La responsabilità degli organi societari

AutoreRicci, Francesco
Pagine169-180
S: 74. I doveri informativi: a) degli amministratori. – 75. (segue) b) dei
sindaci. – 76. (segue) c) dei revisori. – 77. L’analogia tra responsabilità da
due diligence e responsabilità dei revisori legali dei conti. – 78. Limitazioni
temporali: amministratori e sindaci. – 79. (segue) b) revisori dei conti.
74. I doveri informativi: a) degli amministratori.
Un altro sistema di regole che gli interpreti considerano rilevante ai
ni della costruzione di una nuova gura di responsabilità professio-
nale sui generis di derivazione comunitaria è quello che denisce le
responsabilità connesse con la circolazione dei capitali e dei ser-
vizi501.
In tale ambito, una particolare attenzione è rivolta proprio all’infor-
mazione societaria e nanziaria, perché, com’è noto, da una parte, il
valore di un elemento del mercato nanziario dipende dalle informa-
zioni che su di esso dispone il mercato e, dall’altra, correlativamente,
i mercati nanziari vivono d’informazioni. Infatti, senza di esse ogni
scelta razionale sarebbe pressoché impossibile e si trasformerebbe ine-
vitabilmente in un mero azzardo502. A tali condizioni, il mercato nan-
ziario spinge verso una regolamentazione dell’informazione rivolta al
socio, all’investitore ed al pubblico, che risulta sempre più rafnata,
penetrante e diffusa e che persegue l’obiettivo di tutelare la stabilità e
l’integrità nanziaria, la sicurezza degli investimenti delle imprese e la
protezione del risparmio dei singoli.
501 G. A – M. A, op. cit., p. 441 ss.
502 V. Z-Z, Profili di uno statuto dell’informazione economica e finanziaria,
cit., spec. p. 158, nonché p. 160 ss.
SEZIONE II
LA RESPONSABILITÀ
DEGLI ORGANI SOCIETARI

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