Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e, in particolare, gli articoli 2 e 4;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono i Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2002, n. 249, recante individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'articolo 10, comma 2, il quale prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento sopracitato, e successivamente ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie;
Considerato che, in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e gestionali avvenuti presso le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si rende necessario apportare modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2002, n. 249;
Considerato, inoltre, l'articolo 3, comma 6-quater, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in cui si prevede che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione si debba provvedere ad emanare i provvedimenti previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Effettuata la ricognizione delle strutture del Segre-tariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle relative attribuzioni che si risolvono nell'elaborazione e nell'emanazione di provvedimenti amministrativi;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1367/2005, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 4 aprile 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'ufficio competente e delle fonti normative.
3. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si conclude nel termine indicato da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note per la pubblicazione del decreto del Presidente della
Repubblica. concernente ´Regolamento per l'individuazione
dei termini e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi del Segretariato generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a norma degli articoli 2 e 4
della legge 241/1990ª.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 ´Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriª e'
il seguente:
´Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
-
l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
-
l'attuazione e l'interazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
-
le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
-
l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.ª.
- Il testo degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241: (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), e' il seguente:
´Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini
entro i quali i procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano
direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici
nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i
termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di
propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto
della loro sostenibilita', sotto il profilo
dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli
interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda,
se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il
termine e' di novanta giorni.
4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per
l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di
valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini
di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione
delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque
non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2
e 3 possono essere altresi' sospesi, per una sola volta,
per l'acquisizione di informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualita' non attestati in
documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o
non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14,
comma 2.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini
di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio
dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 21-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere proposto anche senza
necessita' di diffida all'amministrazione inadempiente,
fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre
un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi
2 o 3. Il giudice amministrativo puo' conoscere della
fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita'
dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i
presupposti.ª.
´Art. 4 (Unita' organizzativa responsabile del
procedimento). - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le...
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