DECRETO 27 gennaio 1999 - Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prove e criteri di classificazione

IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, recante disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.

577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi; Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1993, recante "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.

59; Visto il parere favorevole espresso nella riunione n. 208 del 14 ottobre 1997 dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Esperita, con notifica 98/0051/I, la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, che codifica la prassi istituita dalla direttiva 83/189/CEE e successive modifiche; Visto il parere favorevole espresso, con comunicazione SG (98) D/52848, dalla Commissione europea che ha prescritto di modificare il primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993; Decreta

Art. 1.

Classificazione La classificazione di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI-CNVVF 9723 e nel primo foglio di aggiornamento UNI-CNVVF 9723: 1990/A1.

Art. 2.

Omologazione Devono essere omologate, secondo la procedura tecnicoamministrativa di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1993, le porte ed altri elementi di chiusura, per le quali e' richiesto il requisito di resistenza al fuoco ed aventi le dimensioni compatibili con i seguenti limiti massimi

  1. per porte di qualsiasi tipologia (con esclusione di quelle scorrevoli)

    a1) fino al 15% in larghezza oltre la misura massima compatibile con la bocca del forno di prova; a2) fino al 10% in altezza oltre la misura massima compatibile con la bocca del forno di prova; b) per porte scorrevoli

    b1) fino al 50% in larghezza o altezza o area oltre la misura massima compatibile con la bocca del forno di prova.

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