LEGGE REGIONALE 28 aprile 2014, n. 25 - Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante 'Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica' e modifiche alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 recante 'Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione. (14R00234)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 53 speciale del 9 maggio 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Integrazione alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 1. Alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 «Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica», dopo l'art. 24 e' inserito il seguente: «Art. 24-bis (ATER in condizioni di deficit strutturale). - 1. Le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale abruzzesi dichiarate dalla Giunta Regionale in condizioni di deficit strutturale secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3, possono destinare al risanamento finanziario dei rispettivi bilanci: a) i proventi della vendita degli immobili di edilizia agevolata e convenzionata;

  1. i proventi della vendita degli immobili di natura commerciale;

  2. i proventi della vendita degli edifici di fatto non utilizzati come alloggi in quanto inagibili o inabitabili;

  3. i proventi derivanti dalla vendita di terreni non destinati alla realizzazione di edilizia sovvenzionata. La parte residua e' destinata alla realizzazione di programmi di riqualificazione e incremento del patrimonio abitativo pubblico. L'utilizzo dei proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, locati a canone sociale, resta in ogni caso vincolato alla destinazione prevista dall'art. 4 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 76. 2. Ai fini dell'accertamento della condizione di deficit di cui al comma 1, l'ATER deve presentare apposita istanza alla Giunta regionale, corredata di idonea relazione, asseverata dal Collegio dei Revisori dei Conti, dalla quale risultino le gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio. La situazione strutturalmente deficitaria ricorre, in ogni caso, per la contemporanea presenza dei seguenti parametri negli indicati valori di soglia: a) rapporto tra il volume complessivo delle spese di personale sostenute a vario titolo e il volume complessivo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni come desumibili dall'ultimo bilancio approvato, superiore al 70 per cento;

  4. rapporto tra le anticipazioni di tesoreria non rimborsate al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di presentazione della istanza e i ricavi delle vendite e delle prestazioni, superiore al 100 per cento;

  5. sussistenza di altri debiti per un ammontare superiore al 50 per cento dei ricavi e delle vendite e delle...

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