essibile e concreto.
1. Di questo convegno potrebbe dirsi: l’argomento giusto al momento giusto. Tro-
vo infatti che ci sia un certo bisogno di intensicare riessione e discussione sul tema
della responsabilità oggettiva: un tema che, almeno nella convegnistica “alta” del dirit-
to civile, mi sembra nito un po’ in un cono d’ombra, marginalizzato rispetto alle
fortune e ai trion che di questi tempi arridono al contratto. Un esempio? Si è celebra-
to a Treviso, dal 23 al 25 marzo 2006, un grande convegno per celebrare i cinquanta
anni della “Rivista di diritto civile”. Tema: obbligazioni e contratti, ovvero le materie
del quarto libro C1. Ebbene: su oltre 35 contributi versati in quel contesto, solo tre – a
tutto concedere – coprivano la materia della responsabilità civile2.
La denuncia proviene da fonte non sospetta: perché, tutto sommato, è lo sguardo
dell’outsider. È noto che io, se frequento un po’ il contratto, non pratico per nulla (o
quasi) la responsabilità: non sono e non sarò mai un tortman, a dispetto del mio
* Lo scritto rielabora, con qualche modica, la relazione al convegno “La funzione deterrente della responsabilità
civile”, organizzato dall’Università di Siena (19-21 settembre 2007), i cui atti sono in corso di pubblicazione.
1 Gli atti sono raccolti in apposito “Quaderno” della rivista: Aa.Vv., Il diritto delle obbligazioni e dei contratti:
verso una riforma? Le prospettive di una novellazione del Libro IV del Codice Civile nel momento storico attua-
le, Cedam, Padova, 2006.
2 Anzi, sarebbe più corretto dire: due e mezzo. Perché se Francesco Busnelli e Pigi Monateri si occupano, rispet-
tivamente, de L’illecito civile nella stagione europea delle riforme del diritto delle obbligazioni (Aa.Vv., Il diritto
delle obbligazioni e dei contratti, cit., pp. 439 segg.) e de L’ingiustizia di cui all’art. 2043 c.c. Una nozione solida,
o un’occasione di revisione codicistica? (Aa.Vv., Il diritto delle obbligazioni e dei contratti, cit., pp. 523 segg.),
Pietro Sirena, trattando II risarcimento dei c.d. danni punitivi e la restituzione dell’arricchimento senza causa (Aa.
Vv., Il diritto delle obbligazioni e dei contratti, cit., pp. 531 segg.), dedica solo il 50% alla materia della respon-
sabilità in senso proprio, mentre col residuo 50% copre la nitima ma distinta materia dei quasi delitti.
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Saggi e pareri rivista di diritto privato
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pregresso impegno per una rivista di settore3. Questo decit di competenza specica
mi suggerisce di auto-impormi dei limiti, correlati ai limiti del mio know-how nella
materia che mi azzardo ad arontare.
E dunque: non pretenderò di aermare tesi denite. Piuttosto porrò (prima di
tutto a me stesso) domande, enuncerò dubbi, formulerò ipotesi: qualcosa che somi-
glia all’abbozzo di un programma di ricerca e riessione tutto da sviluppare, molto
più che all’enunciazione dei risultati di una ricerca o riessione compiuta. Al massi-
mo butterò lì qualche congettura: da prendere però come prima impressione sogget-
tiva, non ancora passata al necessario vaglio dell’analisi scientica.
Cercherò di fare questo, restando il più possibile aderente al tema specico che il
programma mi assegna: il criterio di imputazione della responsabilità denominato
in termini di “responsabilità oggettiva”, visto nei suoi rapporti con la funzione pre-
ventiva, o deterrente, della responsabilità civile. Ma mi sarà dicile evitare di pro-
iettare questo tema sullo sfondo di dati e questioni più generali.
2. Parto da una questione generalissima, e mi domando: qual è lo stato generale
della responsabilità civile, oggi, in Italia? (Mi rendo conto che, formulata in modo
così frontale, senza articolazioni né sfumature, la domanda appare tanto semplice
quanto enorme; e che può essere percepita come grossolana e imbarazzante prima
ancora che di dicile risposta: un po’ come chiedere a uno, brutalmente, se è felice
o infelice. Ma nonostante questo, anzi forse proprio per questo, può essere una do-
manda euristicamente feconda).
Mi sentirei di rispondere nei termini seguenti, altrettanto frontali e grossolani.
Oggi, in Italia, l’entità complessiva dei risarcimenti accordati in giudizio è esagera-
tamente alta. Sarebbe sano ridimensionarla, introducendo o ripristinando un più
razionale ed equilibrato sistema di ltri capaci di imbrigliare almeno un po’ la mas-
sa delle sentenze di condanna ex artt. 2043 e segg. c.c. (e di riesso il ood of litiga-
tion che, a monte, le alimenta). Si risarcisce troppo, ma soprattutto a troppi: e biso-
gnerebbe invertire la tendenza.
Trovo che la ricetta giusta sarebbe l’esatto opposto di quella che tradizionalmen-
te si predica in materia di tasse, dove la parola d’ordine è: pagare tutti, per pagare
meno (cioè, perché tutti paghino meno). Nel campo dei giudizi di responsabilità
civile, bisognerebbe dire: risarcire meno (pretesi danneggiati), per risarcire di più (i
danneggiati che eettivamente lo meritano). Là bisogna estendere, e spalmare in
modo da ridurre i valori unitari. Qui al contrario bisogna ridurre, e selettivamente
concentrare, eventualmente innalzando i valori unitari.
3 “Danno e responsabilità” (Ipsoa): del cui Comitato di direzione ho fatto parte dalla fondazione (1996) alle
dimissioni (2011).

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